CASS
Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2023, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L'AQUILA nel procedimento a carico di: ID RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/07/2022 del TRIBUNALE di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3942 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 15 luglio 2022 il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra i reati commessi da RA DE ed accertati con tre diverse sentenze, rideterminando la pena complessiva, e respinto le ulteriori istanze. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce carenza di motivazione sul rilievo che tra le richieste rigettate dal giudice dell'esecuzione rientra — oltre a quella, avanzata da DE, intesa all'estensione del vincolo della continuazione ad altre decisioni — quella, in origine proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano e successivamente trasmessa, per competenza, al Tribunale di L'Aquila, finalizzata alla revoca della sospensione condizionale delle pene irrogate allo stesso DE con due sentenze del Tribunale di Avezzano. Rileva, al riguardo, che il giudice dell'esecuzione non ha speso alcuna considerazione alla questione, pure oggetto delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza camerale del 14 luglio 2022. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Risulta, invero, dagli atti disponibili che la richiesta di revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a RA DE con due sentenze del Tribunale di Avezzano venne iscritta, una volta trasmessa, per ragioni di competenza, al Tribunale di L'Aquila, al n. 26/2022 Reg. esec. di quell'ufficio e — a seguito del differimento dal 5 maggio 2022 al 14 luglio 2022, dovuto all'irrituale instaurazione del contraddittorio — fu trattata unitamente a quella presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. da DE, per come reso evidente dall'indicazione, nella premessa dell'ordinanza impugnata, del numero di ruolo 26/2022. Deve, pertanto, ritenersi — anche alla luce di quanto emerge dal verbale di udienza del 14 luglio 2022 — che il giudice dell'esecuzione era chiamato a pronunziarsi tanto sulla richiesta di DE di unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione quanto sull'istanza dell'ufficio requirente di revoca della sospensione condizionale. Considerato che il Tribunale di L'Aquila, nel respingere, con statuizione omnicomprensiva, le «ulteriori istanze», nulla ha detto — presumibilmente in forza di un mero disguido — sulla richiesta del pubblico ministero, non resta che prendere atto della totale carenza di motivazione sul punto. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con limitato riferimento al rigetto della richiesta, avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano con atto del 25 gennaio 2022, di revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a RA DE con due sentenze del Tribunale di Avezzano, ed il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di L'Aquila.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla chiesta revoca della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di L'Aquila. Così deciso il 13/12/2022.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3942 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 15 luglio 2022 il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra i reati commessi da RA DE ed accertati con tre diverse sentenze, rideterminando la pena complessiva, e respinto le ulteriori istanze. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce carenza di motivazione sul rilievo che tra le richieste rigettate dal giudice dell'esecuzione rientra — oltre a quella, avanzata da DE, intesa all'estensione del vincolo della continuazione ad altre decisioni — quella, in origine proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano e successivamente trasmessa, per competenza, al Tribunale di L'Aquila, finalizzata alla revoca della sospensione condizionale delle pene irrogate allo stesso DE con due sentenze del Tribunale di Avezzano. Rileva, al riguardo, che il giudice dell'esecuzione non ha speso alcuna considerazione alla questione, pure oggetto delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza camerale del 14 luglio 2022. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Risulta, invero, dagli atti disponibili che la richiesta di revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a RA DE con due sentenze del Tribunale di Avezzano venne iscritta, una volta trasmessa, per ragioni di competenza, al Tribunale di L'Aquila, al n. 26/2022 Reg. esec. di quell'ufficio e — a seguito del differimento dal 5 maggio 2022 al 14 luglio 2022, dovuto all'irrituale instaurazione del contraddittorio — fu trattata unitamente a quella presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. da DE, per come reso evidente dall'indicazione, nella premessa dell'ordinanza impugnata, del numero di ruolo 26/2022. Deve, pertanto, ritenersi — anche alla luce di quanto emerge dal verbale di udienza del 14 luglio 2022 — che il giudice dell'esecuzione era chiamato a pronunziarsi tanto sulla richiesta di DE di unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione quanto sull'istanza dell'ufficio requirente di revoca della sospensione condizionale. Considerato che il Tribunale di L'Aquila, nel respingere, con statuizione omnicomprensiva, le «ulteriori istanze», nulla ha detto — presumibilmente in forza di un mero disguido — sulla richiesta del pubblico ministero, non resta che prendere atto della totale carenza di motivazione sul punto. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con limitato riferimento al rigetto della richiesta, avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano con atto del 25 gennaio 2022, di revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a RA DE con due sentenze del Tribunale di Avezzano, ed il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di L'Aquila.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla chiesta revoca della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di L'Aquila. Così deciso il 13/12/2022.