Sentenza 17 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di appropriazione indebita, la omessa restituzione della cosa alla controparte che ne ha fatto richiesta in pendenza di un rapporto contrattuale non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 cod. pen. in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione "uti dominus" e l'intenzione soggettiva di interversione del possesso, ma si riflette in un inadempimento di esclusiva rilevanza civilistica. (Fattispecie relativa ad un meccanico, che, ricevuto in consegna un ciclomotore per procedere alle necessarie riparazioni, non vi provvedeva, nonostante le sollecitazioni del proprietario, rendendosi irreperibile e lasciando il mezzo quasi completamente smontato nell'officina).
Commentario • 1
- 1. Appropriazione indebitaAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2015, n. 12077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12077 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 17/02/2015
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 341
Dott. PELLEGRINO A. - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 31360/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI CA, n. a Catania il 16.06.1981, rappresentato e assistito dall'avv. Marchese SC Maria, di fiducia;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, prima sezione penale, n. 482/2012 in data 15.02.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott. Delehaye Enrico che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14.12.2011, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, dichiarava OI CA responsabile del reato di cui all'art. 646 c.p. e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi alla parte civile in separato giudizio e con provvisionale di Euro 800,00.
1.1. Il procedimento nasceva dalla presentazione di atto di denuncia- querela da parte di NA RI SC con la quale lo stesso riferiva di aver affidato il proprio ciclomotore all'imputato, contitolare di un'officina, con il versamento della somma di Euro 400,00 per l'acquisto di pezzi di ricambio al fine di procedere alle necessarie riparazioni;
a fronte dell'incarico ricevuto, lo OI non vi provvedeva, nonostante le sollecitazioni, risultando irreperibile;
all'esito dell'intervento dell'amministratore del condominio in cui era ubicata l'officina, il veicolo, quasi completamente smontato, venne reperito, di tal che il NA fu costretto a ricercarne i pezzi con difficoltà e a procedere alla sua successiva rottamazione.
2. Avverso detta sentenza, veniva proposto appello dall'imputato.
3. Con sentenza in data 15.12.2013, la Corte d'appello di Catania, rigettando il gravame, confermava la sentenza di primo grado.
4. Avverso la sentenza d'appello, nell'interesse di OI CA viene proposto ricorso per cassazione, lamentandosi:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 646 c.p. in relazione all'elemento costitutivo del reato rappresentato dall'altruità del denaro (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 646 c.p. per la mancata consapevolezza del profitto ingiusto ed errore sul fatto ovvero su legge diversa dalla legge penale (secondo motivo).
4.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata che, erroneamente, non ha ritenuto di poter sussumere la condotta posta in essere dallo OI sotto una forma tipica di inadempimento contrattuale.
Invero, l'imputato era titolare di una rimessa nella quale svolgeva attività di riparazione di motocicli;
lo stesso, dopo aver ricevuto un acconto per una riparazione, a seguito di vicende personali, non fu in grado di svolgere la prestazione lavorativa e, per non aver restituito la somma ricevuta in acconto, veniva condannato per appropriazione indebita.
4.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare che il dolo richiesto per la configurazione del reato di appropriazione indebita è quello specifico. Il dolo è escluso da un errore sull'elemento normativo dell'altruità della cosa, tale da indurre il soggetto a ritenersi proprietario. Nel caso di specie, il ricorrente potrebbe essere incorso, di fatto, in un errore sulle norme che disciplinano il possesso e la proprietà extrapenali: questo ha prodotto un errore che ha inciso sul fatto che costituisce il reato, come tale penalmente non sanzionabile ex art. 47 c.p., comma 3. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, con riferimento ad entrambe le articolazioni proposte, risulta fondato e, come tale, è meritevole di accoglimento.
2. La questione in diritto sottoposta all'esame del Collegio può essere così riassunta: se integra la condotta di appropriazione indebita la mancata ottemperanza all'effettuazione di riparazioni e alla successiva riconsegna di un motoveicolo da parte di soggetto a cui il bene era stato affidato per le riparazioni successivamente resosi irreperibile con ritrovamento da parte del titolare di parti smontate del mezzo presso l'autofficina, ormai in disuso, del riparatore.
2.1. Al riguardo bisogna innanzitutto evidenziare che è consolidato l'orientamento di questa Corte Suprema in forza del quale "integra il delitto di appropriazione indebita l'omessa restituzione della cosa da parte del detentore al legittimo proprietario, se dal comportamento tenuto dal detentore si rilevi, per le modalità del rapporto con la cosa, un'oggettiva interversione del possesso" (ex plurimis, Sez. 2, sent. n. 4440 del 02/12/2008, dep. 02/02/2009, Costantini, Rv. 243275, in fattispecie - che ha riconosciuto l'esistenza del reato di appropriazione indebita - in parte analoga alla presente con riferimento agli epiloghi ma assai diversa nei presupposti: ciclomotore consegnato a terzi per esposizione pubblica finalizzata alla vendita successivamente rinvenuto smontato delle parti meccaniche).
È quindi, da un lato, indubbio il fatto che, in presenza di un rapporto contrattuale ancora vigente, la semplice omessa restituzione della cosa alla controparte che ne ha fatto richiesta non integra di per sè il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p., in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione "uti dominus" e l'intenzione soggettiva di interversione del possesso ma si riflette in un mero inadempimento contrattuale che presenta esclusivamente rilevanza sotto il profilo civilistico. Perché allora si possa ritenere configurabile il reato di appropriazione indebita occorre un quid pluris rispetto alla mancata ottemperanza alla richiesta di restituzione di un bene oggetto di un rapporto contrattuale ancora vigente.
2.2. Sotto questo profilo assumono allora rilevanza condotte poste in essere da chi omette volontariamente di provvedere alla doverosa restituzione dei beni ovvero provvede ad una collocazione degli stessi tali da renderli irreperibili in caso di ricerche da parte dell'avente diritto alla restituzione o dell'Autorità Giudiziaria.
2.3. Orbene, traslando detti principi nel caso in esame, la sentenza della Corte d'appello appare viziata nella parte in cui ha dato rilevanza esclusivamente alla situazione oggettiva di mancata restituzione del bene - reperito privo della propria integrità meccanica - da parte di chi aveva preteso dal proprietario un acconto per procedere a riparazioni peraltro mai effettuate.
2.4. Invero, alcuna motivazione viene spesa per chiarire:
-se l'omessa restituzione fosse stata determinata esclusivamente da una situazione di irreperibilità colpevole o comunque volontaria da parte dell'imputato ovvero da una situazione che, in qualche modo, aveva costretto l'imputato ad una impossibilità di adempiere all'originaria obbligazione od anche solo di comunicare al committente la sopravvenienza incolpevole;
-se lo smontaggio del mezzo fosse o meno necessario ai fini di procedere alle richieste riparazioni;
- in che termini e con quali forme il NA avesse richiesto allo OI la restituzione del bene (chiedendo di risolvere il contratto, di interrompere le riparazioni, di procedere solo a riparazioni parziali, con restituzione parziale o totale dell'acconto, con ulteriori e diversi tempi di esecuzione) ed in che modo lo OI avesse rifiutato le richieste (espressamente, tacitamente, non rendendosi reperibile, accampando giustificazioni, promettendo l'esecuzione dei lavori o chiedendo ulteriore tempo per procedervi) del titolare del bene;
-se la decisione di rottamare il bene da parte del NA fu necessitata dalle condizioni (inservibili) in cui venne reperito il bene ovvero da una propria scelta di mera convenienza economica.
Tantomeno si è omesso di tener conto di una situazione oggettiva rappresentata dal fatto che il ciclomotore, sebbene smontato, venne comunque reperito nei locali ove era allocata l'autofficina dello OI.
3. Detta assoluta assenza motivazionale su elementi rilevanti per la configurabilità dell'ipotizzato reato di cui all'art. 646 c.p. anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, si risolve in una violazione di diritto che comporta l'annullamento dell'impugnata sentenza con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 17 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2015