Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4084 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA E L IN 04084/0 1 N L E O I D Z A 9 R . " T T 7 S 1 TE SUPREMADICA R L I 3 A G ' L E 7 L R 6 E SEZIONE PRIMA CIVILE 9 A 1 D - D I 5 - S E 3 Ita dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N T E E N S E G I S G E Dott. Alfredo ROCCHI A E - Presidente R.G.N. 20490/98 " L Consigliere Cron. 8772 Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Rep. Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud.10/01/01 CELENTANO - Rel. ConsigliereDott. Walter ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI in persona del Sindaco proCIVITAVECCHIA, tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso l'avvocato DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALA GESUALDO ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
TI NA, SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI;
- intimati -
avversO la sentenza n. 441/97 del RE di ' CIVITAVECCHIA, depositata il 30/10/97; 2001 : 49 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/01/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in opposizione, proposto il 9.5.1996 ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, TI NA richiese che fosse dichiarata la nullità della cartelia esattoriale n. 3499101 emessa per il pagamento di complessive lire 363.697 e relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. In contraddittorio del Comune di Civitavecchia, costituitosi per resistere all'opposizione, l'adito RE della stessa Città, con sentenza emessa il 4.3- 30.10.1997, accolse l'opposizione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il suddetto Comune. L'intimato TI non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di cassazione. Motivi della decisione Con tre motivi il ricorrente Comune di Civitavecchia ha denunciato: 1° - la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 nonché la violazione e falsa il applicazione dell'art. 136 e ss. c.p.c. in relazione al rilievo del RE che verbale di accertamento non risultava correttamente notificato " Sostiene, sul punto, di aver depositato in atti, nel giudizio di opposizione, le copie autentiche di tre verbali di contestazione relativi a violazione al Codice della Strada a suo tempo contestate al TI e denuncia che gli atti stessi non siano stati disaminati e valutati dal RE, donde l'erroneità del rilievo circa il difetto di notifica. Si richiama inoltre alle pronunce emesse dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 7821 del 1995 e n. 1729 del 1996 proprio in relazione al procedimento di notificazione dl verbale di accertamento ( art. 14 della legge n. 689/81). 2° violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di tardività dell'opposizione proposta dal TI. 3° - violazione dell'art. 24 della legge n. 122 del 1989 e dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, in relazione alla individuazione, nel verbale di accertamento non opposto, del titolo per la riscossione, mediante iscrizione a ruolo, di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione. Il primo motivo del ricorso è fondato. -Alla corretta impostazione delle questioni da disaminare e decidere il giustamente rilevato, anche agli effetti del disposto dell'ultimo RE ha comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 ( estinzione dell'obbligazione in difetto di tempestiva notificazione degli atti relativi alla violazione), che tra le censure sollevate dall'opponente doveva essere disaminata per prima quella attinente alla notificazione del verbale di accertamento ( della violazione ) in quanto relativa ad un'attività dell'ente impositore temporalmente ( trattasi $$ - hadi priorità logico-giuridica ) precedente alla formazione del ruolo " 16 fatto seguito nella sentenza una motivazione del tutto apparente perché manifestamente incomprensibile e priva di chiaro ed inequivoco riferimento agli atti che il RE stesso avrebbe dovuto esaminare. Sul punto, la motivazione si compendia, infatti, nell' affermazione che "la notifica di un modello riportante alcune indicazioni relative ad un precedente verbale di accertamento non può essere parificato alla notifica del verbale stesso nelle modalità e forme previste dal codice di rito ". E da ciò soltanto in assenza di qualsiasi riferimento effettivo alle relazioni di notificazione del o dei verbali di accertamento - è fatta discendere la conclusione che 16* la notifica del verbale deve ritenersi invalida a tutti gli effetti di legge Conclusione che assume in tutta evidenza il carattere dell' apoditticità. - non valendo a darne conto il passo della In definitiva è mancata motivazione dinanzi riportato una disamina ex actis proprio sulla questione che lo stesso RE aveva ritenuto prioritaria. La sentenza va dunque, già per tali ragioni, cassata. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso atteso che la questione della effettività e ritualità della notificazione del o dei verbali di accertamento della violazione (primo e terzo motivo di ricorso) si pone come pregiudiziale rispetto all'eccezione del Comune, di tardività delle contestazioni sollevate dal TI, avverso la cartella esattoriale, con l'opposizione - eccezione in relazione alla quale è denunciato ( con il secondo motivo) il vizio di omessa pronuncia. Il giudice del rinvio resta individuato, applicandosi il disposto dell'art.5 c.p.c. nel testo novellato, nel Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica. Lo stesso giudice provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica. Così deciso addì 10 gennaio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Dott. Alfredo Rocchi Presidentдровия Dott. Walter Celentano est W elta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Depositato in Cancelleria Prima Sezione Civile MAR. 2001 IL CANCELLIERE 2 # ест IL CANCELLI TE SA PA ТО W e ne 7