Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6437 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 106 437 /02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Presidente R.G.N. 21985/99 Consigliere Cron. 18389 Dott. Guido VIDIRI Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 05/03/02 Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GARDA MODE SPA in persona del legale rappresentante 2002 pro-tempore, DAREGGI AGOSTINO, elettivamente 912 domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo -1- studio dell'avvocato SERGIO MAGRINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER RODOLFO MENICHETTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti di avverso la sentenza n. 1341/99 del Tribunale VERONA, depositata il 21/08/99 R.G.N. 152/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato PILEGGI per delega MAGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Verona, giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione proposta dal dott. Agostino Dareggi, in proprio e quale legale rappresentante della s.p.a. Garda Mode, ha revocato la ordinanza ingiunzione emessa dall'Inps, sede di Verona, nei suoi confronti, ed il decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal locale Pretore contro la Garda Mode, entrambi per presunte violazioni contributive dipendenti dalla qualificazione del rapporto di tre collaboratrici, ritenute artigiane dalla committente Axy e lavoratrici a domicilio subordinate dall'Inps. Con sentenza 11 giugno/21 agosto 1999 n. 1341 il Tribunale di Verona, ammesse ed espletate le prove testimoniali richieste dall' appellante Inps, che il Pretore aveva respinto ritenendone erroneamente la tardività, ha confermato la decisione del primo giudice. Il Tribunale ha così motivato: . la tesi dell'INPS in ordine alla natura subordinata dei rapporti di lavoro di cui qui si discute è stata smentita palesemente dalle deposizioni testimoniali delle lavoratrici assunte in causa dalle quali è emerso che non può ritenersi sussistente nessuno degli indici sintomatici della subordinazione. Infatti dette lavoratrici operavano con macchinari propri e in ambienti propri (senza che possa valere ad alcunché la circostanza che in alcuni casi il macchinario sia stato 3 acquistato presso la Garda Mode s.p.a., appunto perché non è risultato che si trattasse di vendita fittizia, né di affidate di volta in volta e per favore); con commesse contrattati in riferimento alle singole corrispettivi commesse ed alla complessità delle stesse;
esse operavano in piena autonomia e senza ricevere direttive (se non di carattere generale e riferite al risultato dell'opera richiesta e non mai alle modalità di espletamento della prestazione)." Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione 사울의 l'Inps, con unico motivo. Gli intimati si sono costituiti con controricorso, resistendo;
hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 Legge 18-12-1973 n. 877, come modificato dall'art. 2 Legge 16-1- 1980 n. 858, motivazione insufficiente e contraddittoria in n. 5ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere omesso di indicare gli elementi probatori da cui ha tratto il proprio convincimento, e per non avere esposto l'iter logico giuridico seguito dallo stesso. Invoca il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui il vizio di omessa motivazione della sentenza, 4 denunciabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto о di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette d'indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica questi elementi ma senza una approfondita disamina logica e giuridica, e non nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte (ex plurimis Cass. sent. n. 2114 del 24-02- Аду 1995). Imputa alla sentenza impugnata di non avere tenuto conto che dagli atti di causa non è emerso che facesse capo alla lavoratrice una distinta organizzazione a proprio rischio dei mezzi di produzione ed una conseguente struttura di tipo imprenditoriale;
che per la natura stessa delle prestazioni delle lavoratrici, identiche e ripetitive smacchiatura di teli e roccatura del filo era sufficiente che le direttive sulle modalità di esecuzione fossero impartite inizialmente ed una volta per tutte, senza controlli reiterati ma con un unico controllo effettuato ex post sulla rispondenza del lavoro finito alle disposizioni impartite;
che la prestazione di lavoro delle lavoratrici si inseriva nel ciclo produttivo, divenendone elemento integrativo;
che la mancanza di predisposizione di orari era dei tutto irrilevante così come inconferente la 5 fisso" considerato che il mancanza di "pronto compenso commisurato alla quantità dei teli era corrispettivo preventivamente determinato;
che l'iscrizione delle stesse all'Albo delle imprese artigiane non è elemento sintomatico dell'autonomia del lavoro. Il motivo è inammissibile. Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca l'omessa ° insufficiente motivazione della sentenza Axey impugnata per mancata O erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere di specificare il contenuto delle prove non (o male) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione, potendo solo in tale ipotesi il giudice di legittimità accertare sulla base esclusivamente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, delle deduzioni esposte nello stesso e senza la necessità di - l'incidenza causale del difetto di indagini integrative decisività delle prove erroneamente motivazione e la valutate (Cass. sent. n. 3737 del 14-03-2001, sent. n. 12080 del 13-09-2000; Cass. 25-3-1999 n. 2838; Cass. 2-6- 1998 n. 5394). La motivazione della sentenza impugnata appare adeguata al canone per cui è sufficiente, ai fini della congruità della motivazione e dell' apprezzamento delle risultanze probatorie, che da questa risulti che il convincimento 6 nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass. 7-11-2000 n. 14472). Il Tribunale, dopo avere sinteticamente dichiarato che la tesi dell'Inps risulta smentita dalla prova testimoniale, è passato ad elencare i singoli argomenti del suo tratti dalla prova espletata, che in tal convincimento, modo specificava, così assolvendo all'obbligo di motivazione. Viceversa l'Istituto ricorrente, che ne aveva l'onere, non ha indicato quale di tali argomenti fosse infondato sul piano giuridico ○ non trovasse rispondenza nella prova espletata. Né vale opporre la mancata considerazione di taluni indici, puramente sintomatici, che il Tribunale ha ponderato nel suo giudizio complessivo. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 26,20 oltre Euro duemilacinquecento per onorari di avvocato.
p.q.m.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'Istituto ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 26,00 oltre Euro duemilacinquecento per onorari di avvocato. 7 Così deciso in Roma, nella Sezione Lavoro, il 5 marzo 2002 Il Presidente Costado Lagheime Il Consigliere Estensore Aldo IL CANCELLIERE Depostato in Cancelleri - 6 MAG. 28.02. IL CANCELLIERE Qp\360-onere specificare prove mal valutate RG21985/1999 0 08 di consiglio dellacamera . De Marsei