Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2003, n. 4601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4601 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
E 6 N се 63818 8 5 O 9 I 1 . / Z N 4 A / - A R 6 I 2 B T R S . . I R L . A L G P PUBBLICA ITALIANA . T E A D R . U B L B E I A A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D T D R I A T 1 S I E 3 N T E R 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S N E Oggetto 0460 1 /03 E I T N S A E A Tributaria M Composta dagli Ili mi Sigg.ri Magi tati Dott. Enrico PAPA Presidente R.G.N. 8226/99 Consigliere Cron. 10417 Dott. Eugenio AMARI Rel. Consigliere Dott. Nino FICO Rep. Consigliere Ud. 23/09/02 Dott. Francesco RUGGIERO Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 63818 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ZO GI, ZO LA, ZO IS RT, ZO NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che li difende unitamente all'avvocato CARLO 2002 NARDI, giusta procura a margine;
controricorrente3270 -1- avverso la sentenza n. 42/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 03/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto 3.1.1984 SI BO e MA, MA MA e LU PI hanno venduto a Vanna PI, rispettivamente figlia e sorella degli alienanti, i ¾ di un appartamento, chiedendo e ottenendo l'esenzione dal pagamento dell'INVIM a norma dell'art.3, 1° comma, della legge n.168 del 1982, per essere l'acquirente detentrice della quo ta i mmobiliare a titolo di locazione da data a ntecedente a l 31.12.1981. Con avviso di liquidazione 16/18 dicembre 1986, non ritenendo il certificato storico-anagrafico di residenza dell'acquirente sufficiente a dimostrare l'esistenza del rapporto di locazione, l'Ufficio del Registro di Prato ha richiesto il pagamento della somma di lire 17.300.625 a titolo di imposta suppletiva. I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione e la Commissione Tributaria di primo grado di Prato ha accolto il ricorso. L'Ufficio ha appellato la decisione e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l'impugnazione. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo: violazione e falsa applicazione dell'art.3, comma 1, della legge n.168/82. Il ricorrente ha altresì denunciato un'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ma tale censura non ha trovato adeguata esplicitazione nel ricorso.. Gli intimati non hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione Col motivo proposto il ricorrente ha ribadito l'insufficienza del certificato storico- anagrafico di residenza in un appartamento ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di locazione avente ad oggetto l'immobile. La censura è fondata. L'art.3, comma 1, della legge 168/82, nell'intento di agevolare i trasferimenti di proprietà della prima casa di abitazione a favore dei soggetti che già detenevano l'immobile a titolo di locazione, e da data antecedente al 31.12.1981, ha previsto l'esenzione dall'INVIM degli incrementi di valore degli immobili, ma ha richiesto espressamente che la dimostrazione del rapporto di locazione fosse data con atto di data certa o con atto o certificato rilasciato da pubbliche amministrazioni. Il solo certificato storico-anagrafico di residenza, rilasciato dal Comune, dimostra unicamente il dato temporale della detenzione dell'immobile da data anteriore al 31.12.1981, ma non dimostra che l'interessato detenga in virtù di contratto di locazione, né pone una presunzione in tal senso, con conseguente inversione dell'onere della prova. Non può infatti escludersi, in mancanza di altri obiettivi elementi di prova, quali il bonifico bancario per il pagamento del canone ovvero la denuncia di contratto verbale di affitto, che egli detenga in forza di altro rapporto obbligatorio, come il comodato. Manca dunque la prova dell'esistenza del requisito posto dalla norma per usufruire del beneficio fiscale e pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e la causa, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 28.9.2002 il presidente IL CANCEL MERE C1 il cons Francesco Catania JW DEPORTAT Roma 27 MAR 2003 IL CANCELLERE C1