Sentenza 7 giugno 2006
Massime • 1
In tema di nomina di più difensori, non è ammissibile la revoca per fatti concludenti delle nomine precedenti che risultino eccedenti dopo che la parte abbia provveduto a nominare ulteriori difensori, in ragione dell'esigenza che non sussistano incertezze in merito alla titolarità dell'ufficio di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2006, n. 21416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21416 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo S. - Presidente - del 07/06/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1056
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 10719/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC GI;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Cosenza in data 31.1.2006;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FUMU Giacomo;
udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Dott. IANNELLI M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Nicola Caratelli, in sostituzione dell'Avv. GI Caratelli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AC GI impugna l'ordinanza con la quale il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame del sequestro preventivo proposta nel suo interesse da difensore considerato non legittimato per l'inefficacia - ai sensi dell'art.24 disp. att. c.p.p. - della relativa nomina, non accompagnata dalla revoca di una delle due già precedentemente effettuate. Denuncia violazione dell'art. 96 c.p.p. e dell'art. 24 disp. att. c.p.p. deducendo che, per l'autonomia del procedimento incidentale, non necessitava affatto la revoca delle precedenti nomine per rendere valida ed efficace l'investitura del difensore nominato per l'impugnazione cautelare;
che, in ogni caso, la revoca delle precedenti nomine avrebbe dovuto essere desunta per facta concludentia, nella totale assenza di attività da parte dei difensori precedentemente nominati;
che comunque il principio del favor defensionis e la conseguente necessaria prevalenza della volontà della parte difesa rendono inoperante il disposto dell'art. 24 disp. att. c.p.p. quando la sua applicazione possa provocare effetti penalizzanti per l'interessato in ordine al concreto esercizio della difesa.
Le doglianze sono infondate.
Osserva il collegio, innanzi tutto, che si palesa inesatta la premessa maggiore da cui muove la critica del ricorrente secondo cui - onde dedurne l'indifferenza rispetto a quelle concernenti il procedimento principale - la nomina dell'ultimo difensore è stata effettuata specificamente per la procedura di riesame. Ed invero la designazione quale difensore di fiducia dell'avvocato GI Caratelli è stata effettuata, secondo la lettera dell'atto rinvenibile nel fascicolo, con formula di ampio contenuto che individua il procedimento al quale si riferisce con il numero attribuitogli nel registro delle notizie di reato, senza alcuna specificazione della sua esclusiva funzionalità alla proposizione dell'impugnazione cautelare;
non può quindi inferirsi dal dato testuale - anche a voler accedere alla prospettata teoria dell'autonomia della nomina effettuata nel procedimento incidentale rispetto a quelle valide ed efficaci effettuate in quello principale - che la volontà della parte fosse quella di limitare la nuova designazione allo svolgimento della procedura di riesame. Improponibile e non valutabile in questa sede si mostra, poi, la ricostruzione della vicenda dalla quale secondo il ricorrente dovrebbe desumersi la revoca implicita delle precedenti nomine, atteso che l'argomento si fonda sulla descrizione di una serie di circostanze ed accadimenti che neppure risultano interamente documentati e sfuggono comunque al controllo della Corte;
lo stadio embrionale in cui sembrano trovarsi le indagini preliminari, peraltro, privano di significato concludente anche la considerazione che nessuna attività defensionale sarebbe stata finora svolta dai professionisti fiduciariamente nominati all'atto dell'esecuzione del provvedimento di sequestro. Infondate, comunque, si palesano sia la deduzione concernente l'efficacia di comportamenti concludenti ai fini della revoca tacita di precedenti nomine, sia la prospettazione di un'interpretazione dell'art. 24 disp. att. c.p.p. nel senso dell'inoperatività della disposizione nelle ipotesi in cui dalla sua applicazione possano derivarne effetti penalizzanti per l'interessato.
Non ignora la Corte che sul punto si rinvengono decisioni di segno opposto, atteso che se da un lato si è affermato che non è prevista da alcuna norma la revoca tacita dell'incarico defensionale (sez. I, 8.3.2001, Desiderato, rv. 219502), da un altro si è diversamente ritenuto che la volontà dell'interessato di cessare ogni rapporto con i precedenti difensori sia desumibile da fatti concludenti (sez. I, 10.11.1998, Schiavone, rv. 211879;
sez. IV, 12 ottobre 2005, Leontini). Ritiene tuttavia il collegio di dover aderire al più restrittivo orientamento in considerazione della salvaguardia dell'ordine processuale, garanzia dello spedito progredire dell'intero procedimento verso l'epilogo decisorio, a tutela del quale sono poste e finalizzate anche le disposizioni che disciplinano le formalità di nomina ed il numero dei difensori;
se infatti fosse affidato al giudizio discrezionale di un terzo la individuazione di quale, fra le varie nomine effettuate dall'interessato, debba considerarsi valida ed efficace sulla base della valutazione dell'attività di volta in volta concretamente svolta dal professionista e dell'interesse del singolo assistito, si darebbe ingresso ad una permanente incertezza sia in merito alla titolarità dell'ufficio di difesa, la cui tendenziale immodificabilità è acquisizione garantistica del nuovo codice di rito, sia, conseguentemente, in ordine all'individuazione dei destinatari delle notificazioni, con negative ricadute sul piano dell'esercizio dei diritti difensivi e sulla validità degli avvisi e degli atti compiuti al loro esito, che sarebbe sempre revocabile in dubbio. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2006