Sentenza 23 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/04/2002, n. 5896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5896 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
05 896 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A I R CORTE SUPPĤM 5 A . 6 T Oggetto 8 N 9 U 1 . B / I B 4 / R SEZION . 6 Tributaria L T 2 L . A R . TA.R.SU. P A . B I D A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R T L E E 1 D T 3 1 I A S N Dott. Enrico PAPA Presidente M E N R.G.N. 1722/00 S I A - Rel. Consigliere Cron.14296 Dott. Stefano MONACI - Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 15/11/01 ConsigliereDott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: PAM PRODOTTI ALIMENTARI MERIDIONALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RUBICONE 27, presso lo studio dell'avvocato MARIA TESSITORE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE TEDESCHI, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GRAGNANO, in persona del Commissario Prefettizio pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UMBERTO FRACCHIA 7, presso lo studio 2001 dell'avvocato NICOLA BULTRINI, difeso dall'avvocato 2265 EUGENIO ROMANELLI GRIMALDI, giusta mandato in calce;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 230/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 28/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. In data 9 aprile 1997 il Comune di Gragnano notificava alla società P.A.M. Prodotti Alimentari Meridionali s.r.l., ditta che esercita a livello industriale l'attività di produzione di paste alimentari, una cartella esattoriale relativa alla T.A.R.S.U. (vale a dire della tassa per lo smaltimento dei residui solidi urbani) per l'anno 1997, richiedendo il pagamento della somma di L.29.801.000, comprese le addizionali di legge. La società impugnava la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Nelle more del procedimento la società provvedeva al pagamento. Con sentenza del 3-24 febbraio 1998 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso della contribuente ed annullava l'avviso, condannando il comune alle spese di giudizio. Con sentenza del 28 settembre 1999 la Commissione Tributaria Regionale di Napoli accoglieva l'appello dell'Ente impositore, e ne dichiarava legittimo il comportamento compensando le spese.
2. Propone ricorso per cassazione la società PAM esponendo due distinti profili di violazione di legge e di omessa motivazione. 5 6 2 2 Con il primo di essi lamenta che la Commissione Regionale avrebbe violato le norme in materia di decadenza (art.57, secondo comma, D.L.vo n.546/1992), mutando arbitrariamente in difesa il contenuto dell'eccezione di difetto di denunzia svolto dall'ente. Tutto questo sarebbe stato fatto al fine di superare il divieto di proporre nuove eccezioni in appello. Inoltre, l'appello proposto dal Comune non avrebbe risposto ai necessari criteri di specificità.
3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la pronunzia impugnata sarebbe assolutamente lacunosa sul punto della mancanza, eccepita dalla contribuente, di un avviso di accertamento prodromico all'emissione della cartella esattoriale impugnata.
4. Il Comune di Gragnano ha presentato a sua volta apposito controricorso con il quale chiede il rigetto del ricorso principale. Riguardo al primo motivo di impugnazione argomenta che come ritenuto dalla Commissione Regionale quella proposta - in appello dall'Ente contumace in primo grado sarebbe stata una mera difesa e non un'eccezione nuova non prospettabile nel giudizio di appello. Non vi era stato, del resto, alcun mutamento né del petitum, né della causa petendi. Non si trattava, comunque, di un'eccezione in senso stretto, cui soltanto si riferiva la normativa in materia di decadenza, ma di una argomentazione difensiva, sempre proponibile, e diretta a far valere l'insussistenza del diritto azionato dalla controparte. Come tale, doveva ritenersi sicuramente ammissibile. Il Comune contrastava anche il secondo motivo di impugnazione, sostenendone l'infondatezza, e sottolineando in proposito che la ricorrente non aveva presentato alcuna domanda di riduzione della tassa o di esenzione da essa. In ogni caso questo adempimento era necessario per ottenere, ove ne sussistessero i presupposti, i benefici richiesti, che comunque sarebbero decorsi a partire dall'anno successivo rispetto della presentazione della dichiarazione di variazione. La società contribuente invece non aveva fatto pervenire tempestivamente all'Ente gli elementi necessari per una eventuale diversa quantificazione del tributo. In un caso simile proseguiva l'Ente tutti gli elementi per procedere all'imposizione erano noti, e non occorreva perciò un accertamento preventivo. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso della società contribuente non è fondato, e non può trovare accoglimento. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la Commissione Regionale non abbia dichiarata la decadenza in cui sarebbe incorso il Comune, ed abbia a tal fine considerato come una difesa l'eccezione, presentata soltanto in appello dal Comune che era stato contumace nel giudizio di primo grado, della mancata presentazione della denunzia preventiva dell'attività, come richiesto ai fini dell'applicazione dell'imposta oppure della richiesta di esenzione dall'imposta stessa. Il Comune controricorrente ribadisce che quella proposta non era un'eccezione in senso proprio, ma piuttosto la contestazione degli elementi esposti dal contribuente a fondamento della propria richiesta. In realtà "le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di una eccezione non costituiscono a loro volta eccezioni in senso tecnico" (Cass. civ., 31 maggio 1988, n. 3704, Occhinegro c. Siragusa). Le eccezioni in senso proprio, infatti, sono costituite da “quelle ragioni delle parti" sulle quali "il giudice non può pronunciarsi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse parti, e non riguarda i fatti dedotti dalle parti a fondamento della domanda o della eccezione né le inerenti deduzioni probatorie” (Cass. civ., sez. III, 19 giugno 1993, n. 6843, Di Pietro c. Soc. immob. S. Cornelia). Ciò comporta, come corollario, la conseguenza che eventuali preclusioni non riguardano i fatti, e le argomentazioni, posti a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di appello, che, per effetto dell'impugnazione, Hell'impugnazione deve pronunziarsi, a sua volta, sulla domanda accolta dal primo giudice, e deve riesaminare, perciò, i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione. Nel caso di specie il diritto, fatto valere dalla contribuente, all'annullamento della cartella esattoriale presupponeva l'avvenuta presentazione di una preventiva denunzia degli elementi necessari per la determinazione dell'imposta (ovvero di una domanda di esenzione, totale o parziale, da essa); l'esistenza di una denunzia o di una domanda di esenzione integrava, cioè, uno degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere dalla contribuente. Si trattava, perciò, di un requisito che poteva essere contestato dal Comune anche per la prima volta in grado di appello. Né all'interno della sentenza di primo grado si era formato un giudicato, neppure implicito, sul punto dell'esistenza di quel requisito, in quanto la questione che non era stata dedotta nel giudizio di primo grado, né risulta, comunque, che fosse stata esaminata in quella prima sentenza.
2. Con il secondo motivo la società contribuente eccepisce il vizio di carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento all'art. 71 del D.L.vo n.507/93, e specificamente alla propria eccezione, svolta nel corso del giudizio di appello, di mancanza di un atto di accertamento prodromico all'imposizione. Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507 contiene una serie di disposizioni di riordino della finanza degli enti locali, ed introduce in quest'ambito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (artt.58 e seguenti). In particolare - per quanto ora interessa - l'art. 71 del decreto prevede una procedura di accertamento, con emissione da parte del Comune di apposito avviso di accertamento, in caso di denuncia infedele o incompleta (comma 1, primo periodo), ovvero in caso di omessa denuncia (comma 1, secondo periodo). Ciò non significa affatto, peraltro, che il comune debba necessariamente emettere l'avviso di accertamento;
come regola i contribuenti sono tenuti a presentare al comune "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune." (art. 70, primo comma). Il successivo secondo comma dello stesso art.70 precisa, a sua volta, che "la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia." 3. La Commissione Regionale fa riferimento, per la verità, all'art. 70 del decreto legislativo (ma non al successivo art.71 sull'accertamento), e sottolinea l'obbligo del contribuente di inviare una denunzia preventiva degli elementi richiesti dalla norma per l'applicazione del tributo anche nel caso di variazione successiva di essi;
già in questo modo sembra presupporre che quella in esame sia una fattispecie di applicazione successiva (e non di prima applicazione) del tributo. Dalla narrativa in fatto risulta che il Comune ha applicato direttamente il tributo, senza procedere ad un formale procedimento di accertamento (e senza emettere avviso di accertamento), e che la ricorrente, nell'impugnare la cartella esattoriale, nel merito sostanziale non ha mai contestato l'esattezza dei dati materiali presi a base per la liquidazione del tributo, ma ha allegato piuttosto le caratteristiche specifiche dell'impianto sostenendo che soltanto alcune aree dello stabilimento erano tassabili, mentre altre sarebbero state esenti da tassazione, e per altre ancora competeva il diritto a riduzione tariffarie. Ciò significa che i dati materiali stessi (misure, classificazioni catastali, ecc.), erano sostanzialmente esatti, che il Comune era in possesso di dati certi, in mancanza dei quali non sarebbe neppure stato in grado di procedere alle complesse operazioni di liquidazione dell'imposta, e, con tutta evidenza, che si trattava degli elementi forniti dalla stessa contribuente con la denunzia redatta, ai sensi dell'art.70, per l'anno precedente, o per un altro anno ancora anteriore. -Tutto questo vale a dimostrare che secondo l'accertamento contenuto nella pronunzia del giudice di merito - la fattispecie non concerne un'ipotesi di prima applicazione della tassa, ma di rinnovazione di essa per un anno successivo al primo.
4. Non era necessario procedere ad un nuovo accertamento;
il Comune non era tenuto ad emettere appositamente un nuovo avviso di accertamento, ma poteva, e doveva, liquidare il tributo sulla base degli elementi di cui era già in possesso (quelli, appunto, forniti dalla stessa contribuente con l'ultima denunzia relativa ad un anno precedente). Di conseguenza non era applicabile neppure l'art.71. Né, infine, la società sostiene, nel merito, che gli elementi di fatto a base della tassazione fossero variati (perché altrimenti avrebbe impugnato nel merito anche su questo punto) ma - come si è rilevato che alcune parti del complesso dovessero essere esenti dalla tassazione, ed altre comportassero il diritto ad una tassazione ridotta. Non risulta, peraltro, che la contribuente abbia presentato o una denunzia di variazione, oppure una richiesta di esenzione, totale o parziale, dall'imposta, o di riduzione di essa. Ben poteva, perciò il Comune procedere ad un'applicazione diretta dell'imposta in base ai dati fornitigli dalla società per l'anno precedente (o per anni precedenti). In pratica si è limitato a rinnovare la medesima tassazione, eventualmente adeguandola a variazioni tariffarie successive.
5. Concludendo, dunque, il ricorso è infondato, e non può che essere respinto. Tenuto conto della complessità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra e parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 15 novembre 2001. Il sigliereliere estensore (dr Stefano Monaci) IL CANCELLIERE C NN TA Il Presidente (dr.Enrico Papa) DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.3.APR. 2002 . IL CANCELLIERE C1 EN TT 10