Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 1
La fattispecie di cui all'art. 21 Legge 13 settembre 1982 n. 646, che punisce la condotta di chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concede, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente, richiede come presupposto necessario la qualifica di ente pubblico del committente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2005, n. 41674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41674 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 23/09/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 1616
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 16768/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI ID n. Spoleto il 03/02/1927;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 06/12/2004;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI ID veniva tratto a giudizio per rispondere del reato previsto dalla L. n. 646 del 1982, art. 21 perché, avendo stipulato in data 06/07/1999 quale titolare della ditta omonima, un contratto per un importo di L. 142.927.500 con la ASM di Terni, relativo all'appalto di opere murarie e di scavo per manutenzioni e nuove derivazioni di impianti elettrici, concedeva di fatto in tutto o in parte la realizzazione delle opere stesse ad altra impresa senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Con la recidiva reiterata, accertato in Terni il 19/10/1999.
Il Tribunale di Terni con sentenza in data 19/06/2002 lo assolveva perché il fatto non costituisce reato.
Avverso la sentenza proponeva appello il procuratore generale che censurava la sentenza del primo giudice per carenza di motivazione ed erronea valutazione delle emergenze processuali, ritenendo invece la sussistenza della fattispecie contestata. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 06/12/2004 riteneva il NI responsabile del reato ascritto, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 16.403 di ammenda (pena detentiva convertita in Euro 4560,00 di ammenda). Osservava che l'imputato non aveva adempiuto al divieto di subappalto con l'ente committente avente natura pubblicistica (ASM, cioè Azienda Speciale Multiservizi di Terni) sicché erano integrati i presupposti oggettivo e soggettivo del reato. Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Picari, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione su due aspetti:
a) per avere escluso la buona fede sulla base di elementi indiziari non univoci in relazione alla natura di ente pubblico dell'ASM tale natura pubblica non era nota al ricorrente e non era facilmente conoscibile;
b) per non avere considerato che il contratto di appalto consentiva il subappalto di alcuni lavori, purché al di sotto della percentuale del 2% dell'importo complessivo dell'appalto medesimo e, nel caso in esame, era stata fornita la prova di un subappalto per lire 2.400.000 (fattura Melodia), su un valore di 142.927.500 dei lavori appaltati sicché il subappalto era legittimo L. n. 55 del 1990, ex art. 18, comma 12. Il ricorso è fondato, risultando dalla sentenza impugnata, elementi insufficienti e univoci in ordine alla responsabilità dell'imputato sotto il profilo dello elemento soggettivo del reato. È stata necessaria addirittura una perizia tecnica articolata e complessa per accertare la natura di ente pubblico della ASM di Terni, mentre dallo Statuto e nella prassi la natura di ente privatistico non appariva ictu oculi da escludersi, soprattutto per una persona non esperta.
Gli indizi utilizzati dalla sentenza impugnata per affermare la responsabilità con riferimento alla esclusione della buona fede non presentano, a giudizio di questa Corte, il carattere di univocità, gravita, precisione e concordanza, sotto l'aspetto giuridico. Ricevere un appalto a seguito di gara a licitazione privata non depone automaticamente a favore della natura pubblica dell'ente appaltante;
la richiesta di autorizzazione per il subappalto avanzata dal NI (che di per sè è già prova di volersi muovere nella legalità) non è tipica dell'appalto di opere pubbliche, ma si rende necessaria anche per l'appalto privato ex art. 1656 cod. civ.; a certe condizioni, ossia per importi modesti non superiori al 2%^, il subappalto è consentito L. n. 55 del 1990, ex art. 18, come sostituito dalla L. n. 109 del 1994 e L. n. 415 del 1998. Risultando dagli atti e dallo stesso testo della sentenza il dubbio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, deve essere pronunciata la declaratoria di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2005