Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10177
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Sentenza 26 luglio 2001

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L'atto di cancellazione di un cittadino dal registro anagrafico della popolazione residente rientra, anche se illegittimo, tra le funzioni dell'ufficiale dell'anagrafe (art. 16 del d.P.R. 136 del 1958 - applicabile, nella specie, "ratione temporis" -, sostituito dall'art. 18 del d.P.R. 223 del 1989), ed obbliga, pertanto, in caso di accertata illegittimità, il competente ministero e l'ufficiale di anagrafe al risarcimento dei danni subiti (e concretamente provati) dal cittadino arbitrariamente cancellato dal registro stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10177
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10177
    Data del deposito : 26 luglio 2001

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