Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L ) 3 . O E N B C 00 8 9 8 / 0 1 , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - I D 1 Z 1 - E A 1 R C 2 T I S . I D L G U I E 9 3 R G E A E D 6 N 4 E . , T T T N S T E I ( S R E A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Impugnazione di sen- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tenza del Conciliatore SEZIONE SECONDA CIVILE composta da: R.G. n. 17621/98 Cron.2. 1807 Vincenzo BALDASSARRE Presidente Rep.. Udienza 11 ottobre 2000Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Olindo SCHETTINO Consigliere Carlo CIOFFI Consigliere relatore ConsigORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Francesco Paolo FIORE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L. sul ricorso proposto da: 22 GEN. 2001 SC ER, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Nerazzini IL CANCELLIERE n. 5, presso l'avv. Michele Pazienza, che lo difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
1500
contro
NC E RB NZ, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio n. 26, presso l'avv. Massimo Morelli, che 1 difende insieme con l'avv. Fulvio Ranaldo, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Conciliatore di Roma n. 325 del 22 lu- glio 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza 1628/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. PAZIENZA per diritti L.
1-7 FEB. 2001. IL CANCELLIERE dell'11 ottobre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito l'avv. Michele Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generaic Fulvio Uccella, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ER FA chiese, ed ottenne dal Conciliatore di Roma, decreto ingiuntivo di condanna di NZ RO al pagamento in suo favore della somma di un milione, oltre accessori e spese, sostenendo di aver anti- cipato tale somma, nella qualità di amministratore del condominio dell'edificio sito in via del Vigneto n. 48, per pagare debiti di quest'ultimo, e che l'ingiunto. a lui succeduto nella carica, aveva poi riscosso oneri dei dentide Sit condominiali a copertura della stessa. The von aveva restituits quants de lui تره auricifelo NZ RO propose opposizione, e sostenne che ER Fa- sciani non era mai stato amministratore del condominio, che i documenti da lui esibiti non provavano il credito da lui vantato, ed in ogni caso che legit- timato passivo era il condominio, non lui. Il Conciliatore di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto tale opposizione, con il favore delle spese giudiziali. Ha osservato in particolare che dai documenti esibiti dall'opposto non emerge la prova del suo credito, e la sua qualità di amministratore del condominio. ER FA ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi. NZ RO ha resistito con controricorso. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi del suo ricorso ER FA, censu- ra la motivazione della sentenza impugnata ed il modo in cui il Conciliatore di Roma ha valutato le prove documentali da lui offerte per dimostrare il credito vantato nei confronti di NZ RO. Sostiene in particolare che, contrariamente a quanto quest'ulti- mo ha affermato, tali documenti provano che egli è stato amministratore del " condominio, e che è creditore della somma per cui ha ottenuto il decreto in- giuntivo. La censura è inammissibile. Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze del conciliatore, che sono tutte pronunciate secondo equità, dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n. 399, anche quando a tale equità non viene fatto esplicito riferimento, come nella specie, è ammissibile se con esso vie- ne denunziata violazione di norme processuali, di norme costituzionali, dei principi regolatori della materia, ovvero quando sia inesistente o meramente apparente la motivazione (vedi in particolare le sentenze di questa Corte, sez.I, 1995 n. 1630, e sez. III, 1996 n. 4011). La motivazione della sentenza impugnata, concisa come vuole la legge (152 cod. proc. civ.), dà adeguato conto della decisione adottata;
dalla sua lettura emerge che il Conciliatore di Roma ha esaminato i documenti e- sibiti dall'opposto per provare il suo credito, e tale credito ha escluso, perché da essi non risulta che egli abbia consegnato danaro ad NZ RO tenendo nerte (all'evidenza considerando la eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da quest'ultimo, che il ricorrente non ha preso in considerazione 3 nel proporre la sua diversa valutazione dei documenti in questione), e che non è mai stato amministratore del condominio (in difetto di una delibera- zione assembleare di sua nomina, che non risulta, dallo stesso suo ricorso, essure fi sia stata mai esibita). Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto il governo delle spese processuali, e resta assorbito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ri- corrente a rifondere ad NZ RO le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 131200 , oltre lire 500.000 per onorari Roma, 11 ottobre 2000 Il presidente Vincenzo Baldassarre) Vin Bollamane L'estensore (Carlo Cioffi) ene IL CANCELLIERE C1 O 4 L Paolo Talarico 7 L 3 O . ) B N E E , C 1 E 9 A N 9 P O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 S C I I . DEPOSITATO IN NC G L D E 9 U R I 22 GEN. 2001 3 A Roma G E D IL CANCELLIERE C1 6 E E 4 T N . . N blazico T T E T S S R I E ( A