Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2002, n. 7346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7346 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
D 4 7 ) 3 . E E N Aula C . N A 1 O I P 9 Z 9 I 07 346/ 02 1 A D - R 1 T 1 E S - I 1 C I G 2 E D . REPUBBLICA ITA IA R L U I 9 A 3 G E N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Соль зазіон SEZIONE TERZA CIVILE centers & gindue Johpoil Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA R.G.N. 7359/00 Presidente e Relatore Cron.20444 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - Ud. 18/03/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere C.C. Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: PLUS PUBBLICITA' SNC, in persona dei legali rappresentanti AR AL e RD SS, con sede in Maglie, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ODERISI DA GUBBIO 214, presso lo studio dell'avvocato REMO COLACI, difesa dall'avvocato COSIMO LUPERTO con studio in 73100 LECCE VIA LIGURIA 26 e dall'avvocato ROBERTA ROMANO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
RA SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA2002 710 TORINO 122, presso lo studio dell'avvocato DANIELA -1- ROSSI, difesa dagli avvocati COSIMO MAGGIULLI, GENNARO DI MAIO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 28/00 del Giudice di pace di MAGLIE, emessa il 14/02/00 e depositata il 16/02/00 (R.G. 1167/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Presidente e Relatore Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- La Corte Premesso in fatto. 1. - Il giudice di pace di Maglie, con sentenza 16.2.2000, ha pronunciato sulla opposizione a decreto d'ingiunzione proposta da NA CI con la citazione notificata il 28.10.1997. Il giudice di pace ha dichiarato che la società PL CI non aveva verso la signora CI il credito per cui era stato pronunciato il decreto e lo ha revocato;
ha condannato la PL CI alle spese del giudizio. La PL CI ha proposto ricorso per cassazione. 2. - 3. NA CI ha resistito con controricorso. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia 4. - discusso in camera di consiglio e rigettato perché manifestamente infondato. Ritenuto in diritto.
1. Il ricorso contiene due motivi. Vi sono denunciati vizi di violazione di norme di diritto di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. e civ., in relazione agli artt. 1417 e 2251 cod. civ.). Le ragioni per cui è stata chiesta la cassazione della sentenza non rientrano nel tipo dei vizi della decisione del giudice di pace che possono essere denunciati come vizi di legittimità (Sez. Un. 15 ottobre 1999 n. 716). 3 Ma anche un'altra causa si oppone a che possano essere annullamento dellamesse a fondamento di una decisione di sentenza.
2. Risulta dallo svolgimento del processo che la signora CI si è opposta all'ingiunzione sostenendo di non essere stata lei ad ordinare l'insegna di cui la PL CI aveva richiesto il pagamento e che la PL CI aveva impostato le sue difese sostenendo che la CI aveva acquistato il ristorante per cui l'insegna era stata ordinata e dunque doveva rispondere del debito in quanto acquirente dell'azienda. E' ben vero che dalla motivazione della decisione non traspare se il giudice di pace abbia rigettato la domanda per aver ritenuto non provato questo fatto о per avere ritenuto che la causa andasse decisa in base a ragioni di equità che lo rendevano non rilevante. Tuttavia, nel ricorso si lamenta che le circostanze riferite dai testimoni non siano state prese in considerazione sotto un diverso aspetto, quello per cui, in realtà, la CI, quando l'insegna era stata richiesta, sebbene non fosse stata lei ad ordinarla, era socia di fatto di una precedente società di gestione del ristorante. Ma in questo modo, viene proposto, come fondamento del diritto di credito e della obbligazione della CI, una ragione diversa da quella che era stato chiesto al giudice di vagliare. 4 motivi di ricorso si è sostenuto che il giudiceNé con di pace abbia tenuto in considerazione difese diverse da quelle effettivamente proposte.
3. Il ricorso è rigettato.
4. Le spese del giudizio debbono essere sopportate dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a SA CI le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 518,00 dei quali 450,00 Eurc, per onorario di avvocato. Così deciso il giorno 18 marzo 2002 in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della corte di cassazione. Il presidente relatore ed estensore. parid 4 O 7 ) L 3 E . L C O N B , sitai A 1 E P 20.05 .02 9 E I 9 1 N D - O 1 I E 1 Z - CANCELLE C A 1 I R 2 D T Gotta Mapa Aiello. . S U L I I G 9 G E 3 R E E A N 6 D . 4 T E . T S T I T ( N E R S A E L O5