Articolo 17 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Articolo 14 quaterArticolo 16
Versione
14 ottobre 1990
Art. 17. Sospensione temporanea
dell'operazione di concentrazione 1. L'Autorita', nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, puo' ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.
2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorita' ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.
Entrata in vigore il 14 ottobre 1990
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