Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2004, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Associazione Teatrale Fra Comuni della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Giovanni De Blasiis, elettivamente domiciliata in Roma, via Fogliano 35, presso l'avv. Alessandra Errighi, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Saccomanno giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, Sez. 21, n. 6705 del 21 maggio 1999, depositata il 9 novembre 1999, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5 novembre 1992, l'Associazione teatrale fra i Comuni della Basilicata impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di 1^ Grado di Potenza il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Potenza alla richiesta, avanzata dalla ricorrente, di "provvedere alla riliquidazione della dichiarazione dei redditi" presentata per l'anno 1986: l'istanza, come si spiegava nel ricorso, traeva origine dalla mancata considerazione in detta dichiarazione di una ritenuta d'acconto per L. 12.080.000 su contributi versati dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
La Commissione adita, con sentenza n. 121/01/93 del 7 maggio 1993, depositata il 9 ottobre 1993, accoglieva il ricorso ritenendo che l'Associazione ricorrente aveva diritto al rimborso "di quanto evidenziato nella dichiarazione dei redditi". La decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria di 2^ Grado di Potenza, la quale, con sentenza n. 112/02/95 del 14 ottobre 1995, depositata il 27 ottobre 1995, rigettava l'appello dell'Ufficio riconoscendo dovuto alla contribuente il "diritto al rimborso delle somme versate a titolo di ritenuta dal Ministero del Turismo e Spettacolo". Su ricorso dell'Ufficio, la Commissione Tributaria Centrale, con la sentenza in epigrafe, riformava, tuttavia, la decisione del giudice d'appello, ritenendo che l'Associazione contribuente fosse decaduta dal diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 602/1973. Avverso tale sentenza, l'Associazione teatrale fra i Comuni della Basilicata, con atto notificato il 23-24 febbraio 2000, propone ricorso per Cassazione con unico motivo. Resiste il Ministero delle Finanze con controricorso notificato il 30 marzo 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, l'Associazione teatrale fra i Comuni della Basilicata denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 37 e 38, D.P.R. n. 602/1973 e 2909 c.c.": ad avviso della ricorrente, la Commissione Tributaria Centrale avrebbe ritenuto, "senza alcuna argomentazione", che nella fattispecie il rimborso concernesse un "pagamento diretto (autotassazione)" e ne avrebbe concluso per l'applicabilità dell'art. 38, D.P.R. n. 602/1973. Invece, le Commissioni Tributarie di 1^ e 2^ Grado, avevano ritenuto - (correttamente secondo la ricorrente e per di più) con forza di giudicato - che il rimborso concernesse una ritenuta d'acconto direttamente eseguita dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, rientrante, quindi, nell'ambito normativo dell'art. 37, del medesimo decreto.
Il motivo è inammissibile. Invero, come questa Suprema Corte ha avuto già modo di evidenziare, "il ricorso per Cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale (rese nel regime del processo tributario disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) è proponibile solo ai sensi dell'art. 111 Cost., sicché sono deducibili, con tale rimedio straordinario, soltanto i vizi di violazione di legge e non anche quelli di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" (Cass. n. 11684/2002; n. 1147/1999; n. 3719/1998; S.U. n. 10952/1996). Il ricorso de quo, nonostante lamenti anche una violazione e falsa applicazione di norme di diritto", sostanzialmente prospetta (in via esclusiva) una censura fondata su un allegato vizio di motivazione. In verità la ricorrente non indica, ne' illustra specificamente, in cosa consista la supposta erronea interpretazione di norme di diritto che abbia dato luogo al dedotto vizio di violazione di legge, ne' in cosa consista la pretesa falsa applicazione di norme di diritto, ipotesi, questa, che "si configura quando la norma, correttamente interpretata, venga applicata ad un fatto da essa non regolato o non venga applicata ad un fatto riconducibile nell'ambito della sua disciplina" (Cass. S.U. n. 10952/1996). In buona sostanza la dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto si risolve in una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, che rende il ricorso inammissibile: la ricorrente, infatti, a pena di inammissibilità, avrebbe dovuto "porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata"; e avrebbe dovuto farlo allegando motivi di ricorso "aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto" (Cass. n. 2312/2003). Ma, ancor più, dalla lettura e dall'analisi del ricorso emerge con sufficiente chiarezza che la lagnanza del ricorrente è tutta incentrata sulla (e risolta nella) ritenuta insoddisfacente motivazione con la quale la sentenza impugnata avrebbe ravvisato nel caso sussistente una fattispecie di "pagamento diretto (autotassazione)". Il ricorrente viene così a chiedere, inammissibilmente, la cassazione di una sentenza della Commissione Tributaria Centrale per vizio di motivazione.
Poiché, come si è già detto, il ricorso per Cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale (rese nel regime del processo tributario disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) è proponibile solo ai sensi dell'art. 111 Cost., allora occorre tener conto dei limiti nei quali in tal caso può essere dedotto il vizio di motivazione. Infatti, nell'ipotesi di ricorsi proponibili ai sensi dell'art. 111 Cost. il vizio di motivazione "può essere denunciato soltanto quando sia tale da integrare la violazione del precetto dell'art. 132, n. 4, c.p.c., cioè qualora si concreti in una totale carenza dell'apparato argomentativo, oppure in una mera apparenza di esso - perché sviluppato con argomentazioni inidonee a rivelare il procedimento logico attraverso il quale il giudice è pervenuto alla decisione, ovvero logicamente inconciliabili tra loro -, e non anche quando esso esprima quelle mere insufficienze di motivazione che potrebbero giustificare il ricorso ordinario ex art. 360, n. 5, c.p.c., non proponibile" (Cass. n. 4854/2002).
Tuttavia nel ricorso in esame questa assoluta carenza di motivazione non è dedotta ne' specificamente ne' chiaramente, e manca qualsiasi apparato critico idoneo a dimostrare l'esistenza di un sì grave vizio nella sentenza impugnata: vizio, che, peraltro, dovrebbe dirsi non sussistente, dato che il giudice di merito, sinteticamente, ma adeguatamente, ha dato conto delle ragioni della propria decisione. In particolare, la sentenza impugnata - in esito ad un accertamento di fatto insindacabile in questa sede e alle cui conclusioni il ricorrente inefficacemente (ed inammissibilmente) oppone le proprie (diverse) valutazioni delle risultanze probatorie - afferma che "la documentazione in atti rende palese che la istanza di rimborso fu avanzata in via amministrativa adducendo un errore di fatto" (il non aver il dichiarante tenuto conto, cioè, delle ritenute subite):
circostanza questa che, in modo inequivoco, indica che il preteso "indebito" sussisteva, già al momento del versamento, sicché la relativa istanza di rimborso avrebbe dovuto essere prodotta, ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 602/1973, entro i successivi diciotto mesi. Va, d'altro canto, considerato, incidentalmente, che la Commissione Tributaria - quale giudice di terzo grado con cognizione piena (Cass. n. 6677/1987) - poteva legittimamente rilevare l'intervenuta decadenza ex art. 38, D.P.R. n. 603/1973: invero, poiché tale decadenza attiene a situazione non disponibile dell'Amministrazione a norma dell'art. 2969 c.c. (Cass. n. 10591/2002; n. 9940/2000; n. 12481/1997), la relativa eccezione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004