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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2025, n. 5190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5190 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE AR AR nato a [...] il [...] PU UI nato a [...] il [...] BA AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi eccetto per il DE AR per il quale conclude per l'accoglimento del primo motivo inerente alla rideterminazione della pena ed inammissibilità nel resto;
udito il difensore Avv. GIORGIO VIANELLO ACCORRETTI, in sostituzione dell'Avv. VALERIO VIANELLO ACCORRETTI del foro di ROMA difensore di DE AR AR, PU UI e di BA AS, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendigone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5190 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 08/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n. 35855 del 18/05/2023, ha annullato la sentenza pronunciata il 16/05/2022 dalla Corte di appello di Napoli di parziale riforma della pronuncia di condanna emessa il 15/09/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di AN SQ, ZO GI e De OF RM, e altri non ricorrenti, accusati del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo A) nonché di reati - fine in materia di stupefacenti aggravati dalla finalità di agevolare il clan camorristico Orlando nonché, AN SQ e De OF RM, del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso denominata «clan Orlando» aggravato dall'uso delle armi (capo Z). In particolare, la Corte di appello aveva confermato la pena di anni 20 di reclusione nei confronti di SQ AN in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi A) e Z); aveva ridotto la pena ad anni 14 e mesi otto di reclusione nei confronti di GI ZO/ in quanto responsabile per i reati di cui ai capi A), B), C) e D) ., aveva confermato la pena di anni 16 di reclusione per RM De OF, ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi A), C), F), G) e Z). 2. La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di AN SQ in relazione al capo Z) limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., nei confronti di ZO GI limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata al capo A) e nei confronti di De OF RM limitatamente al capo Z). 3. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello di SQ AN con riguardo alla circostanza aggravante della disponibilità di armi in relazione al delitto associativo camorristico di cui al capo Z), rideterminando la pena in anni 19, mesi uno e giorni 10 di reclusione;
ha accolto l'appello di GI ZO con riguardo all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata al capo A), rideterminando la pena in anni 12 reclusione;
ha accolto l'appello di RM De OF con riferimento alla richiesta assoluzione dal reato ascrittogli al capo Z) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena in anni 14 di reclusione. 2 4. SQ AN ricorre per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello, si assume, si è riportata interamente ai motivi espressi dal giudice di primo grado e di appello. Nonostante l'annullamento con riguardo all'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., il giudice del rinvio ha, quindi, omesso di considerare l'esclusione dell'aggravante dell'associazione armata nel giudizio sul trattamento sanzionatorio. Difetta il bilanciamento tra gli elementi favorevoli e quelli sfavorevoli;
dunque la valutazione dell'impatto positivo che l'esclusione dell'aggravante avrebbe dovuto avere sul giudizio di meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche. Risulta, inoltre, trascurata la valutazione complessiva della personalità dell'imputato, che ha mostrato reale resipiscenza e una buona condotta in fase detentiva. 5. GI ZO propone ricorso per cassazione l censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il giudice di rinvio ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche omettendo di fornire motivazione sul punto, nonostante abbia escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Omettendo di considerare l'esclusione dell'aggravante mafiosa, il giudice di rinvio ha pronunciato una sentenza che presenta una grave carenza logica nella motivazione in quanto difetta il corretto bilanciamento tra gli elementi favorevoli e quelli sfavorevoli. Inoltre, il giudice di rinvio ha trascurato di valutare la personalità dell'imputato, segnatamente le ammissioni rese dal ZO in sede di interrogatorio di garanzia, tali da dimostrare la piena resipiscenza dell'imputato, confermata dal suo comportamento successivo all'arresto. Il ricorrente ha intrapreso un volontario cambiamento di stile di vita / inserendosi in un contesto lavorativo regolare;
in aggiunta, il contributo del ZO all'associazione è stato limitato sia sotto il profilo della durata che sotto il profilo qualitativo, rivestendo lo stesso un ruolo marginale. 6. RM De OF ricorre per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione ed erronea applicazione dell'art. 597, comma 3,, cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. nonché mancanza di motivazione. Il giudice di rinvio, nel rideterminare la pena all'esito della assoluzione del ricorrente dal reato contestato al capo Z), ha aumentato la pena relativa al reato di cui al capo F) ad anni quattro mentre nel giudizio di primo 3 grado tale aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. era stato determinato in anni tre di reclusione. Tale diversa valutazione è, inoltre, priva di motivazione. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello in sede di rinvio ha rigettato la richiesta riportandosi interamente alle valutazioni del giudice di primo grado e di appello ma, si assume, tale motivazione è insufficiente. La motivazione è sintetica e caratterizzata da una formula di stile in quanto non tiene conto dell'assoluzione dal reato di cui al capo Z), valuta nuovamente la gravità della condotta già impiegata per determinare la pena, non separa la valutazione della gravità oggettiva del reato dalla valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Non si è tenuto conto dell'assenza di precedenti penali e degli altri fattori incidenti sulla capacità a delinquere e si è ignorato il fatto cruciale della intervenuta assoluzione da un'ipotesi accusatoria particolarmente grave, così determinandosi un vizio di coerenza logica della motivazione. 7. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi pongono le seguenti questioni: a) se, in caso di assoluzione da un reato - satellite, costituisca violazione del divieto di reformatio in peius la determinazione dell'aumento per un altro reato satellite in misura superiore a quella determinata in primo grado;
se l'assoluzione da una delle ipotesi di reato per le quali è intervenuta condanna in primo grado comporti, per il giudice di appello, l'obbligo di motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche con espresso riferimento all'intervenuta assoluzione;
se, a seguito dell'esclusione di una circostanza aggravante ritenuta in primo grado, il giudice di appello sia tenuto a svolgere un nuovo giudizio di bilanciamento esplicitando l'avvenuta valutazione dell'esclusione della circostanza aggravante. 4 2. La prima questione deve essere risolta applicando il principio secondo il quale viola il divieto della reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di appello che, pur diminuendo complessivamente la pena, a seguito di assoluzione parziale da uno o più capi di imputazione, operi un diverso computo • delle pene intermedie per effetto del vincolo della continuazione, in misura maggiore rispetto a quella fissata dal giudice di primo grado (Sez. 3, n. 17113 del 16/12/2014, dep. 2015, C., Rv. 263387 - 01). Il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda, infatti, unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066 - 01; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626 - 01; Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016, Pappalepore, Rv. 268636 - 01). In base al principio sopra indicato, va ritenuto fondato il primo motivo del ricorso di RM De OF. Con riguardo a De OF RM il giudice di primo grado aveva applicato per il reato di cui al capo F) l'aumento da 19 a 22 anni di reclusione, dunque di anni tre di reclusione, erroneamente riportati nella sentenza qui impugnata in anni quattro. È dunque fondato il motivo di ricorso laddove segnala che nel rideterminare la pena all'esito dell'assoluzione dal reato di cui al capo F) il giudice di rinvio ha applicato a De OF RM con riguardo al reato di cui al capo F) l'aumento di pena pari ad anni quattro di reclusione laddove il giudice di primo grado aveva irrogato l'aumento nella misura di anni tre. 3. La seconda questione va risolta, caso per caso, verificando se il diniego delle circostanze attenuanti generiche abbia trovato la sua ragion d'essere sulla base della violazione per la quale è intervenuta la riforma in senso assolutorio. Esaminando, dunque, la pronuncia di primo grado, se ne desume la fondatezza del secondo motivo del ricorso di De OF in quanto, oltre a indicare elementi negativi genericamente riferibili a tutti gli imputati, il Tribunale ha espresso una valutazione negativa individualizzante, specificamente fondata sulla contemporanea affiliazione del De OF in entrambe le associazioni e sulle molteplici attività svolte per' entrambi i gruppi criminali. Venuta meno l'affermazione di responsabilità con riguardo al reato associativo contestato al capo Z), il giudice di rinvio avrebbe dovuto svolgere una nuova valutazione del giudizio di meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche e, in ogni caso, fondarne il diniego su elementi diversi da quelli valorizzati in primo grado. L'espresso richiamo ai medesimi elementi valorizzati dal giudice di primo grado 5 rappresenta una motivazione apparente, priva di adeguato confronto con le ragioni della riforma della sentenza. Per tali ragioni, la sentenza deve essere annullata nei confronti di De OF RM limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio 1 per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. 4. La terza questione deve essere risolta sul presupposto che la valutazione discrezionale in merito al riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche si fonda, insindacabilmente, su uno o più elementi che il giudice di merito ritiene dirimenti in senso positivo o negativo. Il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a una circostanza aggravante ha l'obbligo di diminuire la pena complessivamente irrogata;
deve ritenersi consentito, ma non imposto, in quanto rientrante nel potere valutativo del giudice circa la incidenza da attribuire alle circostanze attenuanti generiche in riferimento alla funzione regolatrice della adeguatezza della pena al caso concreto, che a seguito dell'accoglimento della richiesta dell'imputato di eliminazione di un'aggravante, sia nuovamente formulato il calcolo della detta incidenza e utilizzato anche un parametro con effetti matematici non identici, purché la pena finale risenta della diminuzione dovuta alla eliminazione dell'aggravante (Sez. 5, n. 48036 del 30/09/2009, Avino, Rv. 245394 - 01). Non può, dunque, ritenersi sussistente l'obbligo per il giudice di appello che ritenga di negare le circostanze attenuanti generiche di fare riferimento alla mancata incidenza della circostanza aggravante esclusa nel giudizio di riforma, purchè non risulti evidente che il giudice di primo grado abbia fondato il giudizio negativo sulla medesima circostanza aggravante. Per tale ragione i ricorsi di SQ AN e GI ZO sono infondati. Il giudice di rinvio ha, in primo luogo, ridotto la pena in considerazione dell'esclusione della circostanza aggravante rispettivamente riconosciuta. Inoltre, il giudice di primo grado ha escluso che gli imputati fossero meritevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o di qualsiasi altra attenuante in ragione dell'assoluta gravità dei fatti contestati e della negativa e pericolosa personalità di ciascuno. Il giudice ha considerato, a tal fine, il contesto storico criminale nel quale sono inseriti i delitti, la contemporanea partecipazione per alcuni degli imputati, tra i quali SQ AN, a entrambe le organizzazioni criminali e la consumazione da parte di ciascuno, tra i quali GI ZO, di delitti in materia di stupefacenti nell'attuazione del programma associativo nonché l'ostinazione a delinquere dimostrata proseguendo nelle condotte delittuose, nei legami e contatti nonostante gli interventi dei Carabinieri, le operazioni di arresto e di sequestro. Sebbene la gravità dei fatti 6 sia stata valutata anche tenendo conto del controllo generalizzato delle piazze di spaccio e di attività economiche acquisito dal clan Orlando anche con le armi, risulta evidente che il giudizio si sia fondato sulla personalità negativa degli imputati, che hanno contribuito a dare attuazione al programma delittuoso di cui al capo A). Altro elemento valutato è stata la circostanza che ciascuno degli imputati svolge abitualmente l'attività delittuosa, è particolarmente addentro ai meccanismi criminali, conosce e frequenta abitualmente appartenenti a organizzazioni malavitose. In dettaglio, con riguardo a SQ AN il giudice ha sottolineato il ruolo apicale rivestito nell'associazione di cui al capo A), il carattere reiterato e consolidato dei reati, la risalente militanza in organizzazioni camorristiche nonché la scalata e la carriera compiute all'interno delle organizzazioni camorristiche, oltre che i gravi e plurimi precedenti e i carichi pendenti dai quali è gravato. Con riguardo a GI ZO, il giudice ha considerato nel calcolo della pena l'assoluta gravità dei fatti e la personalità negativa del prevenuto, desunta dallo stabile inserimento nel settore del narcotraffico con compiti di gestione di altri sodali e con quantitativi ingenti di stupefacente trattato, denotanti abitualità della condotta e intraneità all'ambiente criminale oggetto di contestazione. Il giudice di primo grado ha escluso che qualcuno degli imputati avesse mostrato autentica resipiscenza o avesse fornito alcun contributo all'autorità giudiziaria, anzi rendendo il ZO spontanee dichiarazioni consistenti nella ostinata negazione dei fatti. Si è valorizzata, inoltre, la pervicacia dimostrata dal ZO, che ha proseguito la sua attività noncurante del fatto di essere stato arrestato. Richiamando per relationem tale motivazione, il giudice del rinvio ha assolto all'obbligo motivazionale in quanto gli elementi valorizzati dal primo giudice non si pongono in contraddizione con l'esclusione della circostanza aggravante e rappresentano una tale congerie di argomenti a sostegno del diniego da consentire di ritenere che il giudice di merito non abbia tralasciato di valutare, negandola, la possibile incidenza della riforma su tale giudizio. Il mancato riconoscimento di circostanze eterogenee neppure ha dato luogo in primo grado al giudizio di bilanciamento del quale si chiede, in maniera inconferente, la rivisitazione. 5. Conclusivamente, i ricorsi proposti da AN SQ e da ZO GI devono essere rigettati;
segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc pen., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 7
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De OF RM limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità del De OF. Rigetta i ricorsi di AN SQ e ZO GI e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidenrè
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi eccetto per il DE AR per il quale conclude per l'accoglimento del primo motivo inerente alla rideterminazione della pena ed inammissibilità nel resto;
udito il difensore Avv. GIORGIO VIANELLO ACCORRETTI, in sostituzione dell'Avv. VALERIO VIANELLO ACCORRETTI del foro di ROMA difensore di DE AR AR, PU UI e di BA AS, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendigone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5190 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 08/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n. 35855 del 18/05/2023, ha annullato la sentenza pronunciata il 16/05/2022 dalla Corte di appello di Napoli di parziale riforma della pronuncia di condanna emessa il 15/09/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di AN SQ, ZO GI e De OF RM, e altri non ricorrenti, accusati del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo A) nonché di reati - fine in materia di stupefacenti aggravati dalla finalità di agevolare il clan camorristico Orlando nonché, AN SQ e De OF RM, del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso denominata «clan Orlando» aggravato dall'uso delle armi (capo Z). In particolare, la Corte di appello aveva confermato la pena di anni 20 di reclusione nei confronti di SQ AN in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi A) e Z); aveva ridotto la pena ad anni 14 e mesi otto di reclusione nei confronti di GI ZO/ in quanto responsabile per i reati di cui ai capi A), B), C) e D) ., aveva confermato la pena di anni 16 di reclusione per RM De OF, ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi A), C), F), G) e Z). 2. La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di AN SQ in relazione al capo Z) limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., nei confronti di ZO GI limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata al capo A) e nei confronti di De OF RM limitatamente al capo Z). 3. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello di SQ AN con riguardo alla circostanza aggravante della disponibilità di armi in relazione al delitto associativo camorristico di cui al capo Z), rideterminando la pena in anni 19, mesi uno e giorni 10 di reclusione;
ha accolto l'appello di GI ZO con riguardo all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata al capo A), rideterminando la pena in anni 12 reclusione;
ha accolto l'appello di RM De OF con riferimento alla richiesta assoluzione dal reato ascrittogli al capo Z) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena in anni 14 di reclusione. 2 4. SQ AN ricorre per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello, si assume, si è riportata interamente ai motivi espressi dal giudice di primo grado e di appello. Nonostante l'annullamento con riguardo all'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., il giudice del rinvio ha, quindi, omesso di considerare l'esclusione dell'aggravante dell'associazione armata nel giudizio sul trattamento sanzionatorio. Difetta il bilanciamento tra gli elementi favorevoli e quelli sfavorevoli;
dunque la valutazione dell'impatto positivo che l'esclusione dell'aggravante avrebbe dovuto avere sul giudizio di meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche. Risulta, inoltre, trascurata la valutazione complessiva della personalità dell'imputato, che ha mostrato reale resipiscenza e una buona condotta in fase detentiva. 5. GI ZO propone ricorso per cassazione l censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il giudice di rinvio ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche omettendo di fornire motivazione sul punto, nonostante abbia escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Omettendo di considerare l'esclusione dell'aggravante mafiosa, il giudice di rinvio ha pronunciato una sentenza che presenta una grave carenza logica nella motivazione in quanto difetta il corretto bilanciamento tra gli elementi favorevoli e quelli sfavorevoli. Inoltre, il giudice di rinvio ha trascurato di valutare la personalità dell'imputato, segnatamente le ammissioni rese dal ZO in sede di interrogatorio di garanzia, tali da dimostrare la piena resipiscenza dell'imputato, confermata dal suo comportamento successivo all'arresto. Il ricorrente ha intrapreso un volontario cambiamento di stile di vita / inserendosi in un contesto lavorativo regolare;
in aggiunta, il contributo del ZO all'associazione è stato limitato sia sotto il profilo della durata che sotto il profilo qualitativo, rivestendo lo stesso un ruolo marginale. 6. RM De OF ricorre per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione ed erronea applicazione dell'art. 597, comma 3,, cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. nonché mancanza di motivazione. Il giudice di rinvio, nel rideterminare la pena all'esito della assoluzione del ricorrente dal reato contestato al capo Z), ha aumentato la pena relativa al reato di cui al capo F) ad anni quattro mentre nel giudizio di primo 3 grado tale aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. era stato determinato in anni tre di reclusione. Tale diversa valutazione è, inoltre, priva di motivazione. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello in sede di rinvio ha rigettato la richiesta riportandosi interamente alle valutazioni del giudice di primo grado e di appello ma, si assume, tale motivazione è insufficiente. La motivazione è sintetica e caratterizzata da una formula di stile in quanto non tiene conto dell'assoluzione dal reato di cui al capo Z), valuta nuovamente la gravità della condotta già impiegata per determinare la pena, non separa la valutazione della gravità oggettiva del reato dalla valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Non si è tenuto conto dell'assenza di precedenti penali e degli altri fattori incidenti sulla capacità a delinquere e si è ignorato il fatto cruciale della intervenuta assoluzione da un'ipotesi accusatoria particolarmente grave, così determinandosi un vizio di coerenza logica della motivazione. 7. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi pongono le seguenti questioni: a) se, in caso di assoluzione da un reato - satellite, costituisca violazione del divieto di reformatio in peius la determinazione dell'aumento per un altro reato satellite in misura superiore a quella determinata in primo grado;
se l'assoluzione da una delle ipotesi di reato per le quali è intervenuta condanna in primo grado comporti, per il giudice di appello, l'obbligo di motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche con espresso riferimento all'intervenuta assoluzione;
se, a seguito dell'esclusione di una circostanza aggravante ritenuta in primo grado, il giudice di appello sia tenuto a svolgere un nuovo giudizio di bilanciamento esplicitando l'avvenuta valutazione dell'esclusione della circostanza aggravante. 4 2. La prima questione deve essere risolta applicando il principio secondo il quale viola il divieto della reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di appello che, pur diminuendo complessivamente la pena, a seguito di assoluzione parziale da uno o più capi di imputazione, operi un diverso computo • delle pene intermedie per effetto del vincolo della continuazione, in misura maggiore rispetto a quella fissata dal giudice di primo grado (Sez. 3, n. 17113 del 16/12/2014, dep. 2015, C., Rv. 263387 - 01). Il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda, infatti, unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066 - 01; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626 - 01; Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016, Pappalepore, Rv. 268636 - 01). In base al principio sopra indicato, va ritenuto fondato il primo motivo del ricorso di RM De OF. Con riguardo a De OF RM il giudice di primo grado aveva applicato per il reato di cui al capo F) l'aumento da 19 a 22 anni di reclusione, dunque di anni tre di reclusione, erroneamente riportati nella sentenza qui impugnata in anni quattro. È dunque fondato il motivo di ricorso laddove segnala che nel rideterminare la pena all'esito dell'assoluzione dal reato di cui al capo F) il giudice di rinvio ha applicato a De OF RM con riguardo al reato di cui al capo F) l'aumento di pena pari ad anni quattro di reclusione laddove il giudice di primo grado aveva irrogato l'aumento nella misura di anni tre. 3. La seconda questione va risolta, caso per caso, verificando se il diniego delle circostanze attenuanti generiche abbia trovato la sua ragion d'essere sulla base della violazione per la quale è intervenuta la riforma in senso assolutorio. Esaminando, dunque, la pronuncia di primo grado, se ne desume la fondatezza del secondo motivo del ricorso di De OF in quanto, oltre a indicare elementi negativi genericamente riferibili a tutti gli imputati, il Tribunale ha espresso una valutazione negativa individualizzante, specificamente fondata sulla contemporanea affiliazione del De OF in entrambe le associazioni e sulle molteplici attività svolte per' entrambi i gruppi criminali. Venuta meno l'affermazione di responsabilità con riguardo al reato associativo contestato al capo Z), il giudice di rinvio avrebbe dovuto svolgere una nuova valutazione del giudizio di meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche e, in ogni caso, fondarne il diniego su elementi diversi da quelli valorizzati in primo grado. L'espresso richiamo ai medesimi elementi valorizzati dal giudice di primo grado 5 rappresenta una motivazione apparente, priva di adeguato confronto con le ragioni della riforma della sentenza. Per tali ragioni, la sentenza deve essere annullata nei confronti di De OF RM limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio 1 per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. 4. La terza questione deve essere risolta sul presupposto che la valutazione discrezionale in merito al riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche si fonda, insindacabilmente, su uno o più elementi che il giudice di merito ritiene dirimenti in senso positivo o negativo. Il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a una circostanza aggravante ha l'obbligo di diminuire la pena complessivamente irrogata;
deve ritenersi consentito, ma non imposto, in quanto rientrante nel potere valutativo del giudice circa la incidenza da attribuire alle circostanze attenuanti generiche in riferimento alla funzione regolatrice della adeguatezza della pena al caso concreto, che a seguito dell'accoglimento della richiesta dell'imputato di eliminazione di un'aggravante, sia nuovamente formulato il calcolo della detta incidenza e utilizzato anche un parametro con effetti matematici non identici, purché la pena finale risenta della diminuzione dovuta alla eliminazione dell'aggravante (Sez. 5, n. 48036 del 30/09/2009, Avino, Rv. 245394 - 01). Non può, dunque, ritenersi sussistente l'obbligo per il giudice di appello che ritenga di negare le circostanze attenuanti generiche di fare riferimento alla mancata incidenza della circostanza aggravante esclusa nel giudizio di riforma, purchè non risulti evidente che il giudice di primo grado abbia fondato il giudizio negativo sulla medesima circostanza aggravante. Per tale ragione i ricorsi di SQ AN e GI ZO sono infondati. Il giudice di rinvio ha, in primo luogo, ridotto la pena in considerazione dell'esclusione della circostanza aggravante rispettivamente riconosciuta. Inoltre, il giudice di primo grado ha escluso che gli imputati fossero meritevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o di qualsiasi altra attenuante in ragione dell'assoluta gravità dei fatti contestati e della negativa e pericolosa personalità di ciascuno. Il giudice ha considerato, a tal fine, il contesto storico criminale nel quale sono inseriti i delitti, la contemporanea partecipazione per alcuni degli imputati, tra i quali SQ AN, a entrambe le organizzazioni criminali e la consumazione da parte di ciascuno, tra i quali GI ZO, di delitti in materia di stupefacenti nell'attuazione del programma associativo nonché l'ostinazione a delinquere dimostrata proseguendo nelle condotte delittuose, nei legami e contatti nonostante gli interventi dei Carabinieri, le operazioni di arresto e di sequestro. Sebbene la gravità dei fatti 6 sia stata valutata anche tenendo conto del controllo generalizzato delle piazze di spaccio e di attività economiche acquisito dal clan Orlando anche con le armi, risulta evidente che il giudizio si sia fondato sulla personalità negativa degli imputati, che hanno contribuito a dare attuazione al programma delittuoso di cui al capo A). Altro elemento valutato è stata la circostanza che ciascuno degli imputati svolge abitualmente l'attività delittuosa, è particolarmente addentro ai meccanismi criminali, conosce e frequenta abitualmente appartenenti a organizzazioni malavitose. In dettaglio, con riguardo a SQ AN il giudice ha sottolineato il ruolo apicale rivestito nell'associazione di cui al capo A), il carattere reiterato e consolidato dei reati, la risalente militanza in organizzazioni camorristiche nonché la scalata e la carriera compiute all'interno delle organizzazioni camorristiche, oltre che i gravi e plurimi precedenti e i carichi pendenti dai quali è gravato. Con riguardo a GI ZO, il giudice ha considerato nel calcolo della pena l'assoluta gravità dei fatti e la personalità negativa del prevenuto, desunta dallo stabile inserimento nel settore del narcotraffico con compiti di gestione di altri sodali e con quantitativi ingenti di stupefacente trattato, denotanti abitualità della condotta e intraneità all'ambiente criminale oggetto di contestazione. Il giudice di primo grado ha escluso che qualcuno degli imputati avesse mostrato autentica resipiscenza o avesse fornito alcun contributo all'autorità giudiziaria, anzi rendendo il ZO spontanee dichiarazioni consistenti nella ostinata negazione dei fatti. Si è valorizzata, inoltre, la pervicacia dimostrata dal ZO, che ha proseguito la sua attività noncurante del fatto di essere stato arrestato. Richiamando per relationem tale motivazione, il giudice del rinvio ha assolto all'obbligo motivazionale in quanto gli elementi valorizzati dal primo giudice non si pongono in contraddizione con l'esclusione della circostanza aggravante e rappresentano una tale congerie di argomenti a sostegno del diniego da consentire di ritenere che il giudice di merito non abbia tralasciato di valutare, negandola, la possibile incidenza della riforma su tale giudizio. Il mancato riconoscimento di circostanze eterogenee neppure ha dato luogo in primo grado al giudizio di bilanciamento del quale si chiede, in maniera inconferente, la rivisitazione. 5. Conclusivamente, i ricorsi proposti da AN SQ e da ZO GI devono essere rigettati;
segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc pen., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 7
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De OF RM limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità del De OF. Rigetta i ricorsi di AN SQ e ZO GI e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidenrè