Sentenza 26 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2001, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTES043 35/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITANANG Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente-- R.G.N. 3235/98 Cron. 9269 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere- Dott. Pasquale PICONE -Consigliere Rep. - -Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Ud.31/01/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE VE RA, titolare della ditta individuale di DI. VI. EFFE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato MACRO RENATO, appresentato e difeso dall'avvocato BALDASSARRE ALESSANDRO, giusta delega in atti;
B -· ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2001 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 521 rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO -1- DOMENICO, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1228/97 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 12/11/97 R.G.N. 4400/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato CORETTI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3235/98 Svolgimento del processo Il Pretore di Bergamo, con sentenza del 28.10.1995, accoglieva l'opposizione proposta da CO LL VE, titolare della ditta Di. Vi. Effe, avverso il decreto ingiuntivo n. 192 del 3.2.1994 con il quale l'INPS aveva chiesto il pagamento della complessiva somma di lire 185.288.582, per omesso versamento di contributi in favore di tre dipendenti nel periodo 1.1.1989/31.1.1991, ritenendo che l'Istituto non avesse provato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con i predetti. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza depositata il 12.11.1997, accogliendo l'appello dell'INPS, riformava la decisione di primo grado e respingeva l'opposizione proposta dall'imprenditore. La decisione riguardava solo due dipendenti, in quanto per il terzo era intervenuta cessazione della materia D'48. del contendere. Il Tribunale, premesso che l'iscrizione dei due lavoratori nell'Albo delle imprese artigiane non era di ostacolo alla assunzione della qualità di lavoratori subordinati, Osservava che il "nomen iuris" usato dai contraenti non aveva alcun valore decisivo per qualificare il rapporto di lavoro in una materia, come quella previdenziale, regolata da norme imperative e sottratta alla disponibilità delle parti e che, al di là della stessa volontà manifestata dai soggetti interessati, occorreva aver riguardo alla effettiva connotazione del rapporto in concreto. Rilevava, quindi, che dalle prove raccolte era dato riscontrare nella specie gli indici rivelatori propri della subordinazione, quali il vincolo dell'orario di lavoro, le modalità della retribuzione (consistente in un compenso fisso fly mensile), l'utilizzazione di strumenti di lavoro di proprietà dell'imprenditore, l'inserimento funzionale e organizzativo dei due lavoratori nell'ambito dell'azienda. Avverso questa sentenza CO LA OV ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi e illustrato da memoria. L'INPS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli articoli 1371 e 2094 c.c., nonché illogicità, contraddittorietà ed insufficienza di motivazione, e si sostiene che il Tribunale avrebbe fatto erronea applicazione dei principi che presiedono alla distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato che, quando l'attività dedotta in omettendo di considerare contratto è di per sé idonea ad essere svolta tanto in forma autonoma che in forma subordinata, il solo elemento determinante D.Ag. è l'esistenza o meno di una subordinazione gerarchica correlata al potere direttivo e disciplinare dell'imprenditore, nella specie del tutto mancante. Si rileva, poi, che il Tribunale, per qualificare il rapporto in esame come subordinato, non solo ha valorizzato circostanze non decisive, ma ha anche fatto errata applicazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti, e segnatamente dell'art. 1371 c.c., posto che non vi è dubbio che parti avevano voluto dar vita ad un rapporto di lavoro autonomo e che non vi erano elementi per sostenere che la realizzata di fatto nella fase disubordinazione si era esecuzione del rapporto. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2222 C.C. in relazione all'art. 409 n. 3 c.p.c., nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, e si deduce che il Tribunale avrebbe completamente trascurato di considerare che il He 3 rapporto dedotto in giudizio è agevolmente riconducibile allo schema della parasubordinazione, ricorrendo nella specie i presupposti della continuità (per non avere la prestazione carattere occasionale), della coordinazione (per la connessione funzionale dell'attività lavorativa con le finalità perseguite dall'impresa) e della personalità (trattandosi di attività prestata direttamente dal lavoratore in modo prevalente rispetto all'impiego di capitali ed alla utilizzazione di macchinari). Con il terzo motivo si denuncia violazione della legge 8 agosto 1985 n. 443 e omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia e si osserva che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che i due lavoratori erano artigiani regolarmente iscritti all'albo e che la legge sull'artigianato conferisce natura costitutiva all'iscrizione all'albo D.Ag. provinciale delle imprese artigiane, né ha tenuto conto del fatto che la volontà contrattuale dei lavoratori era quella di impegnarsi nei confronti della DiViEffe proprio nella qualità di artigiani. Le censure, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento. In tema di distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato questa Corte ha ripetutamente affermato che la qualificazione giuridica del rapporto effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali che non è sindacabile in sede fle 4 di legittimità se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 5960 del 1999, Cass. n. 13875 del 1999, Cass. n. 5464 del 1998). Questa Corte ha altresì precisato che, ai fini autonoma о subordinata deldell'accertamento della natura rapporto di lavoro, occorre far riferimento, al di là del nomen iuris usato dalle parti, al concreto atteggiarsi del rapporto nel suo effettivo svolgimento ed in particolare alle caratteristiche ed alle modalità della prestazione lavorativa, considerando che, mentre la subordinazione implica inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione in suo favore delle proprie energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui, nel lavoro autonomo risultato DAg. l'oggetto della prestazione è costituito dal dell'attività lavorativa;
nello stesso contesto la Corte ha altresì precisato che nelle ipotesi in cui, per le caratteristiche del rapporto, sia poco agevole l'apprezzamento dell'esistenza della subordinazione ° dell'autonomia, possono essere utilizzati altri criteri distintivi di carattere sussidiario, quali la valutazione dell'esistenza, in capo al lavoratore, di una organizzazione imprenditoriale anche in termini minimi, che nel lavoro autonomo non può non mancare, ovvero l'incidenza del rischio economico attinente all'esercizio dell'attività lavorativa, che nel lavoro autonomo grava sullo stesso lavoratore (Cass. n. 10829 del 1994, Cass. 3853 del 1995, Cass. n. 6570 del 2000); fermo restando, in ogni caso, che l'iscrizione del prestatore nell'albo delle imprese artigiane non è ostativa all'assunzione, da parte dell'iscritto, della qualità di lavoratore subordinato, per escludere la quale S occorre invece fornire la prova dell'effettivo svolgimento di attività artigianale (Cass. n. 3853 del 1995, Cass. n. 1179 del 1993, Cass. n. 7475 del 1990).. A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, si correttamente attenuto anche il Tribunale di Bergamo nella decisione della causa in esame. I giudici di appello, valutando le risultanze processuali, hanno individuato, nel concreto Lincompatibili larapporto intercorso tra le parti, specifici elementi con natura autonoma del rapporto e invece propri di un rapporto di lavoro subordinato, considerandoli prevalenti e più qualificanti rispetto a quelli propri del lavoro autonomo, ed in particolare: la spontanea osservanza di un orario giornaliero pieno senza deroghe significative per impegni diversi del lavoratore;
la D'Ag ripetitività mensile del corrispettivo, correlato esclusivamente all'entità delle ore lavorate e non alle opere realizzate;
l'utilizzazione di strumenti di lavoro dell'azienda; la continuità e la esclusività delle prestazioni in favore della DiViEffe;
la mancanza di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale in capo ai due lavoratori e la corrispondente mancanza di ogni rischio per il lavoro svolto;
l'inserimento funzionale ed organizzativo dei due lavoratori nell'ambito della DiViEffe, rilevabile dalla coordinazione lavorativa dei predetti con il restante personale dell'azienda. Queste valutazioni del Tribunale, sorrette da ampia e coerente motivazione, non presentano profili di manifesta illogicità o contraddizione, né evidenziano altri vizi logici nell'iter argomentativo che sorregge la decisione. Per contro le censure mosse dal ricorrente, mentre si rivelano infondate nella parte in cui addebitano al Tribunale l'erronea applicazione di norme di legge, sono inammissibili laddove 6 3235/8P processualiprospettano una interpretazione delle risultanze diversa da quella data dai giudici di appello e più favorevole alle proprie aspettative, poiché si risolvono in definitiva nel sollecito di un riesame della causa nel merito, inammissibile in questa sede di legittimità. Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 16.000 oltre a lire quattro milioni per onorari. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2001 Gelo Awes Il Cons. estensore I Presidente Giancarlo Vidpoin еже IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 26 MAR. 2001 d u IL CANCELLERE d . M 5 7 A - N T S 8 S O - N O 1 E P 1 S A M I D I E A E A G , O D G O T E E R T T L I T S R N I I E A G D S L E E L R O E D