Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 32207
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Sentenza 11 luglio 2007

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In tema di gestione dei rifiuti, ove i residui della produzione industriale siano "ab origine" classificati da chi li produce come rifiuti, gli stessi devono ritenersi sottratti alla normativa derogatoria prevista per i sottoprodotti come definiti dall'art. 183, comma primo, lett. n) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto la classificazione operata dal produttore esprime quella volontà di disfarsi degli stessi idonea a qualificarli come "rifiuti" in base all'art. 183, comma primo, lett. a) del citato D.Lgs. (Fattispecie nella quale un produttore di vetro e prodotti vetrari aveva classificato residui della produzione costituiti da ritagli di PVB, oggetto di transazione commerciale, con il codice C.E.R. 20.01.39 identificativo dei "rifiuti in plastica").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 32207
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32207
    Data del deposito : 11 luglio 2007

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