Sentenza 7 luglio 1998
Massime • 1
L'attualità e concretezza delle esigenze cautelari può rinvenirsi anche quando il delitto accertato risalga nel tempo, ma l'indagato continua a mantenere atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il delitto era maturato. In altri termini l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose. Può infatti sussistere il caso concreto in cui alla attualità delle esigenze cautelari non corrisponda una pari attualità delle condotte criminose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/1998, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di consiglio
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 7.7.1998
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere N.2156
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio MORGIGNI Consigliere N.18604/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per MA NC, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza resa il 17.4.1998 dal tribunale di Firenze, in sede di riesame.
Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del p.m., in persona del sostituto procuratore generale Giovanni Vacca, che ha chiesto il rigetto del ricorso, Udito Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con ordinanza del 28.3.1998 il g.i.p. presso il tribunale di Siena disponeva la custodia cautelare in carcere a carico di NC SS, indagato per i seguenti reati:
a)frode fiscale continuata (art. 4 lett. d) legge 516/1982), perché, quale presidente a amministratore effettivo della società sportiva Staggia Senese, aveva emesso fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti relative alla cessione di giocatori ad altre società sportive;
b) frode fiscale continuata (art. 4 lett. b) legge 516/1982, perché, nella suddetta qualità, in concorso con altri aveva distrutto o comunque occultato le scritture contabili obbligatorie della società Staggia Senese.
2 - I difensori dell'indagato proponevano istanza di riesame. In essa a) contestavano i gravi indizi di colpevolezza solo per il reato sub b), relativo alla distruzione e occultamento di scritture contabili obbligatorie;
b) contestavano i criteri di scelta della misura carceraria ai sensi dell'art. 275 comma 2 bis c.p.p., giacché era pronosticabile la concessione del beneficio della sospensione condizionale;
c) sostenevano che le esigenze cautelati mancavano del necessario requisito di attualità e concretezza, posto che il SS non ricopriva più cariche presso la società sportiva Staggia Senese dal luglio 1995.
3 - E tribunale distrettuale di Firenze, con ordinanza del 17.4.1998, respingeva l'istanza, confermando la misura carceraria. Sugli indizi di colpevolezza osservava che la s.s. Staggia, di cui il SS era il dominus aveva svolto (almeno dal 1991 al 1996) la funzione di società "vivaistica", volta al reperimento di giovani talenti calcistici da collocare nelle squadre di serie superiore, nonché la funzione di società "cartiera", diretta a emettere fatture per operazioni inesistenti ammontanti a diversi miliardi;
che la frode fiscale contestata al capo b) per distruzione e/o occultamento delle scritture contabili obbligatorie era desumibile dalla circostanza che le fatture erano state rinvenute presso le società riceventi, e quindi dovevano essere reperibili anche presso la società emittente, nonché dall'ulteriore circostanza che l'attuale amministratore della società (il signor NT Minarchi) aveva dichiarato alla guardia di finanza che la documentazione contabile successiva al 1.7.1996 era stata oggetto di furto. Sulla scelta della misura carceraria, il tribunale osservava che allo stato non era possibile effettuare una attendibile prognosi circa la concessione della sospensione condizionale al SS. Sulle esigenze cautelari, osservava che le indagini avevano messo in evidenza fatti molto gravi, che si inserivano in un contesto organizzato e si estendevano in un vasto arco temporale e che comunque denotavano una personalità proclive alla commissione di indagini della stessa specie. In particolare sottolineava che il SS continuava ad agire nel mondo delle società calcistiche (attualmente era dirigente del Poggibonsi), e che negli interrogatori aveva in certo senso "rivendicato" la necessità del mondo del calcio di agire al di fuori di qualsiasi "pastoia" normativa o burocratica:
sicché era probabile che continuasse concretamente a commettere delitti della stessa indole. Aggiungeva infine il tribunale che erano necessarie ulteriori e complesse indagini (anche per accertare l'utilizzo dei cospicui "fondi neri" accumulati) che non dovevano essere inquinate dall'indagato.
4 - Avverso l'ordinanza del tribunale il difensore ha proposto ricorso, deducendo in sostanza tre motivi a sostegno, appresso esposti e valutati.
4.1 - Col primo deduce errata applicazione dell'art. 273 c.p.p. e travisamento del fatto in ordine agli indizi di colpevolezza per la frode fiscale sub b).
La doglianza non può essere accolta. E giudice del riesame ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza della frode fiscale sub b) sulla base di un argomento logicamente ineccepibile: la mancanza delle scritture contabili obbligatorie non poteva farsi risalire alla omessa tenuta originaria delle scritture (contravvenzione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 516/1982, ovviamente meno grave del delitto ipotizzato, e non legittimante una misura coercitiva) per la semplice ragione che fatture di vendita fittizia risultavano emesse dalla società Staggia, in quanto rinvenute presso le società fittiziamente acquirenti (registro degli acquisti); se ne deduce che dovevano esistere le copie presso la società emittente (annotate nel registro fatture), e che la relativa documentazione, esistente all'origine, era stata occultata o distrutta, integrando così la frode fiscale di cui alla lettera b) del citato art. 4 legge 516/1982. Ad avvalorare questo elemento probatorio sovviene anche la circostanza che la pratica della distruzione-occultamento delle scritture sembra presumibilmente continuare ad opera dell'attuale amministratore della società Staggia, NT IR, concorrente coi SS nella frode consumata sino al dicembre 1995. Non va neppure sottaciuto che, anche a voler accogliere la censura del ricorrente in ordine alla frode sub b), rimarrebbe la colpevolezza del SS in ordine alla frode sub a): colpevolezza mai contestata, che di per sè sarebbe presupposto sufficiente per la misura cautelare.
4.2 - Col secondo motivo, il ricorrente deduce errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. e manifesta illogicità di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. In particolare sostiene che la misura carceraria è stata disposta oltre due anni e mezzo dopo l'ultima condotta criminosa ipotizzata.
Anche questa censura va respinta. Sul punto, già sollevato nell'istanza di riesame, l'ordinanza impugnata ha correttamente osservato che - secondo le risultanze investigative - il SS si era reso protagonista di condotte criminose molto gravi, estese in un vasto arco temporale (dal gennaio 1991 al dicembre 1995), inserite in una rete organizzata del settore calcistico dai risvolti oscuri e inquietanti ancora da chiarire;
che lo stesso, anche se aveva lasciato la gestione della s.s. Staggia, continuava la sua attività nella società calcistica Poggibonsi coinvolta in altre operazioni di compravendita fittizia di giocatori;
che inoltre egli aveva chiaramente "rivendicato" la necessità delle società calcistiche di agire senza i lacci e laccioli delle regole giuridiche. Sulla base di queste premesse fattuali, legittimamente il giudice del riesame ha ritenuto il SS una personalità proclive a delinquere, attualmente e concretamente capace sia di commettere altri reati della stessa specie sia di inquinare l'acquisizione dei mezzi di prova. Va infatti sottolineato che l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, indubbiamente richiesta dall'art. 274 c.p.p., può rinvenirsi anche quando il delitto accertato risalga nel tempo, ma l'indagato continua a mantenere atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il delitto era maturato. In altri termini l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose: vero è che i due fenomeni sono generalmente connessi, ma può darsi il caso concreto in cui alla attualità delle esigenze cautelari non corrisponda una pari attualità delle condotte criminose. Questa conclusione non contrasta con la modifica introdotta all'art. 292 c.p.p. dalla legge 8.8.1995 n. 332, la quale ha obbligato il giudice che dispone la misura cautelare a "tener conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato" nella valutazione delle esigenze cautelari: dalla stessa formulazione letterale, infatti, risulta evidente che il parametro della distanza temporale non è esclusivo ne' assoluto. E giudice deve obbligatoriamente valutarlo, ma può ritenerlo ponderalmente meno determinante di altri parametri, purché la valutazione comparativa sia sorretta da corretta motivazione.
4.3 - Col terzo e ultimo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla revoca o sostituzione della misura carceraria. Sottolinea che per le esigenze investigative di cui alla lettera a) dell'art. 274 c.p.p. era già scaduto il termine di 15 giorni stabilito dal g.i.p.; e che le esigenze cautelari devono comunque essere attuali e concrete.
Quanto alle esigenze di tutela probatoria, risulta in effetti che era già scaduto il termine disposto dal giudice in relazione alla esigenza investigativa di cui alla lettera a) dell'art. 274 c.p.p. (ai sensi dell'art. 292, comma. 2, lett. d) c.p.p.). Ma, nel caso concreto, unica conseguenza di tale scadenza è che la misura carceraria decadeva ai fini della tutela probatoria di cui alla citata lettera a), ma continuava a sussistere ai fini della tutela specialpreventiva di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p.. Quanto poi a quest'ultima esigenza, valgono le osservazioni già svolte al n.
4.2 in ordine ai requisiti di attualità e concretezza. 4.4 - In conclusione il ricorso deve essere respinto. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna alle spese del processo. Considerato il contenuto dell'impugnazione e tutti gli altri elementi del processo, il collegio non ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario territorialmente competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 della legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1998