Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/02/2004, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSENZA CALCIO 1914 S.P.A., in persona del suo Presidente PAGLIOSO FABIANO Paolo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI TRASONE 8/12, presso lo studio dell'avvocato ERCOLE FORGIONE, difesa dall'avvocato VINCENZO VETERE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HOTEL CAMIGLIATELLO S.R.L.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 212/01 della Corte d'Appello di CATANZARO, Sezione 1^ Civile, emessa l'11/05/01 e 2512 depositata il 30/06/01 (R.G. 529/99);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con i provvedimenti conseguenti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 4.12.1996,la s.p.a. CO IO 1914 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di CO in data 1.10.1996, con il quale era stato ad essa intimato il pagamento della somma di lire 104.116.941 in favore della s.r.l. Hotel Camigliatello, affermando di aver saldato interamente il suo debito mediante il versamento della somma di lire 60 milioni. La società opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale, con sentenza 10.6.1998, revocava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento della somma di lire 21.526.500 in favore dell'Hotel Camigliatello, che proponeva appello, cui resisteva la soc. CO IO, che produceva altresì appello incidentale. La Corte di Catanzaro, con sentenza 30.6.2001, in parziale accoglimento dell'appello principale, elevava l'importo della condanna a carico della soc. CO IO a lire 36.526.500, avendo ritenuto che non risultava la prova dell'asserito pagamento di un assegno di lire 15 milioni in favore dell'Hotel Camigliatello. Dichiarava inammissibile l'appello incidentale.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la soc. CO IO, con due mezzi di gravame. L'intimato non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di gravame la soc. ricorrente lamenta la violazione degli artt. 184 c.p.c., nonché 2710 e 1176 co., la mancata ammissione di mezzi istruttori, la omessa valutazione di fatti rilevanti e carenza di motivazione, deducendo: 1) che la Corte del merito ha ritenuto non provato l'incasso dell'assegno di lire 15 milioni, senza prima ammettere la richiesta prova per interrogatorio e per testi;
2) che la medesima Corte non ha tenuto conto delle copie estratte dai libri contabili della soc. CO IO, dalle quali risultava estinto i debito dedotto in lite.
La censura è manifestamente infondata. Nessun obbligo di specifico esame incombeva al giudice del gravame in ordine alla richiesta di ammissione di mezzi di prova formulata in appello, giacché questa era superata, insieme all'esame dei libri contabili, dalle risultanze processuali. Del resto l'istanza istruttoria deve ritenersi implicitamente rigettata dal giudice a quo, avendo questo richiamato in motivazione le chiare ed inequivocabili risultanze documentali attestanti il mancato incasso del titolo, ed avendo così valutato negativamente la rilevanza della richiesta prova.
Con il secondo motivo di ricorso la soc. CO IO osserva che il giudice di appello ha posto a suo carico le spese di lite, nonostante l'accoglimento solo parziale del gravame;
che, in considerazione di tal esito, si imponeva la compensazione delle spese.
La censura è inammissibile, in quanto la violazione dell'art. 91 c.p.c. è deducibile mediante ricorso per Cassazione soltanto nel caso di violazione del principio fondamentale secondo cui le spese non possono essere poste a carico di colui che sia risultato totalmente vittorioso, cosicché esula dal sindacato di legittimità ogni valutazione sulla opportunità di disporne la compensazione totale o parziale (vedi Cass. n. 5386/2003; Cass. n. 14023/2002). Il ricorso è quindi manifestamente infondato e deve essere rigettato, senza provvedimento alcuno in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, non avendo l'intimato svolto difese.
P.Q.M.
La Corte.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004