Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
O L 2 L -7 O 0 B 1 : 6 I 1 D 01 827/ 0 1 L E R A D T 2 S 4 O 6 V . P .R M .P I D A IN ME I L PO LO l. D l a E . T b N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E 2 S 2 E . t r a SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.04233/99 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente 07046/99 Cron. 3930 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep.5718 Dott. RI OSrio MORELLI Consigliere Ud. 07/11/00 Dott. US MA BERRUTI Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:espropria zione p.i- SE N TENZA occupazione acquisitiva sul ricorso proposto da: COMUNE di MOTTOLA, in persona del Sindaco p.t. Diego CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Ludovico, elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Richiesta copia studio Bassi n.3, presso l'avv. Ennio Mazzocco, rappresentato dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 9 FEB. 2001 e difeso dall'avv. AN Pancallo giusta delega in per diritti L. il IL CANCELLIERE atti;
- ricorrente ·- LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
EN OS, EN NI LI, EN NN MA, (in proprio e quali eredi di TO NA); CG053494 EN MA IA, EN TO, AN CORTE SUI REMA DI CASSAZI UFFICIO COPIE US e RO EN MA, tutti Richies a copia stu dal Sig. 1A22011 6/2027 per dirit i L. Zoe 1.12 SET. 200 2000 IL CANCELLIE elettivamente domiciliati in Roma, via Tito Labieno 70, presso l'avv. G.Nardelli, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Marco Tullio Cicerone, giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali - e
contro
ER NO, RA EN, LD RI, MU AN, DE ZO US, EN OV, CA NO, CO NA, AP TA, ZA MA, NA US, D'EREDITA' Vito, RR NI, tutti nella qualità di soci della disciolta cooperativa edilizia UIL CASA, elettivamente domiciliati in Roma, via Giosuè Borsi 3, presso l'avv. Paolo Valerio De Vito (studio Pisano), che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti avversO la sentenza della Corte d'appello di Lecce di Taranto- n.267 del sezione distaccata 23.09/10.10.98. LIFE 1500 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv.RI Viviani, con delega, per il Comune;
D421348 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 2 Caf D421343 Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
Svolgimento del processo Con sentenza 23.09/10.10.98 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformava la sentenza con cui il tribunale di Taranto, adito da OS, NI LI, NN MA LE (in proprio e quali eredi di NA TO) MA IA, TO LE, US AN e MA LE AR aveva condannato la cooperativa UIL/Casa_r.l. a risarcire il danno da accessione invertita di terreni siti in Comune di Mottola, di proprietà dei predetti ed utilizzati per la realizzazione di alloggi di e.e.p. Appellavano i LE, chiedendo la condanna al risarcimento anche del Comune e la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima;
appellava la cooperativa, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva;
la Corte, dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla cooperativa, statuiva che del danno era responsabile il Comune e non la cooperativa, perché era stato il Comune, dopo che la cooperativa aveva provveduto ad esaurire l'attività edilizia nel quinquennio dall'inizio dell'occupazione, a non completare tempestivamente la procedura espropriativa. Peraltro, per effetto della normativa sopravvenuta, il risarcimento non poteva essere liquidato nel valore venale, ma nella media tra valore venale e reddito dominicale e, poiché il reddito dominicale risultava dai certificati catastali, il risarcimento da accessione invertita poteva essere determinato senza necessità di ulteriori 3 Cof indagini tecniche in lire 427.470.897 e, per effetto della maggiorazione del 10%, in lire 470.217.897, oltre rivalutazione ed interessi, secondo le cadenze già fissate dalla sentenza di primo grado. La domanda di indennità di occupazione legittima, in quanto nuova, non poteva essere accolta. Spese dei due gradi dei litisconsorti LE a carico del Comune, spese dei due gradi della cooperativa a carico dei LE. La sentenza veniva notificata, ad istanza degli appellanti LE al Comune il 21.12.98; con atto notificato il 17.02.99 il Comune di Mottola proponeva ricorso per cassazione, avanzando due motivi di censura. Con atto notificato dal 26 al 29.03.99 si costituivano, avanzando ricorso incidentale, illustrato anche con memoria, i litisconsorti LE;
con atto notificato il 26.03.99 si costituivano, resistendo, alcuni soci della disciolta cooperativa UIL/Case. Motivi della decisione Occorre preliminarmente rilevare il difetto di legittimazione di GO NO ed altri, che hanno proposto controricorso come soci della disciolta Cooperativa Edilizia UIL/Casa r.l., senza essere stati parti nei precedenti gradi del giudizio. Poiché la cooperativa r.l. ha una propria personalità giuridica che persiste, nonostante lo scioglimento, sino alla completa liquidazione di ogni rapporto patrimoniale (Corte Cost., ord. 20.5.98 n.180; Cass. 73/97) la società poteva costituirsi in giudizio mediante i propri liquidatori od amministratori, mentre in carenza di una espressa previsione - poiché l'art. 105 cpc provvede solo per il giudizio di primo grado- l'intervento in cassazione non è consentito. 4 Caf Col primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cpc: assume il Comune ricorrente che, una volta ottenuta la condanna, per i LE era del tutto indifferente il soggetto debitore e la sentenza impugnata avrebbe dovuto dichiarare l'appello inammissibile per difetto d'interesse. Il motivo è infondato: la funzione della solidarietà si esaurisce, ai sensi dell'art. 1292 cc, con l'integrale soddisfacimento del creditore;
in conseguenza, persiste la funzione di garanzia -e quindi l'interesse del creditore anche dopo la condanna, che costituisce il momento strumentale per ottenere l'adempimento coattivo del credito. Col secondo motivo del ricorso principale, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 cc, dell'art. 112 cpc, la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'esclusione del vincolo solidale, erroneità della pronuncia: anzitutto, poiché gli appellanti avevano chiesto l'affermazione della responsabilità solidale di cooperativa e Comune, era incorsa in ultrapetizione la sentenza, nell'affermare la responsabilità esclusiva del Comune;
inoltre, doveva essere affermata la responsabilità anche della cooperativa per non aver abbandonato il suolo che deteneva senza titolo;
infine, non essendo il Comune proprietario dei nuovi beni, non poteva essere tenuto al pagamento del controvalore. Poiché, di norma, le obbligazioni solidali danno luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se sono stati trattati in unico processo, la pronuncia di condanna ottenuta nei confronti di uno dei condebitori solidali non ha effetto 5 Caf sulla posizione degli altri. In conseguenza, avendo dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalla cooperativa e dovendo decidere, quindi, sul solo appello del creditore, volto ad ottenere la pronuncia della responsabilità anche del Comune, la Corte territoriale non aveva il potere di riesaminare la posizione della cooperativa, in assenza di un collegamento atto a render le due cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 cpc. Tuttavia, sempre per l'autonomia delle singole cause, la legittimazione a dedurre il vizio di ultrapetizione spetta ai LE e non al Comune che, nei confronti della cooperativa, non ha proposto domanda di regresso. Il ricorso incidentale dei LE, peraltro, nei termini nei quali è formulato ( "è certo che, anche con riferimento alla giurisprudenza richiamata dal Comune, questo Ente non può andare indenne da responsabilità. Ove pertanto dovesse affermarsi quella della cooperativa, il Comune sarà tenuto comunque in via solidale con quest'ultima") risulta condizionato ad una eventuale affermazione di responsabilità della cooperativa. Per il già rilevato difetto di legittimazione (il Comune non ha proposto, in sede di merito, azioni di regresso nei confronti della cooperativa) non devono essere prese in esame le deduzioni relative all'asserito concorso colposo della cooperativa;
l'acquisto del terreno -in forza dell'accessione invertita- avviene a favore del Comune e solo per effetto di tale acquisto il Comune ha titolo per concedere il diritto di superficie o per trasferire la proprietà del terreno alla cooperativa il cui acquisto, quindi, avviene sempre a titolo derivato dall'autore dell'illecito. 6 Cof Col ricorso incidentale, si chiede -ove venisse ritenuta la responsabilità della cooperativa- di riconoscere che anche il Comune è tenuto in via solidale. Poiché si tratta di di ricorso incidentale condizionato, il mancato avveramento della condizione ne impedisce l'esame. LE e litisconsorti hanno diritto al rimborso delle spese del giudizio di legittimità da parte del Comune, nell'ammontare precisato nel dispositivo, mentre vanno compensate tra il Comune ed i soci della cooperativa.
P.Q.M.
f. riunisce i ricorsi, dichiara l'inammissibilità del controricorso proposto da NO GO e litisconsorti;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna il Comune ricorrente alle spese di legittimità, che liquida in complessive lire 12,2000 di cui lire 12.000.000 per onorari, in favore dei LE. Roma, 7 novembre 2000 Il Presidente lorar lamente 11 Cons. क्रिया for 2 7 - 0 1 - 6 I 2 O , D I L E L A D O T 2 B S 4 6 O . P R . P M . I D A B . l D l a . E b T a t N 2 E 2 S . E t 7 r a Caf ENTRATE ROMA 2 UFFICIO DELLE A Serie Registrato in date. ci: 31308... versate £. 250.000 DUECENTOCINQUANTAMILA n p. I Dirigente Area Servizi (D.ssa MA Grazia DI FILIPO) (lire. U Responsabile Servizio Au diziari (Dr. M. RACCHINA 0 3 1 1