Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2002, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIAN01754 /02 REPUBBLICA ITALIANA PREMA DI ASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
cosa gindicate Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 3545/01 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere 6849/01 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron. 4333 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 08/11/01 Dott. Federico ROSELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEGLI NI GI, CA AN, UG MA, RD RE, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato : GI ALBARELLO, giusta delega in atti;
ricorrenti - contro 464 CONTE SANDRA;
intimata e sul 2° ricorso n° 01/01/6849 proposto da: CONTE SANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A,2001 4293 MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato PAOLO -1- ANTONUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO BONOMO, giusta delega in atti;
ricorrente incidentale nonchè
contro
DEGLI NI GI, CA AN, UG MA, RD RE;
- intimati avverso la sentenza n. 131/00 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 26/09/00 R.G.N. 63/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore " Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 19 settembre 1995 al OR di Sandra ON esponeva di avere lavorato,Bolzano, quale segretaria-impiegata, alle dipendenze del i geometra GI GL TI e di altre persone svolgevano attività professionale nel suoche studio, dal 4 novembre 1992 al agosto 1993. In quest'ultima data ella era stata licenziata in forma orale e senza alcun motivo. La ricorrente precisava di avere svolto mansioni di amministrazione, di contabilità anche per conto di diversi condomini, osservando un orario d'ufficio e servendosi di mezzi ed attrezzature di proprietà del GL TI. Ella chiedeva che quest'ultimo, in proprio e quale socio accomandante della s.a.s. Tecno ATP, nonché legale rappresentante della s.r.l. cooperativa Park auto Mazzini, AN OS, AR UG e ZO OR, socio accomandatario della detta s.a.s., FR GL TI e BR EL, fossero condannati in solido a pagarle una somma per differenze salariali, a reintegrarla nel posto di lavoro ed a risarcirle il danno da illegittimo licenziamento. Costituitisi i convenuti, il OR rigettava 3 la domanda con decisione del 13 gennaio 1999, riformata, su appello della soccombente, con sentenza 13 dicembre 1999 dal Tribunale, il quale accoglimento della domanda riteneva la in sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in esito a dettagliato esame delle deposizioni testimoniali e delle dichiarazioni rese dai convenuti. Il Tribunale osservava che la ON era stata assunta nel suddetto studio professionale priva di alcuna esperienza lavorativa nel settore delle essersi amministrazioni condominiali e dopo associazione di lavoratori del iscritta ad una settore, privata e perciò senza alcun carattere di ordine o collegio professionale. Il lavoro da lei svolto presentava i caratteri della subordinazione giacchè aveva richiesto l'uso di calcolatori e macchine da scrivere appartenenti alla SAIR, associazione di professionisti costituita da FR GL TI e dal EL, era stata retribuita con compenso fisso e mensile, era stata soggetta alle direttive dei rappresentanti di società di fatto оsuddetti, associazioni coesistenti o avvicendatesi, non aveva dato alcun apporto patrimoniale né aveva sopportato alcun rischio, aveva osservato un orario d'ufficio. Titolari del rapporto di lavoro, quali datori, erano stati, oltre a FR, GI GL TI, socio delle società suddette e illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 2320, primo comma, cod. civ., la UG e la OR quali socie di fatto dei GL TI ed il ORi come socio accomandatario della s.a.s. Tecno ATP. Il licenziamento era illegittimo perché intimato da GI GL TI, anche quale rappresentante degli altri ora detti, senza forma scritta e senza giusta causa o giustificato motivo. Né la pluralità di datori di lavoro ostava o c i r e d e F all'unicità del rapporto. Alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento il Tribunale faceva seguire l'ordine di reintegra della ON nel posto di lavoro e la a corrisponderlecondanna un'indennità pari all'ultima retribuzione dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. In pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione AR UG presentava un ricorso per la revocazione della sentenza ai sensi 5 dell'art. 395, primo comma, n.3 cod. proc. civ., assumendo di aver trovato, pochi giorni dopo il deposito di essa, due documenti decisivi, ossia una diversa interpretazione idonei a determinare probatorie già acquisite in delle risultanze precedenza. Questi documenti consistevano in una lettera in data 18 gennaio 1999, sottoscritta dalla ON quale socio amministratore di una società in nome collettivo, e nella copia di un elenco dei componenti la suddetta associazione professionale del settore degli amministratori condominiali nel quale figurava la stessa ON. Tali documenti - secondo la ricorrente - dimostrare che potevano la ON intendeva darsi alla libera professione né mai aveva inteso costituire un rapporto di lavoro subordinato. Costituitasi la convenuta nonché GI GL TI, la OS ed il OR, e rimasti contumaci FR GL TI ed il EL, il Tribunale rimetteva le parti davanti alla Corte d'appello, competente in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998 n.51. Con sentenza del 26 settembre 2000 la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ritenuto tempestivo il ricorso per revocazione e 6 n rituale la traslatio iudicii ora detta, rigettava considera la domanda, titemendo non decisivi ed "addirittura insignificanti” i due documenti prodotti dalla UG. Infatti l'attività professionale svolta dalla ON prima 0 dopo la costituzione del rapporto di lavoro attualmente in questione non potevano escludere la posizione di subordinazione, già affermata dal Tribunale con dovizia di argomenti nella sentenza asseritamente revocanda. Per di più i documenti prodotti non recavano altro riferimento temporale che il 18 gennaio 1999, assai successivo alla data del licenziamento ricevuto dalla ON il 4 agosto 1993. In conclusione la Corte di merito escludeva 'con assoluta tranquillità che i documenti, ove già ་་ fossero stati disponibili nel corso del giudizio potuto sfociato nella sentenza ora impugnata, avrebbero portare il Tribunale ad una diversa interpretazione degli esiti emersi dalla laboriosa istruttoria esperita, né tantopiù all'opposta qualificazione del rapporto". Contro questa sentenza ricorrono per cassazione GI GL TI, la OS, la UG ed il OR. Resiste con controricorso la ON, che propone altresì ricorso incidentale. Memoria dei 7 ricorrenti principali. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 395 n.1.3, 402, secondo comma, cod. proc. civ. e vizi di motivazione, sostenendo la decisività dei due documenti prodotti con l'erroneità l'istanza di revocazione, e quindi dell'opposto giudizio emesso dalla Corte d'appello. Il motivo non è fondato. Ai fini dell'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n.3 cod. proc. civ., deve ritenersi decisivo il documento, trovato dopo la sentenza, che, se acquisito agli atti, sarebbe stato in astratto idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una diversa decisione (Cass. 19 agosto 2000 n.11007). Il motivo di revocazione sussiste solo se sia ravvisabile un rapporto di causalità necessaria fra la pretermissione del documento e la pronuncia resa dal giudice di merito, e non sussiste quando sé decisivo, ma debbail documento non sia per essere valutato in un più ampio contesto 8 probatorio, anche quando nell'ambito della complessiva valutazione degli elementi di prova, avrebbe potuto portare ad una diversa esso decisione (Cass. 13 luglio 1996 n.6367, 28 agosto 1997 n.8118; 30 marzo 1998 n.3317). In ogni caso l'apprezzamento sul carattere decisivo del documento è riservato alla valutazione del giudice di merito (Cass. 26 gennaio 2001 n. 1085). Nel caso di specie la sentenza impugnata ha posto in luce come due documenti attinenti, l'uno, ad un periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro in questione e, l'altro, all'iscrizione ad una privata associazione di ossia non ad un ordine professionisti, nessuna influenza potessero professionale, esplicare sul giudizio già reso dal Tribunale e in particolare sulla qualificazione del rapporto de quo come di lavoro subordinato, e tali osservazioni non meritano alcuna censura in questa sede di legittimità. In particolare, per quanto riguarda l'iscrizione al detto albo, questa Corte ne ha già affermato l'irrilevanza ai fini della qualificazione del lavoro, come autonomo come subordinato, dovendo in proposito aversi riguardo all'attività lavorativa effettivamente svolta (Cass. 1° aprile 1995 n.3853). Col secondo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione degli artt. 112, 420, quinto comma, cod. proc. civ., 18 C. 20 maggio 1970 n.300 come novellato dalla 1. 11 maggio 1990 n.108 e ancora vizi di motivazione, notando come i documenti prodotti provassero il lavoro di professionista svolto dalla lavoratrice dopo il licenziamento e perciò come la sentenza del considerazione Tribunale fosse da revocare, in dell'aliunde perceptum, almeno nella parte in cui condannava i datori di lavoro a corrispondere alla lavoratrice un'indennità pari alle retribuzioni non percepite, fino all'effettiva reintegra. Neppure questo motivo è fondato. Le sentenze di condanna "in futuro", ossia che quelle comportano un'attività esecutiva destinata a protrarsi nel tempo, conservano la loro efficacia fintanto che rimangano immutate sia la situazione di fatto su cui sono destinate ad incidere, sia le norme di diritto che regolano tale situazione (efficacia rebus ex iuribus sic stantibus;
(Cass. 14 maggio 1979 n.2770, 3 dicembre 1996 n.10805, 14 dicembre 1998 n.12554) con la conseguenza che la 10 loro validità non viene infirmata da eventuali sopravvenienze, di fatto о di diritto, le quali possono soltanto causare una caducazione о modificazione dei loro effetti e non possono dar luogo a revocazione. Nel caso di specie i giudici di merito hanno incensurabilmente accertato in fatto che l'unico riferimento temporale contenuto nei documenti prodotti a scopo di revocazione dagli attuali ricorrenti in via principale è di alcuni anni posteriore alla sentenza revocata e perciò non ne infirma in alcun modo il contenuto, onde essi hanno legittimamente respinto l'istanza di revocazione. quello Rigettato il ricorso principale, : rimane assorbito in incidentale considerazione della sua natura condizionata. La ricorrente vincitrice totalmente nella fase di incidentale, merito, ha infatti chiesto la reiezione del ricorso principale ed ha prospettato errori procedurali, a suo giudizio contenuti nella sentenza impugnata, al cui rilievo ella avrebbe interesse solo in caso di accoglimento dell'impugnazione avversaria. Per la loro soccombenza i ricorrenti principali debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali. 11
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale;
condanna i ricorrenti principali in solido al 50.830.. pagamento delle spese processuali in lire.: pari ad € 26,25 oltre a lire cinquemilioni per onorario pari ad € 2582,28 Così deciso in Roma 1'8 novembre 2001. Il Presidente: Vincenzo tills IL CANCELLERE Tegluing Routh II Cons. estensore: Phde Deposity Cancelleria Oggi. 7 FEB. 2002........ IL CANOELLM I D , A O S L S 0 L 1 A O 3 . , T B 3 T A I 5 R S D 'A E . P L A N S L T I E S 3 N D O -7 G I P S O -8 IM N 1 A E 1 D A S D E I , E E A O G T R O N G T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D 12