Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
Non configura il reato di contraffazione di opere d'arte, previsto dall'art. 127 comma primo lett. a) D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico dei beni culturali e ambientali), la soppressione, in un quadro, della dedica del suo autore, in quanto questa non costituisce un elemento essenziale dell'opera né il risultato dell'attività artistica, ma esprime semplicemente la volontà dell'autore dell'opera di offrirla al destinatario, trasferendogli nel contempo la proprietà. (Nella specie, la firma dell'autore risultava comunque apposta sul retro del quadro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2004, n. 5407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5407 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 02/12/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1858
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI AR - Consigliere - N. 011739/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI RI ST, N. IL 08/11/1956;
avverso SENTENZA del 06/02/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza quanto all'art. 127 c. 1 lett. a) DLGS 490/99 perché il fatto non costituisce reato annullamento con rinvio al trattamento senza motivo quanto al reato di furto e rigetto del ricorso nel resto. Udito il difensore Avv.to Vannucci Zauli TO del foro di Lucca. La Corte:
OSSERVA
Investita del gravame dell'imputata, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna alla pena (sospesa) di mesi 4 di reclusione ed euro 100,00 di multa, pronunciata nei confronti di IL AR RI dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, in data 18.12.2002, in ordine ai reati di furto ex art. 624 e 625 nn. 1 e 2 cod. pen. (capo 1 della imputazione) e di contraffazione di opera d'arte quale prevista dall'art. 127 comma 1 lett. a) e b) D.lgs LGS 29.10.1999 n. 490 (capo 2 dell'imputazione).
Si è conformemente ritenuto, pertanto, nelle sentenze dei giudici di merito, essersi raggiunta la prova che l'imputata, incaricata da tale SS TO della mediazione per la locazione stagionale (estiva) di una propria casa in Viareggio, si fosse appropriata di un dipinto firmato "A. NO conservato in un magazzino pertinenza dell'abitazione, introducendovisi mediante una chiave contraffatta e, poi, avesse occultato mediante un tratto di tinta la dedica del maestro EN "per il caro TO SS", così da rafforzare la apparente legittimità del possesso dell'opera e renderne più agevole la vendita a terzi (essendo l'imputata legale rappresentante, unitamente al marito, di una ditta impegnata nel mercato d'arte); e, nel contempo, preso atto dell'ammissione del fatto da parte dell'imputata, si è negato ogni credito all'assunto difensivo che il quadro fosse stato prelevato dal magazzino previo ingresso nel medesimo mediante le chiavi ricevute dal proprietario, e nella convinzione che il dipinto fosse stato ritenuto, anche per la cattiva condizione di conservazione, un "oggetto senza valore". A mezzo del difensore, la IL ha proposto ricorso, prospettando quali mezzi di annullamento della sentenza: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di falso;
2) violazione dell'art. 127 comma 1 lett. a) e b) DLGS 490/99; 3) carenza di motivazione in punto di mancata sostituzione della pena ex art. 53 Legge 589/81. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia che la sentenza (peraltro affermativa di colpevolezza per il reato di cui all'art. 624 e non per quello di cui all'art. 624 bis cod.pen., introdotto con legge successiva al fatto, ed erroneamente riportato nel capo di imputazione), avrebbe apoditticamente ricostruito una ipotesi di furto commesso nella pertinenza abitativa del SS previa introduzione con il mezzo fraudolento di una falsa chiave. Rileva la ricorrente, all'uopo, che sarebbe stata illogicamente ignorata, infatti, assegnandosi viceversa totale credito alle dichiarazioni del SS nonché svalutando il deposto Berardini, la possibilità di un difetto mnemonico della persona offesa circa il luogo di custodia del dipinto, e che in realtà il dipinto fosse stato custodito, sicché ne sarebbe dovuto derivare, avendo sempre l'imputata ammesso il furto nell'abitazione delle cui chiavi di accesso ella disponeva in esecuzione dell'incarico affidatole, la qualificazione del fatto come furto semplice, estinto per la sopravvenuta remissione della querela da parte del SS medesimo. Aggiunge, la ricorrente, che l'assunto di inverosimiglianza di una introduzione nel magazzino a scopo di ricerca di oggetti di valore è stato rigettato dai secondi giudici unicamente ipotizzando un "intento predatorio" che non troverebbe fondamento nella personalità dell'imputata (incensurata, occupata ed in ottime condizioni economiche, ritenuta meritevole di incarichi di fiducia quale quello affidatole dal SS).
Tale motivo è infondato.
Vero è, infatti, che la censura, sotto il primo profilo, non può se non ipotizzare un cattivo ricordo del SS circa il luogo di conservazione del dipinto e "l'identificazione delle chiavi", senza essere in grado di cogliere elementi significativi in tal senso, a fronte di sentenza che ha dato atto, viceversa, di una testimonianza resa da un soggetto dichiaratosi sicuro ed addirittura rivelatosi capace di indicare persino il mobile in cui aveva riposto l'opera (uno dei cassetti di "un letto marinaro" situato nel magazzino); ne' ha fondamento la doglianza circa la svalutazione del deposto Berardini, atteso che la Corte territoriale ha sottolineato come tale teste abbia riferito non già fatti direttamente percepiti, bensì di avere ricevuto dalla stessa IL l'ammissione del furto del dipinto "reperito sopra un armadio della casa" e, per di più, nel 2001, quando, cioè, la donna aveva già avuto "ampio sentore del fatto" (denunciato il 19.1.1999), da ciò desumendone non illogicamente la sostanziale ininfluenza della testimonianza, frutto di una informazione resa "a futura memoria" e precostituita in chiave difensiva.
Sotto il secondo profilo, poi, è del tutto evidente la sostanziale ininfluenza dell'apprezzamento di un possibile (ovvero "da non escludere") "istinto predatorio" della imputata, posto che la formulazione di siffatto apprezzamento - testuale risposta allo assunto difensivo secondo cui l'imputata non avrebbe potuto presumere che nel magazzino fosse conservato il dipinto e, dunque, la sottrazione del medesimo non avrebbe potuto che avvenire dallo interno dell'appartamento (le cui chiavi di accesso deteneva in affidamento dell'incarico di agente immobiliare) - non modifica minimamente il quadro probatorio, fondato sulla precisa indicazione circa il luogo di conservazione del dipinto nel magazzino e l'affidamento alla IL delle sole chiavi della casa, fornita da soggetto mostratosi capace di ricordare bene e sereno nel deporre (e, giova qui aggiungere, non certamente mosso da particolare animosità, come dimostrato dalla remissione della querela, riferita in sentenza).
Per nulla illogica, pertanto, è la ricostruzione della vicenda sottrattiva come caratterizzata dall'ingresso nella pertinenza abitativa mediante l'uso di un mezzo fraudolento rappresentato da chiavi contraffatte, stante che non è stato descritta la forzatura degli accessi e, nel contempo, si è dato atto, nella sentenza, dell'agevole reperibilità della chiave idonea e clonabile. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la motivazione della sentenza nella parte in cui si è ritenuto il fatto di contraffazione del dipinto per effetto della soppressione della dedica del suo autore.
Tale motivo è fondato.
Alla IL, infatti, è stato contestato di avere contraffatto un'opera di pittura sopprimendo la dedica autografa dell'autore al SS, e tale condotta è stata ritenuta configurare l'ipotesi prevista al comma 1 lett. a) e b) dell'art. 127 Dlgs 29.10.1999 n. 490. Orbene, il reato non sussiste, posto che - pure ricompresa l'opera d'arte de qua nell'ambito della tutela penale del falso di cui all'art. 127 del DLGS 29.10.1999 n. 490 (così come in quello di identica tutela ex art. 178 del sopravvenuto Dlgs 22.1.2004 n. 42) perché di autore non più vivente (primo presupposto ex comma 6 dell'art. 2 del Dlgs 4 90/99, come pure ex comma 1 lett. d) dell'art. 11 Dlgs 42/2004), essendo notoriamente deceduto il suo autore (EN)
in epoca (settembre 194) anteriore al fatto - il fatto di contraffazione o alterazione deve essere radicalmente escluso. La dedica, infatti, non è tratto essenziale dell'opera, bensì semplicemente esprime la volontà dell'autore dell'opera di offrirla a taluno in segno di omaggio, affetto o similari, e nel contempo trasferisce al destinatario il titolo (donazione) di proprietà; si pone, dunque, per non costituire il risultato di un lavoro intellettuale o di un'attività artistica, al di fuori dell'opera, tanto che, in genere ed in ispecie nei dipinti, trova solitamente fisica collocazione sul retro della medesima.
Nella specie, peraltro, non risulta che l'opera non riportasse sul recto la firma dell'autore (A. EN), ed anzi, poiché nell'imputazione è contestata la sola soppressione della dedica, deve ritenersi proprio l'opposto, di tal che non è neppure proponibile - preso atto che il reato disegnato al comma 1 lett. a) e b) dall'art. 17 Dlgs 490/1999 (ed in identici termini dall'art. 178 Dlgs 22.1.2004 n. 42) è qualificabile come plurioffensivo, in quanto
è rivolto avverso il mercato delle opere d'arte, il patrimonio artistico e la pubblica fede (Cass. Sez. 3^, 31.3.2000 n. 4084, Ginori) ne' un effetto invasivo della manipolazione sull'opera, nel senso che ne avrebbe pregiudicato in qualche misura la normale circolazione nel mercato delle cose d'arte inducendo incertezza sulla attribuzione, ne' un qualsiasi pregiudizio per il patrimonio artistico, ne' infine, una lesione della fiducia riposta dalla generalità dei consociati sulla genuinità dell'opera. La condotta soppressiva della dedica dell'autore - ammessa dall'imputata - non è pertanto minimamente sussumibile nelle ipotesi contestate (non comprensive dell'addebito, palesemente estraneo, della riproduzione dell'opera) e, cioè, ne' in quella della contraffazione, quale attività di confezione di un oggetto od opera avente l'apparenza dell'autenticità simulandone la provenienza, ne' in quella dell'alterazione, che suppone la modifica di un'opera originale in modo che nella stessa vengano inserite caratteristiche che non aveva al momento dell'intervento.
L'opera, in sostanza, non è stata minimamente manipolata (anche se la soppressione è stata non illogicamente descritta come strumentale a celare il titolo di proprietà per l'ipotesi di futura commercializzazione).
Sul punto, pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, eliminando la relativa pena di mesi 1 di reclusione ed euro 20,00 di multa comminata in continuazione con il reato più grave (furto).
Parimenti fondato è il terzo motivo di impugnazione. Rilevato che l'appello conteneva la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria equivalente ex art. 53 Legge 689/81, la Corte territoriale, pure non esplicitando le ragioni del rigetto della richiesta, ha tuttavia sostanzialmente espresso un giudizio di adeguatezza della pena alla gravità del fatto, facendo così intendere di ritenere ostativa alla sostituzione la misura della pena, comminata in mesi 4 di reclusione e, pertanto, esclusa dall'ambito di applicazione della norma (comma 1); ha omesso, peraltro, di considerare la sopravvenuta Legge 12.6.2003 n. 134, precedente la pronuncia, che all'art. 4 comma 1 lett. a) ha innovato sul punto consentendo la sostituzione della pena detentiva non superiore ai sei mesi.
Orbene - premesso che il rigetto della richiesta non potrebbe dirsi giustificato dal rinvio dello stesso appellante alla superata normativa (che gli ha imposto di chiedere il beneficio per l'ipotesi riduzione della pena sotto i tre mesi) - poiché la statuizione reiettiva trae dall'erronea individuazione di elementi ostativi ex lege e non frutto, viceversa, di una valutazione discrezionale e di merito - come è ulteriormente dimostrato dal minimo della pena e dalla concessione delle attenuanti generiche equivalenti, in ragione della incensuratezza, anche in presenza di tre aggravanti - può senz'altro provvedersi nella presente sede, sostituendo la pena detentiva in quella complessiva (secondo ragguaglio ex art. 135 cod. pen.) di euro 3.500,00; revocata altresì la sospensione condizionale della pena, come domandato al giudice di appello (stante l'unitarietà della richiesta, comprensiva della revoca del beneficio).
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2) della imputazione perché il fatto non sussiste, ed elimina la relativa pena in continuazione di mesi 1 di reclusione ed euro 20,00 di multa;
annulla senza rinvio altresì il punto relativo al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo 1), sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria che determina in complessivi euro 3.500,00; revoca la sospensione condizionale della pena;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 2 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2005