Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, la particolare tenuità del fatto, quale causa di improcedibilità, è applicabile ad ogni tipologia di reato e non è condizionata dalla presenza o meno della persona offesa. (Fattispecie relativa al reato di atti contrari alla pubblica decenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2013, n. 48096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48096 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/11/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3181
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 24890/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN LB N. IL 14/11/1970;
avverso la sentenza n. 103/2010 GIUDICE DI PACE di FELTRE, del 27/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Antonia Funari, in sostituzione dell'avv. Diego Casonato, per il RN, che ha concluso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/2/2013, il Giudice di Pace di Feltre ha dichiarato RN RT responsabile del reato ex art. 726 c.p., perché compiva atti contrari alla pubblica decenza, urinando sulla via pubblica, via Balin, di Lamon, e lo ha condannato alla pena di Euro 200,00 di ammenda.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, con i seguenti motivi:
- violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, vista la particolare tenuità del fatto;
peraltro, dovendosi tenere in considerazione l'assoluta impellenza dello stato di bisogno e la contestuale impossibilità di farvi fronte altrove;
- errata lettura delle emergenze processuali in relazione al luogo in cui si trovava il prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, in via preliminare, rilevato che non sussistono dubbi in ordine alla concretizzazione del reato in contestazione: l'imputato è stato sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri nell'atto di urinare sulla via pubblica, in vicinanza dell'Ospedale Civile e di fronte al Bar Centrale.
La fattispecie, ex art. 726 cod.pen., si perfeziona nel momento in cui l'agente ha commesso un atto contrario alla pubblica decenza in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico;
ne' le ipotesi disciplinate dal dettato codicistico richiedono, ai fini della loro configurabilità, che gli atti abbiano effettivamente offeso la pubblica decenza di un soggetto determinato, essendo sufficiente che altri abbiano potuto percepirlo.
Con il primo motivo di annullamento, la difesa dell'imputato eccepisce la violazione o l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34. La censura è fondata.
Osservasi che il D.Lgs. n. 274 del 2000, è ispirato alla creazione di un diritto penale "mite", efficace, ma non ingiustificatamente afflittivo, e tendenzialmente votato alla ricomposizione del conflitto causato dalla commissione del reato;
sicché il fatto di particolare tenuità risponde pure alla necessità di escludere una indifferenziata applicazione delle medesime sanzioni di un ampio ventaglio di condotte criminose concrete, tra loro graduabili, in una rinnovata visione dell'art. 3 Cost.. Pertanto, nel procedimento davanti al Giudice di Pace, la particolare tenuità del fatto, quale causa di improcedibilità, ex art. 34, citato decreto, è applicabile ad ogni tipologia di reato, purché sussistano le condizioni ivi previste (Cass. 23/11/2007, n. 43383). Nel caso di specie, il Giudice di Pace di Feltre ha ritenuto di non dare corso ad una ipotesi di improcedibilità, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 34, per l'assenza di una specifica persona offesa.
L'argomentazione motivazionale sul punto non è corretta. Rilevasi che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, per l'applicazione del disposto dell'art. 34 non è necessaria la presenza di una persona offesa (Cass. 17/6/2003, n. 25917); non sussiste un obbligo di motivazione esplicita in ordine a tutti gli elementi richiesti (Cass. 17/9/2004, n. 36757); ed è configurabile l'esercizio di un potere discrezionale, ma non arbitrario, non sindacabile se non nei limiti propri del giudizio di legittimità (Cass. 26/10/2004, n. 41702). Orbene, appare, quindi non correttamente giustificato il rigetto della richiesta, formulata in via subordinata dalla difesa, di applicazione dell'art. 34, di tal che, questo Collegio ritiene di dovere annullare sul punto la pronuncia impugnata, affinché il giudice ad quem riesamini l'istanza de qua nell'ottica delle osservazioni, ut supra, svolte.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Feltre, limitatamente alla applicabilità del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34; rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2013