Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/2001, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA00 1 25 / 0 1 IN NOME DEL POPOLD AL A C LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 10140/99 - Consigliere Cron. 128 Dott. Vincenzo PROTO Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere 32 Rep. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud.12/07/00 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti ile 5 GEN. 2001 COSSIRI NELLO, CASALI BIANCA MARIA, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 168, presso l'avvocato ANGELONI GIOVANNI, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
LIRE 3000 CANCELLERIA ricorrenti
contro
CB224258 CARIVERONA BANCA SpA CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA BANCA SpA subentrata alla CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso2000 1534 l'avvocato GIGLI GIUSEPPE, che la rappresenta e -1- difende unitamente all'avvocato RIGOLI AGOSTINO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta procura a margine del controricorso;
Richiesta copie esecutival dal Sig. Bibli controricorrente per diritti L.36.000+6B. 15 MAR. 2001
contro
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA CANCELLERIA BELLUNO ED ANCONA;
- intimata NC avverso la sentenza n. 211/98 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata 1'01/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 10000 CANCELLER udienza del 12/07/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, l'Avvocato Gigli, che ha AT382949 chiesto il rigetto del ricorso;
DIRITTI DI udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per P il rigetto del ricorso. LIRE 10000 CANCELLE CORTE A -3 3 -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 24.08.1987 la Cassa di Risparmio di Ancona, dichiarandosi creditrice di NE OS della somma di lire 4.204.441.931 per sorte capitale ed interessi maturati sino al 30.06.1987, in forza della fideiussione dallo stesso prestata a garanzia dell'apertura di credito concessa il 18.02.1986 in favore della s.p.a. " L'Approdo, convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Fermo il suddetto OS ed il coniuge LI IA per sentir dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di costituzione di fondo patrimoniale di cui al rogito per notar Alessandrini-Calisti del 16.07.1987, nel quale erano stati conferiti beni immobili di proprietà del OS. I convenuti, costituitisi in giudizio, resistettero alla domanda. Il tribunale, con sentenza in data 23.12.1993 rigettò la domanda rilevando la mancata produzione in giudizio di una deliberazione del consiglio di amministrazione che avesse conferito la legittimazione processuale a coloro che, il presidente ed il vicepresidente, avevano agito in giudizio per la Banca. Propose appello la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona s.p.a. succeduta all'attrice. In contraddittorio degli appellati la Corte di Ancona, con sentenza emessa il 1°.6.1998, ritenuta superata la questione della efficace costituzione del rapporto processuale per l'avvenuta produzione delle deliberazioni che relativamente al giudizio il c.d.a. della banca aveva adottato, e dunque riformando la sentenza del primo giudice, accolse la domanda. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, il OS e la LI. Resiste la Cassa suddetta, costituitasi con controricorso. Resiste la Cassa suddetta, costituitasi con controricorso. Motivi della decisione Con tre motivi di cassazione i ricorrenti denunciano : 1° la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. nonché l'omessa ed insufficiente motivazione. Censurano la sentenza per avere la Corte di merito negato l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità, tale da legittimare la sospensione necessaria del processo, tra il giudizio introdotto dalla Cassa e l'altro, promosso dal OS e avente ad oggetto la validità dell'obbligazione fideiussoria. -2° la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 107 c.p.c. e degli artt. 167 e ss. C.c. e di ogni altra norma e principio in materia di litisconsorzio necessario, nonché l'omessa e insufficiente motivazione sul punto relativo alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia minore di essi coniugi OS-LI prospettando, appunto, che detta minore fosse. ' litisconsorte necessario rispetto alla domanda proposta dalla Cassa. 3° la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e ss. E dell'art. 2901 c.c. nonché l'omessa ed insufficiente motivazione sul punto relativo alla natura giuridica del fondo patrimoniale. Deducono che la costituzione del fondo suddetto debba intendersi come atto di adempimento di un dovere morale o sociale nell'interesse della famiglia "1 piuttosto che come atto a titolo gratuito soggetto, in quanto tale, ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. alla stregua di ogni altri atto di liberalità. Tutti i motivi proposti sono infondati. La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., può verificarsi soltanto in presenza di un oggettivo rapporto di pregiudizialità tra più cause, ossia quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione dell'altra ( rapporto di pregiudizialità giuridica ) l'accertamento del quale sia richiesto con efficacia di giudicato ( giurisprudenza costante ed uniforme di questa Corte di legittimità). Per il caso di specie, correttamente la Corte di merito, preliminarmente rilevando che dagli atti non risultava l'esistenza di una figlia, della quale non erano state fornite le generalità ·" - punto della motivazione, questo, che non - haha costituito oggetto di una specifica censura da parte dei ricorrenti negato l'esistenza di tale rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio di revocatoria promosso dalla Banca e l'altro promosso dal OS per l'accertamento della pretesa invalidità della fideiussione, atteso che la dichiarazione d' inefficacia ex art. 2901 c.C. di un atto di disposizione pregiudizievole può essere promossa dal creditore purché sussista una ragione di credito, pur se non accertata giudizialmente e ancorché sia pendente una controversia sull'accertamento del predetto credito ( v., sul punto del rapporto tra la definizione di tale controversia e la pronuncia sulla domanda revocatoria, nel senso dell'esclusione del rapporto di pregiudizialità necessaria, la sentenza n. 5178 del 1977 ed altre successive conformi ) . L'infondatezza del secondo motivo discende da ciò che la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni che ne formano oggetto, affinché questi, con i loro frutti, assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo alla inalienabilità dei beni ( v. in termini, Cass. n. 3703 del 1988 ). Non si configura dunque, rispetto al figlio minore, una situazione di comunanza del rapporto giuridico sostanziale con i proprietari dei beni costituiti in patrimonio familiare, tale che lo costituisca come litisconsorte necessario in un giudizio che i beni o la stessa costituzione del fondo ( come nel caso di specie) abbia ad oggetto. Anche sul punto la sentenza impugnata è dunque giuridicamente corretta. La natura di atto a titolo gratuito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, pregiudizievole per la garanzia generale spettante al creditore sul patrimonio del o dei costituenti, più volte affermata da questa Corte proprio con riguardo alla revocatoria ordinaria o fallimentare ( v., ex multis, le sentenze n. 8013 e n. 10725 del 1996, n. 2604 del 1994, n. 11449 e 107 del 1990 ) non può essere posta in dubbio. Il ricorso dev'essere dunque rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in lire 30.000 oltre lire 2.500.000 per onorario. Così deciso addì 12 luglio 2000 nella camera di consiglio della prima sezione 18 M civile della Corte di Cassazione. Dott. Michele Annunziata Presidente M. A not 10000 2300 Dott. Walter Celentano estensore (290.000) COFFE Dep UFFICIO DELLE ENTRATE BA 30 GEN. 2001 Registrato in gata 4987 verato S. DUECENTONOVANT al n.... p. Il Dirigento Arch izi (lire (D.ssa Maria Grazia ari II Responsabile Servizio (Dr. M. RACC IND 10 31 3 9 N 0 0 1 ° 0 3 E T L N EL E D