Sentenza 10 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12146 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2002 |
Testo completo
2 146 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I NTANG + LA CORTE SUPREM DICAS AZIONE Oggetto Росозіоне SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 15432/99 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Cron. 28756 Rep. 3243 Dott. Alberto TALEVI Consigliere - Dott. Alfonso AMATUCCI -Consigliere Ud.24/05/02 M Rel. Consigliere-Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia_studio dal Sig. Jole SENTENZA per diritti 455 10 AGO 2002 sul ricorso proposto da: IL LI ER DR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio CANCELLERIA dall'avvocatodell'avvocato ALDO DI LAURO, difeso ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
QU CO MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che lo 1 difende unitamente all'avvocato GUIDO MARSIGLIA, 2002 giusta delega in atti;
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- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 1453/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, 2 sezione civile emessa il 13/5/1998, depositata il 16/06/98; RG.3297/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
Il Presidente dispone che la causa sia chiamata dopo la 12° (13)- Assiste alla discussione del ricorso il LA iscritto nel Registro dei dr. Francesco Procuratori di Napoli dal 27.3.2001 Praticanti - tessara n. 021214 del 20-4-2001. Assiste alla discussione del ricorso dr. Generoso AN iscritto nel Registro dei Praticanti Procuratori di Santa Maria Capua Vetere del 3.11.200 tessera n. 564/2000 del 4.11.2000; udito l'Avvocato ERNESTO PROCACCINI;
udito l'Avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SS AV LA intimava ad IA MA sfratto per finita locazione, con contestuale citazione per la convalida innanzi al Pretore di Napoli, in relazione ad un appartamento che il MA conduceva in locazione ad uso albergo da data anteriore al 31 dicembre 1964, deducendo che il contratto era venuto a scadenza il 4 maggio 1985. Il convenuto si opponeva, esponendo che la locazione si era protratta fino al 4 maggio 1987 e che, costituendo oggetto dell'originario contratto di locazione due appartamenti comunicanti che - successivamente avevano fatto oggetto di divisione tra i coeredi – la cessazione- della locazione non poteva essere chiesta dal singolo erede. Il Pretore rimetteva le parti dinanzi al Tribunale, che dichiarava cessata la locazione al 4 maggio 1985. Il MA proponeva appello con il quale censurava la sentenza impugnata, deducendo tra l'altro che la prestazione dell'orginario contratto di locazione era indivisibile. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 16 giugno 1998, rigettava l'appello, con condanna alle spese. Avverso questa sentenza IA MA propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, illustrato da memoria. SS AV LA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., 1571 e 2909 c.c; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
omesso esame di punto decisivo;
in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5>>. Deduce che SS AV lo aveva convenuto in giudizio ponendo a fondamento della domanda una assunta avvenuta risoluzione del rapporto di locazione stipulato anteriormente alla data del 31 dicembre 3 1964>> e cioè del rapporto sorto in forza del contratto del 4 maggio 1962, posto in essere dai signori DE, SS, GU e AU AV LA. In conseguenza di ciò, ed avuto riguardo all'oggetto della domanda doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutte le parti del contratto di locazione. All'integrazione non avevano provveduto né il Tribunale né la Corte d'appello nonostante la sua richiesta. Nella sentenza impugnata si era erroneamente ritenuto che poiché la deduzione dell'attuale ricorrente costituiva una mera eccezione non era configurabile un litisconsorzio necessario in relazione al rapporto di locazione dedotto in giudizio. Inoltre, sempre secondo la sentenza oggetto d'impugnazione il distinto versamento del canone in relazione a ciascuno dei due appartamenti, comportava la dimostrazione dell'esistenza di autonomi rapporti locativi con i proprietari. Il motivo è infondato. Come risulta dalla narrativa del ricorso, il ricorrente nel proporre appello avverso la sentenza del tribunale aveva dedotto che l'originario contratto di locazione del 1962 ricomprendeva due distinti appartamenti al quarto e al quinto piano dell'immobile, con la previsione che il conduttore avrebbe potuto rendere comunicanti gli appartamenti medesimi. In seguito gli eredi AV LA avevano diviso l'eredità assegnando il quinto pino ad un erede e il quarto ad altro erede, senza però che ciò potesse significare scissione dell'oggetto dell'originario contratto di locazione. E' sulla base di queste circostanze in fatto che il ricorrente ritiene essere sussistente un litisconsorzio necessario tra le parti originarie. La doglianza, con la quale il ricorrente imputa alla Corte territoriale di non aver integrato il contraddittorio, non può essere condivisa. . 4 م ا Di recente questa Corte ha affermato che in tema di recesso dal contratto di locazione concernente un immobile oggetto di comunione, il principio della concorrenza di pari poteri gestori in tutti i comproprietari comporta che ciascuno di essi sia legittimato a dare disdetta del contratto e ad agire conseguentemente, nei confronti del conduttore, per il rilascio dell'immobile in recesso contro il conduttore, senza che sia configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari>> (Cass. 19 settembre 2001, n. 11806). Può tuttavia prescindersi dall'applicazione del principio enunciato, in quanto nel caso di specie non si versa in ipotesi di contratto concluso da una pluralità di comproprietari-locatori. Con la domanda l'AV ha fatto valere il contratto intercorrente tra di lui e il MA;
i giudici di merito hanno poi hanno accertato in fatto con valutazione non sindacabile in questa sede l'esistenza di un separato contratto di locazione di locazione tra l'AV ed il MA. Correttamente, dunque, proprio avendo riguardo all'oggetto della domanda si è ritenuto da parte della Corte territoriale non sussistere alcun litisconsorzio necessario, con gli originari locatori. E' questo il senso del rilievo contenuto nella sentenza impugnata secondo cui la deduzione dell'appellante MA sulla unicità del rapporto di locazione costituiva una mera eccezione sulla base della quale non poteva configurarsi un litisconsorzio necessario: dovendosi avere riguardo all'oggetto della domanda non poteva configurarsi un litisconsorzio sulla base delle sole deduzioni dell'appellante, A Nell'ambito dello stesso motivo il ricorrente accenna ad una assunta inammissibilità delle richieste istruttorie>> da lui formulate. E' evidente la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non indicando il ricorrente 5 ہو neppure di che richieste istruttorie si tratta e non consentendo così la valutazione in ordine alla decisività delle stesse. In conclusione non si ravvisano le dedotte violazioni di legge né si riscontra il denunziato vizio di motivazione, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi posta a base della decisione. Il ricorso dev'essere dunque rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese el giudizio di cassazione che liquida in euro 9053 per spese e in euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari. Così deciso in Roma il 24 maggio 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Fiducción Дабан дис 109 12911 IRETTORE DI CANCELLERIA 4567 4,66 Umberto Cicero лия, 777 Depositata in Cancelleria TOT. oggi, _ 10.060 2002 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Vamberto Cicero ! AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in care 3.01.2002 Serie 4 ...200 13 1... versate €.. 149,77 300 E L L CENTOQUARANTANOVE/77...) 110 E D (euro p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maya fazia DI FILIPPO) 2 #Respons e Servizio Atti Giudiziari (D MIRACCICHINI) 6