Articolo 18 della Legge 9 ottobre 1970, n. 739
Articolo 17Articolo 19
Versione
8 novembre 1970
Art. 18.
L' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"E' consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacita' e tipo:
a) dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa ditta;
b) dagli stabilimenti di produzione agli stabilimenti di conserve alimentari che impiegano l'aceto nelle loro lavorazioni;
c) da stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione anche se appartenenti a ditte diverse.
Sui recipienti dovranno essere tuttavia apposte le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 45".
Entrata in vigore il 8 novembre 1970
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