Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/2001, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 020 24/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DENUNCIA DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NVOVA OPERA Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 19238/98 4260 - Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Cron. 638 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Ud. 26/10/00 Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studioFOR SURE SENTENZA dal Sig. per diritti 1.3000 sul ricorso proposto da: 1 3 FEB 2001. FINELLI FIORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE IL CANCELLIERE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato SALERNI LIRE 1500 MARIO, che lo difende unitamente agli avvocati CANCELLERIA CONSALES VITO, CANTALAMESSA CANDIDA, giusta delega in atti;
ricorrente 0975509
contro
DI MIELE ERNESTO;
- intimato avverso la sentenza n. 2877/97 del Tribunale di SANTA *2000 MARIA CAPUA VETERE, depositata il 06/11/97; 1732 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 0 -1- M udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
l'Avvocato Mario SALERNI, difensore deludito l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. - * -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con denunzia di nuova opera presentata al PR di Roccamonfina il 28 aprile 1984, Erne- 'un'area sto Di IE, quale proprietario di ubicata in quella località, chiese che venisse deiinibita a IO FI la continuazione lavori edili che aveva intrapreso in un adiacente suo fondo, consistenti nella costruzione di una pensilina aggettante al di là del confine. Il destinatario della domanda resistette, affermando che il suolo di cui il ricorrente si vantava proprietario non gli apparteneva più, poiché era stato acquisito al patrimonio comunale con un provvedimento adottato dal Sindaco il 16 ottobre 1975, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, non essendo stato utilizzato per la ricostruzione del fabbricato che vi insisteva, distrutto dal terremoto dell'agosto 1962. Nella fase interdittale il PR dapprima vietò con decreto la prosecuzione dell'opera, successivamente la autorizzò con ordinanza, imponendo al FI la prestazione di una cau- zione. All'esito dell'istruzione della causa in sede del 15 luglio 1993 il ordinaria, con sentenza 3 Mr. 19238/1998 PR di Sessa Aurunca, subentrato a quello della sede soppressa di Roccamonfina, condannò il convenuto a demolire la pensilina in questione. Impugnata da IO FI, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che con sentenza del 6 novembre 1997 ha rigettato il gravame, ritenendo (per quanto ancora rileva in questa sede) : l'ordi- - nanza di acquisizione al patrimonio comunale del 16 ottobre 1975 ha riguardato soltanto l'area occupata dal demolito fabbricato del Di IO e non anche quella circostante, invasa per quattro metri con la pensilina realizzata dall'appellan- te;
lo si evince chiaramente da due attestazioni del Sindaco, del 12 maggio 1984 e del 25 giugno 1992; l'indicazione della particella catastale 243/2, nel provvedimento, era dunque finalizzata esclusivamente all'individuazione del suolo e non implicava che esso fosse stato espropriato per intero;
- nel condannare il FI alla rimozio- ne del manufatto, il PR non è incorso in ultrapetizione, anche se non vi era stata espres- sa domanda in tal senso;
la pronuncia è infatti coerente con lo sviluppo della vicenda processua- le, poiché la continuazione dell'opera era stata 19238/1998 4 Mm. inizialmente inibita, ma poi autorizzata su cauzione, sicché in effetti i lavori erano prose- guiti. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione IO FI, in base a due motivi. RN Di IE non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso IO FI, denunciando "falsa applicazione di legge", lamen- ta che il Tribunale erroneamente ha inteso l'og- getto dell'ordinanza di acquisizione al patrimo- nio comunale del 16 ottobre 1962 come limitato soltanto all'area di risulta del fabbricato del Di IE, distrutto in seguito al terremoto del 1962, mentre in realtà era stata espropriata l'intera particella 243/2 e quindi anche il suolo già inizialmente scoperto, compreso il cortile interno, su una porzione del quale sporge la pensilina in contestazione. La censura non può essere accolta. L'interpretazione dei provvedimenti ammini- strativi di carattere non normativo, così come quella degli atti negoziali, implica apprezzamen- ti eminentemente di merito, che non possono 19238/1998 5 Mm. formare oggetto di alcun sindacato da parte di questa Corte, se non sotto i profili della omes- sa, insufficiente o contraddittoria motivazione e dell'inosservanza delle regole legali di ermeneu- tica (cfr., per tutte, Cass. 28 luglio 1999 n. 8186): vizi che neppure sono stati dedotti dal FI, il quale in sostanza si è limitato a prospettare una propria ricostruzione della portata dell'ordinanza di cui si tratta, diversa da quella compiuta dal Tribunale, che peraltro ha dato esaurientemente conto delle ragioni della decisione sul punto, tra l'altro prendendo in considerazione e valutando proprio gli elementi (indicazioni catastali contenute nell'ordinanza di cui si tratta e successive attestazioni del Sindaco circa il riferimento dell'atto "esclusi- vamente alle aree su cui insisteva l'edificio demolito") addotti dal ricorrente a sostegno del proprio assunto. Quanto poi all'asserita origina- ria natura di "cortile interno" (anziché di porzione dell'"area circostante" al fabbricato, come si è ritenuto nella sentenza impugnata) del suolo su cui aggetta il manufatto in questione, sufficiente rilevare che la questione non risulta essere stata sollevata nel giudizio a quo né il 19238/1998 6 ricorrente si duole di omesso esame - e non può quindi avere ingresso in questa sede, comportando la necessità di accertamenti di fatto. Con il secondo motivo di impugnazione IO FI si duole di "contraddittoria motivazio- ne", per avere il Tribunale escluso che la con- danna alla demolizione del manufatto, pronunciata dal giudice di primo grado, fosse affetta da ultrapetizione, pur riconoscendo che RN Di IE non aveva formulato richieste in tal senso e senza considerare che la costruzione era prose- guita legittimamente, in quanto autorizzata dal PR. Anche questa censura va disattesa. La denunzia di nuova opera è di per sé diret- ad ottenere la riduzione in pristino, sicché ta la relativa domanda deve intendersi comunque inclusa nel petitum,, senza necessità di esplici- ta proposizione (v. Cass. 20 agosto 1991 n. 8920). Né d'altra parte l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori, concessa dal PR al FI, precludeva la possibilità di accoglimen- to di tale domanda, trattandosi di provvedimento interinale, adottato nella fase cautelare, inido- : neo a pregiudicare la successiva decisione di 19238/1998 7 Mmm. merito: del resto, l'art. 1171 c.c. espressamente prevede il caso della "demolizione о riduzione dell'opera", appunto ove il denunciante ottenga "sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione". Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Non vi è da provvedere sulle spese di giudi- zio, dato che il Di IE non si è costituito e non ha svolto attività difensiva in questa sede. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso. Roma, 26 ottobre 2000 He Presidente at very est. Прави Матого Вторий IL CANCELLIERE C1 леди Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 FEB. 2001 292000 IL CANCELLIERE C1 Roma 8061 42,20 7 91.7 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in dote 5 MAR. 2006 1 al 77 (OH ENTONOVANTUNO gento Area Servi FIL OMaria Grazia P ortable Servizio A Gadizio M.RACCION 4 0 0 19238/1998