Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2001, n. 7029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7029 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
IN NO MEDEL7029 /0 1 REPUBBLICA ITALI A _ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto dazione SEZIONE TERZA CIVILE مستمه ette persones Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G.N. 18533/99 Cron. 16176 - Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 2588 - Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 16/03/01 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio. S E N TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per dirit2 13-MAG, 200 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE PIAZZA DESOLINA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA NICOLA STAFFA, difesa dagli avvocati ANTONIO RIZZI, FRANCESCO FERRIA CONTIN, giusta delega in atti;
- ricorrente CG513225
contro
AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA' GRANDA DI MILANO, corrente in Milano, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Pietro Caltagirone, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, 2001 presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che 525 la difende, giusta delega in atti;
-1- UFFICIO COP Rilasciata copis legale controricorrente - a! Sig FERRIA CONTIN 12000+3 avverso la sentenza n. 2144/98 della Corte d'Appello per diritt #13 SET. 2001 di MILANO, emessa il 14/07/98 e depositata il 21/07/98 LIERE (R.G. 853/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Antonio RIZZI;
DIRITTI udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 20 gennaio 1989 SO ZA convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano l'Ospedale Niguarda Ca' Granda per sentire accertare la responsabilità civile dei sanitari in esso operanti e per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in occasione delle cure prestatele nel marzo 1987. Costituitosi l'Ospedale convenuto, il Tribunale adito, con la sentenza depositata l'11 marzo 1996, ne riconobbe la responsabilità per la disseccazione di un tratto dell'aorta addominale conseguente ad un esame coronarografico mal eseguito, recepì le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in L ordine alla misura della invalidità permanente derivatane alla ZA (20 %), liquidò l'ammontare dei danni complessivi in L.89.650.000, oltre gli interessi legali. La ZA propose appello in ordine alla quantificazione dei danni. Costituitosi l'Ospedale Niguarda, la Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata il 21 luglio 1998, ha confermato la pronunzia di primo grado, osservando, in ordine all'entità dell'invalidità permanente, che "l'aneurisma disseccante dell'aorta addominale provocato dall'erroneo inserimento del catetere si è sovrapposto ad una seria situazione di preesistente malattia della signora ZA", onde il fatto che ella aveva dovuto cedere il suo negozio di merceria deve "ascriversi solo in misura ridotta all'aneurisma". La Corte ha, poi, ritenuto conforme “ai consueti criteri valutativi adoperati dai giudici del distretto" la liquidazione dei danni effettuata dal Tribunale in: a) L.36.300.000 per il danno biologico permanente;
b) L.
7.200.000 per il danno biologico 3 temporaneo;
c) L. 18.150.000 per il danno morale;
d) L.28.000.000 per il danno patrimoniale. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano SO ZA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. L'azienda ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Milano ha resistito con controricorso. La ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e seguenti e dell'art. 1226 c.c., nonché "omessa contraddittoria e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.)". La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha recepito la consulenza tecnica in ordine all'entità dell'invalidità permanente da lei subita (20 %), ignorando le critiche formulate nei motivi di appello. In particolare la Corte di appello non ha considerato che, prima dell'errore medico-chirurgico del 23 marzo 1987, la ZA accudiva al suo negozio di merceria da sola e senza dipendenti e che ella, all'età di 52 anni, aveva dovuto abbandonare tale attività a seguito di detto errore, perdendo totalmente la sua capacità lavorativa lucrativa. Sono state trascurate anche altre censure mosse dal consulente di parte alla consulenza tecnica di ufficio. Il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce vizi di violazione di legge, perché la determinazione del grado di invalidità permanente forma oggetto di un accertamento di fatto che è censurabile in cassazione soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. 5 Non sussistono, poi, nella sentenza impugnata i denunziati vizi di motivazione, onde il motivo di ricorso è, per questo secondo aspetto, infondato. La Corte di appello ha, invero, ritenuto che la disseccazione di un tratto dell'aorta addominale "si è sovrapposta ad una seria situazione di preesistente malattia della signora ZA", che è stata analiticamente descritta ("sindrome infartuale miocardica su base coronaropatica con estesi esiti al ventricolo di sinistra, conseguente sindrome anginosa postinfartuale con ricorrenti recrudescenze sintomatologiche, esiti di ulcera duodenale, spondiloartrosi ed artrosi diffusa”) e giudicata “già di per se stessa gravemente inabilitante". A conferma di tale valutazione la corte del merito ha osservato che la situazione successiva lamentata dalla ZA non è riconducibile all'aneurisma disseccante dell'aorta addominale perché i suoi ricoveri successivi "risultano documentalmente dovuti alle terapie riabilitative postinfartuali ed alla cura della recidivante sintomatologia anginosa, anche in funzione della prevenzione di nuovi infarti". Da questo accertamento di fatto la Corte di appello ha desunto la valutazione che “l'attuale incapacità lavorativa della signora ZA, che ha dovuto cedere il suo negozio di merceria, deve ascriversi solo in misura ridotta all'aneurisma, giacché deriva in massima parte dalla preesistente, descritta situazione cardiaca e respiratoria”. La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto che l'invalidità permanente della ZA sia da attribuirsi, in misura prevalente, alle sue pregresse condizioni di salute, alle quali, in parte maggiore, deve imputarsi la 5 6 cessazione della sua attività di gestione del negozio di merceria e la cessione del medesimo. L'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito colposo imputato all'ospedale e le conseguenze dannose subite dalla ZA rientra nei poteri del giudice del merito, che, nella determinazione del grado di invalidità permanente della ZA, non ha ignorato la cessazione dell'attività svolta dalla stessa, ma l'ha attribuita soltanto in misura ridotta (20 %) al fatto illecito commesso dall'ente convenuto. Trattasi di accertamento di fatto che, essendo sufficientemente motivato, si sottrae alle critiche formulate dalla ricorrente. Le altre censure mosse dal consulente di parte e ritenute infondate 5 dai due giudici di merito, infine, comportano accertamenti di merito preclusi in questa sede di legittimità. 1} 2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione (sotto diversi profili) degli art.2043 e seguenti e dell'art. 1226 c.c., nonché "omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione su altri punti decisivi della controversia". La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha respinto l'appello relativo alla stima di tutti i danni (biologico, patrimoniale e morale) limitandosi ad affermare che le valutazioni del giudice di primo grado erano eque, ed omettendo ogni riferimento ai criteri che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, devono essere seguiti nelle dette valutazioni equitative. In particolare la ricorrente, in ordine al danno da lucro cessante, lamenta che non sia stata considerata la "necessitata svendita del negozio" e la 6 7 conseguente cessazione della "vita lavorativa residua della vittima (almeno dai 52 ai 65 anni)". Il motivo di ricorso è fondato nella censura relativa al danno patrimoniale, mentre è infondato nelle censure concernenti le altre voci di danno. 2.1.- La Corte di appello ha confermato la liquidazione del danno patrimoniale che il giudice di primo grado aveva effettuato determinando il reddito della danneggiata nel triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non è stato, quindi, considerato il danno derivante dalla cessione del negozio di merceria e dalla cessazione dell'attività della ZA di gestione del medesimo, che pure, secondo l'accertamento della stessa Corte, è legato da nesso causale (sia pure "in misura ridotta") con l'illecito imputato all'ospedale. Sussiste, allora, nella sentenza impugnata una contraddittorietà di motivazione, perché la Corte di appello, mentre ha affermato che la ZA "ha dovuto cedere il suo negozio di merceria" e che tale cessione è dovuta, sia pure "in misura ridotta" all'aneurisma dell'aorta addominale di cui è responsabile l'ospedale convenuto, ha poi ignorato l'incidenza che la cessione stessa ha avuto sul reddito di lavoro della danneggiata, determinando tale reddito nella misura minima del triplo della pensione sociale (prevista dall'art. 4 del decreto legge 23 dicembre 1976 n.857, convertito dalla legge 26 febbraio 1997 n.39). La diminuzione del reddito di lavoro derivante dalla cessazione dell'attività di gestione del negozio non può, però, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, essere risarcita nella sua integralità, perché 8 l'entità del danno risarcibile è quella causalmente riconducibile alla condotta colposa dell'ospedale, a cui, secondo l'accertamento del giudice del merito indicato nell'esame del primo motivo di ricorso, si deve una parte limitata dell'invalidità permanente della ZA. Secondo il principio già altra volta ritenuto corretto da questa Sezione (nella sentenza 26 marzo 1990 n.2428, in motivazione), sia pure con riferimento al danno alla salute, la liquidazione del danno deve tenere conto delle condizioni personali del danneggiato nel tempo precedente l'illecito, e, in particolare, ai fini di una diminuzione del risarcimento, di patologie preesistenti che avrebbero comunque عر determinato, in progresso di tempo, le medesime conseguenze dell'evento lesivo. L'accertamento del danno, cioè, deve tenere conto dei fattori preesistenti che, non imputabili al danneggiante, avrebbero finito per produrre la perdita cagionata da quest'ultimo soggetto, perché non sono risarcibili i danni cui il danneggiato sarebbe stato comunque esposto. In tal modo il risarcimento viene adeguato alla misura del pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato a causa del fatto illecito imputato al responsabile. Con riferimento al caso di specie, l'accertamento del giudice del merito che la cessazione del negozio di merceria deve ascriversi all'illecito dell'ospedale “in misura ridotta", poiché esso deriva “in massima parte dalle preesistenti condizioni di salute della danneggiata, comporta che, con valutazione di fatto correlata all'indagine tecnica già compiuta dal consulente tecnico d'ufficio e recepita dal giudice del merito in ordine alla misura dell'invalidità permanente, si determini 8 9 quale sarebbe stata la durata presumibile dell'attività lavorativa della ZA se non avesse subito l'aneurisma dell'aorta di cui è responsabile l'ospedale convenuto e si quantifichi il danno patrimoniale derivante dal fatto che tale durata presumibile non è potuta esservi. La liquidazione del danno patrimoniale va, pertanto, cassata perché non ha considerato la cessazione dell'attività commerciale in precedenza svolta dalla ZA, dovuta, sia pure "in misura ridotta", al fatto illecito di cui è responsabile l'ospedale convenuto.
2.2. In ordine alle censure concernenti la liquidazione del danno biologico e del danno morale, va premesso che la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata va giudicata sulla base dei motivi } dell'atto di appello, in cui la danneggiata si è limitata a chiedere un aumento delle somme determinate dal giudice di primo grado. La Corte di appello ha fatto sostanziale rinvio alla sentenza di primo grado in cui sono stati indicati i criteri seguiti nella valutazione equitativa del danno biologico e del danno morale. Tenuto conto che l'appellante aveva lamentato, sia pure genericamente, la mancata applicazione delle tabelle di valutazione del danno biologico seguite dal Tribunale di Milano, la Corte di appello ha rilevato che erano stati seguiti i “consueti criteri adoperati dai giudici del distretto". La ricorrente, mentre non censura quest'ultima affermazione, lamenta che la valutazione equitativa non abbia seguito i criteri indicati dalla giurisprudenza della Cassazione, con critiche che sono precluse dalla sostanziale genericità delle censure dell'atto di appello sugli stessi punti. 9 10 3.- In conclusione, il ricorso per cassazione va accolto soltanto nella censura qui indicata sub § 2.1, mentre tutte le altre censure sono inammissibili 0 infondate;
la sentenza impugnata va cassata limitatamente alla censura accolta e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che procederà ad una nuova liquidazione del danno patrimoniale sulla base dei criteri qui indicati sub § 2.1. 60000 Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di 310000 cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta, rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 16 marzo 2001. Il Presidente Il Relatore-Estensore Ne fund from Елшић про Depositata in Cancelleria 23 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola@symme Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in LUG. 2001serie 4 3321° versate £. 310.000 al n. trecentodiecimile ز p. il Dirigeme Mea Servizi (lire (Dott.ssa Maria 442 DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari C ✓ RACCICHINI) A F U RAT 10