Sentenza 11 aprile 2006
Massime • 1
Risponde del reato di furto militare ex art. 230 cod.pen.mil. pace e non di furto d'uso ex art. 260 dello stesso codice, il militare che utilizza per telefonate di interesse personale l'utenza telefonica intestata all'Amministrazione militare, in quanto il fatto lesivo si sostanzia non nell'uso dell'apparecchio telefonico come oggetto fisico, ma nell'appropriazione, conseguita attraverso tale uso, delle energie formate da impulsi elettronici nella disponibilità dell'amministrazione, necessarie per le conversazioni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2006, n. 19783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19783 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/04/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1331
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 47978/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GUP PRESSO TRIB. MILITARE di VERONA;
nei confronti di:
1) ES US, N. IL 21/02/1984;
avverso SENTENZA del 28/09/2005 GUP PRESSO TRIB. MILITARE di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GENTILE Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 28 settembre 2005 il G.U.P. del Tribunale Militare di Verona applicava nei confronti di IL PE, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di un mese di reclusione militare per il reato di furto militare, consistito nell'impossessamento delle energie o impulsi elettronici nella disponibilità
dell'Amministrazione militare, mediante impiego abusivo di un apparecchio posto all'interno di un deposito di munizioni. Ricorre il P.G., denunciando erronea applicazione della legge penale, sul rilievo che nella situazione data la condotta non incide sulle energie e gli impulsi telefonici e si conclude con l'apprensione dell'apparecchio e la formazione del numero per collegarsi ad altro utente, sicché non si configura il reato contestato ma, al più, il furto d'uso, punibile a richiesta del comandante ex art. 260 c.p.m.p.. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in tema di peculato, sulla base di una argomentazione estensibile al reato di furto, ha affermato che nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, disponendo, per ragione dell'ufficio o del servizio, dell'utenza telefonica intestata all'amministrazione, la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia propriamente non nell'uso dell'apparecchio telefonico come oggetto fisico, bensì nell'appropriazione, che attraverso tale uso si consegue, delle energie, formate da impulsi elettronici, entrate a far parte della sfera di disponibilità della p.a., occorrenti per le conversazioni telefoniche (Cass. Sez. 6^ 6/2/2001, P.M. in proc. Menotti;
14/2/2002, Mari;
15/1/2003, P.M. in proc. Russo).
Pertanto, non sussiste la denunciata erronea qualificazione giuridica del fatto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2006