Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 14 dicembre 1994, n. 715
Articolo 2
- Legge 14 dicembre 1994, n. 715
Articolo 3 della Legge 14 dicembre 1994, n. 715
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28 dicembre 1994
28 dicembre 1994
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