Sentenza 13 dicembre 2007
Massime • 1
Il termine di dieci giorni per l'adozione della decisione sul reclamo avverso il D.M. di proroga del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), ha natura meramente ordinatoria e pertanto la sua inosservanza non è causa di inefficacia del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2007, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 13/12/2007
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 3997
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 015782/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA AN, N. IL 26/06/1972;
avverso ORDINANZA del 15/03/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con Ordinanza 15.03.2007 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona rigettava il reclamo proposto da TA SA contro il Decreto ministeriale 05.10.2006 con il quale era disposta la proroga nei suoi confronti del regime differenziato di cui all'art. 41 bis O.P.- Posto che detto reclamo denunciava la genericità del decreto di proroga ed il fatto che esso affermasse l'attualità di possibili collegamenti con organizzazioni criminali, quando invece si deduceva l'estinzione del clan di appartenenza, rilevava il Tribunale come il LD - detenuto dal 1995 ed appellante avverso severe condanne per associazione mafiosa, estorsione ed omicidio - risultasse essere il capo di un'organizzazione camorristica operante nella zona di NI e tuttora attiva. Ciò si desumeva, motivava il Tribunale, dal fatto che il clan di appartenenza era attivo ancora in tempi recenti (traffico di stupefacenti e tentativo di omicidio di rivali) come era stato rivelato da un collaboratore, già appartenente a detto clan, ed ancora dal fatto che esso LD, secondo recente sentenza di primo grado, era risultato essere il mandante, pur in costanza di detenzione, dell'omicidio Di SC, eseguito per evitare che costui collaborasse con la giustizia, ed ancora mantenesse corrispondenza scritta con il noto VA EI, circostanze tutte che ne illustravano lo spessore criminale e la sua permanente posizione di vertice nell'organizzazione delinquenziale. Quindi lo stesso Tribunale argomentava negativamente in ordine alle deduzioni difensive tese a dimostrare l'attuale, ma anche pregressa, inesistenza di un clan LD e, comunque, la mancanza della richiesta pericolosità: le sue generiche dichiarazioni di essere intenzionato a cambiar vita non sarebbero in sè sufficienti a garantire in ordine alla cessazione dei possibili rapporti con organizzazioni criminali;
le dichiarazioni rese in altro procedimento da un sottufficiale dei Carabinieri di NI (che non avrebbe menzionato il clan LD tra quelli operativi in zona) non sarebbero idonee in funzione difensiva, posto che tale maresciallo era da poco in servizio in detta città; le contrarie conclusioni del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, rese per altro detenuto affiliato al clan, non avrebbero tenuto adeguatamente conto delle risultanze delle informative della DDA. In definitiva, rilevava il Tribunale, vi era la certezza che l'organizzazione camorristica facente capo al LD fosse tuttora operante, ancorché coagulata attorno a IA LU e partecipata da elementi quali RE IC e BO US, essendo tutti costoro appartenuti allo stesso clan LD.-
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto detenuto che con un primo atto lamentava asserita violazione dei termini di legge nella pronuncia del Tribunale di Sorveglianza;
con un successivo atto denunciava violazione di legge per omessa individuazione e valutazione dei presunti attuali collegamenti con la criminalità organizzata. Argomenta il ricorrente come il Tribunale di Sorveglianza di Ancona abbia dato praticamente per scontata la sussistenza di un clan LD ancora attivo, omettendo di valutare gli elementi offerti dalla difesa di segno opposto: la relazione della DDA del 2004 riferiva del già avvenuto scompaginamento del clan LD;
le relazioni della Commissione parlamentare antimafia per gli anni 2003-2005 non citano detto clan;
la relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006 per il Distretto di Salerno non menziona il clan LD;
da altri atti prodotti (ordinanza della Corte d'appello di Salerno e relazione della DDA 2006) si evince la cessazione di detto clan già dal 1999. Nè, prosegue il ricorrente, appare corretto il riferimento del Tribunale all'omicidio Di SC, avvenuto nel lontano 1996 e per il quale egli non ha ricevuto alcun atto giudiziario. Infine il ricorrente, ribadita la fondatezza dei riferimenti offerti dal M.llo Matarrese, in servizio a NI, che mai cita il clan LD, contesta la correttezza logica dell'argomentazione del Tribunale secondo cui la sussistenza dell'organizzazione in parola viene desunta dal passaggio di alcuni ex affilati ad altro clan;
si ribadisce quindi la maggiore fondatezza della pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, resa per tale CO IA, indicato come luogotenente di esso LD, che ha revocato in dubbio la permanente operatività del clan in questione. In definitiva si chiede annullamento dell'impugnata Ordinanza.- Il Procuratore generale presso questa Corte presentava requisitoria scritta 26.07.2007 con la quale si chiede rigetto de ricorso del LD con le conseguenze di legge. Richiamati i principi giurisprudenziali in materia, rilevava il requirente come nel provvedimento ricorso il Tribunale di Sorveglianza avesse correttamente motivato in ordine al duplice requisito della biografia penale del LD e dell'attuale operatività del sodalizio criminoso di appartenenza, anche escludendo che il trattamento carcerario avesse apportato significativi indici di recupero. Ricordata precedente analoga istanza difensiva dello steso LD, conclusa con rigetto del ricorso da parte di questa Corte con sentenza n. 37497/2006, il requirente P.G. ribadisce tutti gli elementi in fatto che corroborano la correttezza dell'impugnata pronuncia. Infine, prendendo in esame la censura del LD relativa al dedotto mancato rispetto del termine di legge per la pronuncia da parte del Tribunale di Sorveglianza, rileva il requirente come tale termine, per pacifica giurisprudenza, sia da ritenere di natura meramente ordinatoria, la cui violazione quindi non è tale indurre nullità ne' inefficacia alcuna. -
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile, e tale va dichiarato con ogni conseguenza di legge. - Quanto alla prima censura, relativa al dedotto mancato rispetto - da parte del Tribunale di Sorveglianza - del termine di legge per la decisione sul reclamo, ricorda questa Corte come detto termine debba ritenersi meramente ordinatorio, per cui la sua inosservanza non è causa di inefficacia del provvedimento (in tal senso, tra le tante conformi, si veda Cass. Pen. Sez. F, 10.01.2005, n. 2660, RV. 230553, Lombardo).- Quanto alle altre deduzioni del ricorrente, va doverosamente premesso che unico sindacato consentito a questa Corte di legittimità in subjecta materia è quello afferente la commessa violazione di legge, in tale vizio dovendosi comprendere, per quel che riguarda i profili contenutistici - qui attinti con l'atto di ricorso -, motivazione graficamente o logicamente inesistente (tanto da viziare per omissione l'atto processuale di appartenenza). Ciò posto, non c'è dubbio che il ricorso del LD non consenta, in tal senso, spazi di giuridica apprezzabilità, atteso che il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha, del tutto correttamente, condotto il suo esame sulla linea del doveroso accertamento, ex actis, della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del LD stesso con la criminalità organizzata, altresì evidenziando i dati sui quali fondare la valutazione dell'attualità di siffatta pericolosità. A tal proposito il Tribunale, come sopra si è pur sinteticamente ricordato, ha congruamente motivato - con richiamo alle più recenti informative degli organi preposti - sia in ordine alla perdurante operatività del sodalizio di appartenenza, tuttora oggetto di indagini per reati di gravissima rilevanza, nel quale il LD rivestiva ruolo di alto rango, sia con riferimento all'impressionante biografia penale di esso ricorrente, sia ancora in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso in grado - nonostante il regime più severo in atto - di mantenere contatti con la consorteria mafiosa di appartenenza ed anche con altre in vario modo ad essa collegate. Vi è dunque, ed il Tribunale correttamente ne da conto, un'incoercibile riottosità del LD alla disciplina intramuraria, condizione che - in una alla permanente pericolosità dei ridetti collegamenti - impone la legittima applicazione della misura in oggetto. La motivazione impugnata, pertanto, condotta nel rispetto dei canoni di legge (come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte), nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alla non fondata censura come sopra proposta dal LD su profili sostanzialmente di merito non proponibili in questa sede.- Quanto poi alle sulle singole disposizioni del reclamato provvedimento, parimenti non c'è dubbio che le stesse siano assolutamente funzionali, e dunque necessarie, al quadro di attuale pericolosità delineato dalle informative fatte proprie dal giudice del merito. Anche su tale profilo la motivazione del Tribunale è sicuramente coerente e logica, così resistendo alla censura, peraltro generica ed aspecifica, di apoditticità quale mossa con il ricorso. Bene dunque è stato disposta, in modo articolato, la protrazione della già ordinata sospensione delle ordinarie regole trattamentali.-
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. -
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente LD SA al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 - alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008