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Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2023, n. 14610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14610 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
--lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MORÒSINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 11 gennaio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Teramo del 19 giugno 2019 che aveva condannato OR PI alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di ricettazione di un dispositivo Telepass. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Scarciolla, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato e travisamento del fatto e della prova;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla carenza di motivazione sulla possibilità che la ditta intestata all'imputato e risultata utilizzatrice del dispositivo potesse avere altri dipendenti;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena e del beneficio della non menzione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14610 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 14/03/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto propone doglianze reiterative, in fatto ed anche manifestamente infondate;
ed invero quanto ai primi due motivi di ricorso va rammentato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44755 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente è costituito dall'accertata utilizzazione, su mezzi di locomozione allo stesso riferibili, di un dispositivo Telepass che era stato sottratto ad un k, azienda pubblica. Ne consegue che correttamente i giudici di merito affermavano la responsabilità del ricorrente avendo fatto applicazione del principio secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01). Ed a fronte di tale precisa conclusione il secondo motivo di ricorso prospetta una ricostruzione alternativa circa il possibile utilizzo dei mezzi della ditta del ricorrente da parte di terzi non deducibile in sede di legittimità ed anche sfornito di qualsiasi preciso ed adeguato riscontro. Manifestamente infondati sono anche gli altri motivi posto che il giudice di appello nell'esercizio del proprio potere discrezionale ha escluso sia la possibilità di concedere le attenuanti generiche in ragione della durata temporale del fatto illecito sia ulteriori benefici tra cui l'invocata non menzione in ragione dei precedenti a fronte dei quali il ricorso reitera in generiche doglianze. 2 In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i prcfili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 14 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
--lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MORÒSINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 11 gennaio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Teramo del 19 giugno 2019 che aveva condannato OR PI alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di ricettazione di un dispositivo Telepass. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Scarciolla, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato e travisamento del fatto e della prova;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla carenza di motivazione sulla possibilità che la ditta intestata all'imputato e risultata utilizzatrice del dispositivo potesse avere altri dipendenti;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena e del beneficio della non menzione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14610 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 14/03/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto propone doglianze reiterative, in fatto ed anche manifestamente infondate;
ed invero quanto ai primi due motivi di ricorso va rammentato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44755 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente è costituito dall'accertata utilizzazione, su mezzi di locomozione allo stesso riferibili, di un dispositivo Telepass che era stato sottratto ad un k, azienda pubblica. Ne consegue che correttamente i giudici di merito affermavano la responsabilità del ricorrente avendo fatto applicazione del principio secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01). Ed a fronte di tale precisa conclusione il secondo motivo di ricorso prospetta una ricostruzione alternativa circa il possibile utilizzo dei mezzi della ditta del ricorrente da parte di terzi non deducibile in sede di legittimità ed anche sfornito di qualsiasi preciso ed adeguato riscontro. Manifestamente infondati sono anche gli altri motivi posto che il giudice di appello nell'esercizio del proprio potere discrezionale ha escluso sia la possibilità di concedere le attenuanti generiche in ragione della durata temporale del fatto illecito sia ulteriori benefici tra cui l'invocata non menzione in ragione dei precedenti a fronte dei quali il ricorso reitera in generiche doglianze. 2 In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i prcfili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 14 marzo 2023