Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 1
L'atto di cancellazione di un cittadino dal registro anagrafico della popolazione residente rientra, anche se illegittimo, tra le funzioni dell'ufficiale dell'anagrafe (art. 16 del d.P.R. 136 del 1958 - applicabile, nella specie, "ratione temporis" -, sostituito dall'art. 18 del d.P.R. 223 del 1989), ed obbliga, pertanto, in caso di accertata illegittimità, il competente ministero e l'ufficiale di anagrafe al risarcimento dei danni subiti (e concretamente provati) dal cittadino arbitrariamente cancellato dal registro stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10177 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - " -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - " -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - rel. " -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro pro tempore domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge,
- ricorrente -
contro
IE NT, RI RA,
- intimati -
avverso la sentenza della corte d'appello di Catanzaro del 2 dicembre 1997. Sentita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 20 dicembre 2000;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 9 marzo 1989 IN IE conveniva davanti al Tribunale di Catanzaro il Ministero dell'interno e NC RI, nella qualità di ufficiale d'anagrafe del Comune di Dasà, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere stato privato della residenza anagrafica per un periodo di circa dieci mesi, a seguito della illegittima sua cancellazione dai registri della popolazione residente in di detto Comune, disposta con provvedimento del sindaco RI del 19 marzo 1988.
Costituitisi ambedue i convenuti, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 24 novembre 1994, rigettava le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di mancanza di legittimazione del Ministero dell'interno e, nel merito, ravvisata l'illegittimità della disposta cancellazione di IN IE dal registro anagrafico della popolazione residente nel Comune di Dasà, accoglieva la domanda condannando i convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura di L. 8.429.078, oltre gli interessi legali dal 19 marzo 1988.
Proponevano separati appelli il Ministero dell'interno e NC RI. La Corte di appello di Catanzaro, con la decisione depositata il 2 dicembre 1997, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto dal RI e rigettava l'appello del Ministero dell'interno, osservando, in ordine ai motivi dedotti con quest'ultima impugnazione, che: a) il provvedimento di cancellazione dal registro anagrafico della popolazione residente di un determinato comune, se non accompagnato dalla contestuale iscrizione nel registro di altro comune, determina la violazione di un diritto soggettivo;
b) la detta cancellazione è una potestà riconosciuta all'ufficiale dell'anagrafe, che, nel caso di specie, era stata esercitata in violazione della disciplina (all'epoca vigente) di cui all'art. 16 del D.P.R. 31 gennaio 1958 n. 136; ma tale errore dell'ufficiale di anagrafe (non costituente un fatto doloso penalmente rilevante) non spezza il vincolo esistente tra lo Stato ed il sindaco esercente detta funzione di governo;
c) IN IE, rimasto temporaneamente nell'abnorme posizione di cittadino privo di alcuna residenza anagrafica, ha subito un danno patrimoniale riconducibile alla condotta illegittima del sindaco di Dasà. Egli, infatti, non avendo potuto ottenere l'immatricolazione e la consegna di un'autovettura nuova da lui acquistata dopo la cancellazione, ha dovuto noleggiare auto pubbliche per lo svolgimento delle sue ordinarie attività lavorative (essendo egli docente universitario e geologo libero professionista) e per le normali esigenze della vita di relazione. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro il Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione. IN IE e NC RI non hanno svolto attività difensiva davanti a questa Corte.
Poiché il primo motivo del ricorso prospettava una questione di giurisdizione gli atti sono stati trasmessi alle sezioni unite che, con sentenza n. 449 del 19 giugno 2000, lo ha rigettato, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, avendo ritenuto nella specie sussistente una situazione di diritto soggettivo del privato, e ha rimesso il ricorso a questa sezione per l'esame degli altri motivi. Motivi della decisione
1. L'amministrazione ricorrente ripropone in questa sede sia la questione della propria legittimazione passiva, sia la tesi dell'insussistenza del nesso di causalità tra il comportamento del sindaco censurato e i pregiudizi lamentati.
Entrambe le censure non sono fondate.
Quanto alla legittimazione passiva, il Ministero ricorrente non contesta che nella tenuta dei registri anagrafici il sindaco agisca quale ufficiale di governo, ma sostiene che, poiché la cancellazione di un cittadino dal registro della popolazione residente, senza la previa iscrizione nell'anagrafe di altro Comune, non è prevista dalla disciplina applicabile, l'atto sarebbe abnorme ed eccedente le attribuzioni del sindaco quale ufficiale di governo. La tesi è manifestamente infondata, perché l'atto di cui si tratta (cancellazione dal registro della popolazione residente) rientra nelle funzioni dell'ufficiale dell'anagrafe (art. 16 del d.p.r. n.136 del 1958, applicabile nella specie ratione temporis, e ora art.18 del d.p.r. n. 223 del 1989), anche se illegittimo, salvo ad accettare la tesi che ogni atto illegittimo, per ciò solo, è allo stesso tempo abnorme ed esula dalla competenza del soggetto pubblico che lo ha emesso. Tesi che, come è evidente, non può essere condivisa, essendo orientamento costante, invece, che il rapporto organico in forza del quale la p.a. è obbligata a rispondere dei danni arrecati a terzi dai propri dipendenti può ritenersi interrotto soltanto quando il comportamento dell'agente, doloso o colposo, non sia diretto al conseguimento dei fini istituzionali propri dell'ufficio o del servizio al quale è addetto, ma sia determinato da motivi strettamente personali ed egoistici, tanto da escludere ogni collegamento di necessaria occasionalità tra le incombenze affidategli e l'attività produttiva del danno.
2. Quanto alle censure relative al nesso di causalità tra il comportamento illecito e il danno risarcito, l'amministrazione ricorrente trascura di considerare che l'evento dannoso lamentato dal privato è stato, in primo luogo, indicato nell'impossibilità di perfezionare l'acquisto di un'autovettura con la relativa immatricolazione nel registro automobilistico, dalla quale è sorta la necessità di ricorrere al noleggio. La corte territoriale, davanti alla quale la tesi della estraneità di tali eventi dal novero di quelli che in modo diretto e immediato potevano derivare dall'illegittima cancellazione era stata proposta, l'ha implicitamente rigettata. Ma avverso tale implicito rigetto l'amministrazione si è limitata a ribadirla, senza muovere specifiche censure e pertanto, ancor prima che infondato, il motivo appare inammissibile.
Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato.
Nulla sulle spese in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 20 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001