Sentenza 16 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA IL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORVISIERI 46, presso l'avvocato DOMENICO CAVALIERE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE BIGLIA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FUMAGALLI FRANCA, VILLA VITTORIA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso l'avvocato ROSA PATRIZIA SANTORO, rappresentate e difese dall'avvocato ANNA RITA VALENSIN, giusta procura in calce al ricorso notificato;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5493/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 04/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/07/2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito per la ricorrente Avvocato Cavaliere che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL RA conveniva in giudizio con atto di citazione davanti al Pretore di Milano MA FR, LA RI, LA DA, lamentando il mancato pagamento dell'intero prezzo concordato per la cessione di un'azienda, che si era definita con un rogito stipulato fra l'attrice - venditrice - e LA DA - acquirente, dopo la sottoscrizione di un preliminare da parte di tutte e tre le convenute.
Il Pretore accoglieva la domanda proposta nei confronti di LA DA, condannandola al pagamento del residuo prezzo di L. 30.000.000, e rilevava la carenza di legittimazione passiva delle altre due convenute.
Avverso la sentenza interponevano appello sia RA che LA DA, la prima in relazione all'affermata estraneità di MA e LA RI al rapporto oggetto di giudizio, la seconda con riferimento alla condanna all'ulteriore versamento, che secondo l'appellante non sarebbe stato dovuto, attesa l'inosservanza dell'impegno che la venditrice avrebbe assunto in ordine al rinnovo del contratto di locazione dell'immobile in cui veniva svolta l'attività commerciale.
La Corte di Appello di Milano confermava la decisione di primo grado ritenendo, quanto alla LA DA, l'insussistenza in punto di fatto delle circostanze che a suo dire avrebbero dovuto dar luogo all'annullamento del contratto per dolo o alla sua risoluzione per inadempimento, quanto alla RA, l'assenza di elementi dai quali poter desumere, da una parte, la novazione del precedente rapporto in sede di conclusione del contratto definitivo e, dall'altra, l'idoneità della prova testimoniale dedotta a suffragare l'assunzione dell'obbligazione da parte di una o di entrambe le appellate.
IL RA proponeva ricorso per Cassazione contro la detta decisione, articolando due distinti motivi per violazione di legge e vizio di motivazione.
Resistevano con controricorso MA FR e LA RI, che chiedevano il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 10.7.2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati.
Con il primo RA ha lamentato violazione degli artt. 1372, 1230 c.c. e vizio di motivazione per il fatto che dall'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale "nessun concreto elemento induce a ritenere che le parti contraenti del preliminare siano pervenute... alla novazione del precedente rapporto" si sarebbe dovuto far discendere la corresponsabilità di MA FR e LA RI in relazione ai più ampi obblighi che sarebbero discesi dal successivo contratto di cessione di azienda, e quindi l'accoglimento dell'appello.
Il rilievo non è condivisibile.
La circostanza evidenziata dalla Corte di merito relativamente ai mancati effetti novativi del contratto definitivo rispetto al preliminare comporta infatti, per i contraenti del preliminare, la persistenza degli obblighi da essi assunti in tale sede, pur dopo la conclusione del contratto definitivo al quale fossero rimasti estranei.
Nella specie invece la pretesa della RA è stata formulata in ragione dell'ulteriore accordo che, relativamente al prezzo, sarebbe intervenuto in sede di conclusione del definitivo ed il dato rilevante al fine di stabilire la sussistenza o meno della responsabilità della MA e della LA RI anche in relazione a detta ulteriore pattuizione non è evidentemente quello della precedente stipulazione del contratto preliminare e degli effetti ad esso riconducibili, ma quello, del tutto diverso, della partecipazione delle due predette alla successiva modificazione negoziale.
Sotto questo riflesso, dunque, non è ipotizzabile la denunziata violazione di legge e non è neppure configurabile il dedotto vizio di contraddittoriata di motivazione, in relazione alla affermata responsabilità della sola LA DA pur con il riconoscimento dell'assenza di effetti novativi del contratto definitivo. La ricorrente ha però lamentato, con il secondo motivo, violazione dell'art. 2721 c.c. per la mancata ammissione da parte della Corte di Appello delle prove subordinatamente richieste, a sostegno della domanda proposta nei confronti delle resistenti.
Più precisamente la Corte avrebbe errato nel ritenerle inammissibili "nel limite di valore di cui all'art. 2721 c.c." poiché tale limite non sarebbe apprezzabile di ufficio, ma solo su eccezione della parte che si oppone alla prova, nella specie insussistente. Anche detto rilievo va disatteso, sia perché la facoltà concessa al giudice di ammettere la prova per testimoni dei patti posteriori alla formazione del documento attiene all'esercizio di un potere discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità, e la decisione era stata inoltre adottata anche in ragione di una negativa valutazione di merito circa l'influenza dell'articolato sulla decisione ("...lasciando permanere il dubbio se RI LA intendesse solo confermare l'impegno assunto da FR MA con la telefonata di cui al capo 1 - e ciò deve ritenersi giuridicamente irrilevante - o assumerne uno in proprio", sia perché il ricorso non contiene l'indicazione dei capitoli di prova, e ciò in contrasto con il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, per il quale il controllo della Corte deve essere esercitato sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese processuali ed oneri accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004