Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
Per la notificazione dell'ordinanza giudiziale di convalida del provvedimento del Questore, con cui si dispone la misura dell'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria in corrispondenza con manifestazioni sportive, si applica l'art. 167 cod. proc. pen., il quale richiama l'art. 157, commi primo, secondo, terzo e quarto, cod. proc. pen., ma non anche le disposizioni in materia di elezione di domicilio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la notificazione eseguita a norma dell'art. 157 cod. proc. pen. nonostante l'elezione di domicilio presso il difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2013, n. 39441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39441 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/06/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1432
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 36290/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOLDÀ TOMMASO N. IL 27/07/1977;
avverso l'ordinanza n. 763/2012 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del 15/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito, per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 15 maggio 2012, il GIP del Tribunale di Vicenza ha convalidato il provvedimento del Questore di Vicenza del 12 maggio 2012, notificato all'interessato in pari data, con cui - per quanto qui rileva - si è disposta la misura dell'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria in corrispondenza con le partite di Hockey della squadra ivi indicata.
2. - Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) la nullità della notifica, non essendo stato lo stesso effettuata al difensore, presso il quale l'interessato aveva eletto domicilio in margine alla memoria difensiva presentata;
2) la manifesta illogicità e la carenza della motivazione relativamente alla reiezione della tesi difensive esposta nella memoria;
3) la genericità e l'eccessiva ampiezza del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive;
4) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui essa ritiene indice di pericolosità sociale un precedente risalente ad oltre 10 anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati.
3.1. - Manifestamente infondato è il motivo sub 1).
Deve rilevarsi che alla notificazione all'interessato dell'ordinanza del Gip di convalida del provvedimento del Questore con cui si dispone la misura dell'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria in corrispondenza con manifestazioni sportive non si applicano gli artt. 161 - 164 c.p.p.. Tali disposizioni si riferiscono, infatti, esclusivamente all'indagato o all'imputato, mentre per il destinatario della misura amministrativa dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria trova applicazione l'art.167 c.p.p., il quale richiama l'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, che non contemplano l'ipotesi dell'elezione di domicilio. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'interessato abbia, nella memoria difensiva presentata al Gip, proceduto all'elezione di domicilio, la notificazione dell'ordinanza di convalida dello stesso Gip deve intendersi correttamente effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p., come avvenuto nel caso di specie.
3.2. - Manifestamente infondati sono anche i motivi sub 2) e 4). È sufficiente, sul punto, rilevare che l'ordinanza impugnata si sofferma analiticamente sulla fondatezza dei motivi del provvedimento questorile, indicando le ragioni dell'ascrivibilità della condotta all'istante e della sua pericolosità, oltre allo svolgimento analitico dei fatti quale emerge dal decreto e dalle relazioni di poliziagiudiziaria. E, in particolare: a) il prevenuto aveva scavalcato la recinzione del settore riservato alla tifoserie avversarie per dare manforte ad un altro tifoso che aveva dato un pugno ad un tifoso avversario e aveva rotto un seggiolino dell'impianto sportivo, nel corso di una rovinosa fuga indietro verso suo settore;
b) aveva poi cercato di occultarsi per non farsi riconoscere;
c) la versione dei fatti per cui il prevenuto sarebbe andato nel settore avversario per cercare di placare l'amico che si era dato alla violenza contro gli opposti tifosi è inverosimile è smentita dalla velocità della fuga - con conseguente rottura di un seggiolino dell'impianto - e dal tentativo di sottrarsi alla polizia giudiziaria;
d) il precedente penale, pur risalente nel tempo, è segno di una ben radicata tendenza alla violenza.
Manifestamente infondato è, infine, il motivo sub 3), perché riferito a presunti vizi del divieto di accesso agli impianti sportivi, misura sottratta al sindacato del giudice ordinario. 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013