Sentenza 27 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2001, n. 8788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8788 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B 87 8 8 01 REPUBBLICA ITALIANA or e Suprema di Cassazione Sezione Lavoro Oggetto: Prev. soc. composta dai seguenti Magistrati: R.G.n.23066/1999 dr. Vincenzo Trezza Presidente Crom. 20068 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere dir. Donato Figure lli Consigliere rel. Rep. dr. Natale Capitanio Consigliene ud.20.04.2001 dr. Alessandro De Renzis Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Прила sul ricorso proposto da: UZ RO nata ad [...] il [...] e residente in [...], eletti- vamente domiciliata in Roma alla via Pietro Cossa n. 13 nello studio dell'avv. Angelo De Vincenti, e rappresen- tata e difesa dall'avv. Biagio De Francesco giusta pro- cura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente o separatamente, -- 1 - 1887 dagli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, con i quali è elettivamente domiciliato im Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale INPS, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce in data 24 novembre - 14 dicembre 1998, n. 3021/1998, n. 1044/94 R.G.A.C.A.; funct udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 20 aprile 2001; udito l'avv. Biagio De Francesco per la ricorrente;
udito l'avv. Nicola Valente per il resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -. 2 www Svolgimento del processo. Com ricorso depositato il 23 dicembre 1991 la signora RO ZZ chiedeva al Pretore di Lecce la condan- na dell'INPS al pagamento in proprio favore dell'asse- gno di invalidità, oltre accessori. Si costituiva l'INPS e contestava la fondatezza del ri- corso, di cui chiedeva il rigetto. Il Pretore di Lecce, con sentenza del 3 novembre 1994, accoglieva la domanda, giusta le risultanze dell'esple- tata c.t.u., e riconosceva il diritto dell'istante ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità com decorren- za dal 1° febbraio 1992, oltre accessori. Proponeva appello 1"INPS com ricorso depositato il 23 dicembre 1994. Controparte resisteva. Dopo il rinnovo della c.t.u., com sentenza in data 24 novembre 14 dicembre 1998, il Tribunale di Lecce ac- coglieva l'appello e rigettava l'originaria domanda della ZZ. Osservava il Tribunale che già in primo grado una prima c.t.u. aveva ritenuto la ZZ non invalida;
che una se- conda c.t.u. aveva ritenuto la ZZ invalida a decorrere dal 1° febbraio 1992; che il c.t.u. nominato in grado di appello aveva concluso per l'insussistenza di uno stato d'invalidità giuridicamente rilevante%; che detto consu- - 3-- lente aveva precisato che le bronchiectasie presenti nella ZZ erano piccole e localizzate soltanto nella regione basale del polmone sinistro, anche alla luce di una recentissima documentazione sanitaria ( 25 marzo 1997); che, a seguito di produzione di ulteriore documentazione sanitaria, detto consulente aveva fatto na praticare alla paziente esami specialistici (emogasalisi arteriosa e spirometria), confermando la precedente dia- gnosi;
che la ZZ aveva prodotto nuova documentazione, sostanzialmente sovrapponibile a quella già in precedem- za esaminata, e comunque non indicativa di alcum signi- ficativo peggioramento della situazione. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 10 dicem- bre 1999, la ZZ ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad um umico motivo. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Com l'unico motivo, demunziando violazione e falsa appli- cazione delle norme in materia di invalidità pensionabile (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 m. 5 c.p.e.), la ricorrente deduce che ha sempre affermato,, producendo la relativa documenta- zione, di essere affetta da bronchiectasie bilaterali, che le impedivano di svolgere una qualsiasi attività lavora- tiva;
che il secondo c.t.u. im primo grado non aveva man- cato di valutare ogni implicazione che l'accertato stato di malattia comportava sulla persona della ricorrente e sulle sue attitudini lavorative%3B che bene aveva fatto la sentenza di primo grado a riconoscere la ricorrente inva- lida ai sensi di legge;
che la c.t.u. di secondo grado era stata malamente eseguita;
che era errata la sentenza la quali impugnata, che aveva recepito le errate conclusioni del свртелаc.t.u. d'appello, che, sia nella relazione primcipale, sia me-1 supplemento, aveva omesso qualsiasi valutazione medico-- legale dell'incidenza della malattia riscontrata sulla capa- cità di lavoro;
che il radiogramma TAC del 14 ottobre 1998 deponeva espressamente per la bilateralità delle lesioni bronchiectasiche;
che la sentenza era erronea sul punto della valutazione delle bronchiectasie;
che l'evidenza car- tolare e l'evento chirurgico toglievano pregio giuridico alle affermazioni contenute im sentenza;
che il Tribunale avreb- be dovuto spiegare la preferenza accordata alla tesi del c.t.u. di secondo grado. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Il c.t.u. nominato in grado di appello ha rilevato che le bronchiectasie presenti nella ZZ sono piccole e localiz- zate soltanto nella regione basale del polmone sinistro, anche alla luce di una recentissima documentazione sanita- -- 5 ria (25.3.97). E tale consulente ha confermato la propria Wit diagnosi anche a seguito di emogasalisi arteriosa e spiro- metria. Peraltro il Tribunale ha ritenuto che la nuova documenta- zione, prodotta dall'interessata, è sovrapponibile a quel- la già in precedenza esaminata. - come si evin- Ma il referto T.A.C. torace datato 14.10.98 ce dalla sentenza impugnata - ha evidenziato in sede ba- e paracardiaca basale anteriore a dx alterazioni sale sn. русило bronchiectasiche fusiformi di medio grado con scarso rista- gno secretivo". Il Tribunale non ha quindi rilevato che, contrariamente a quanto affermato dal detto c.t.u., le bronchiectasie sono bilaterali, che cioè il radiogramma TAC del 14.10.1998 de- pone espressamente per la bilateralità delle lesioni bron- chiectasiche. Ne deriva una motivazione contraddittoria, in quanto da una parte si condivide il parere del consulente tecnico che le lesioni brochiectasiche sussistano solo a sin., e dall'altra si evidenzia che il radiogramma TAC indica la bilateralità delle lesioni bronchiectasiche. E' d'altra parte pacifico ed incontestato che in data 3 marzo 1999 la ricorrente è stata costretta al ricovero ospedaliero presso il Policlinico di Modena per "bronchiectasie bilaterali e prevalenti a sinistra" ed ivi ha subito in data 11.3.1999 - 6- intervento chirurgico di "lobectomia polmonare sinistra e lingulectomia". Il Tribunale non ha poi considerato il danno da usura de- rivante alla ZZ dal protrarsi dell'attività lavorativa di contadina, dovendo la paziente sottoporsi a stressante terapia a base di antibiotici e fisiokinesiterapia. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con cassa- zione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di ap- pello di Lecce, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Conte di appello di Lecce, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 20 aprile 2001. Il Presidente еке (dr. Vincenzo Trezza)107. u curi Tresa IL CANCELLIERE oggi,27 GIU. 4864 Depositato in Cance "Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE (dr. Donato Figurelli) Люсић Припев E A , D O O T E R T T T I L S R N I I E G A S D E L E R L O E D -7-