CASS
Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 22299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22299 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO AN nato a [...] il [...] avverso il decreto del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22299 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 24 settembre 2021, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma di quello con cui il Tribunale della stessa città, il 5 febbraio 2020, aveva applicato, per la durata di due anni, a ST TI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e disposto la confisca di beni e fabbricati nella sua disponibilità, ancorché intestati a terzi, ha rigettato, per carenza di attualità della pericolosità sociale, la proposta di applicazione della misura di prevenzione e personale e confermato, invece, il provvedimento ablatorio. 2. I menzionati provvedimenti sono stati resi nell'ambito del procedimento di prevenzione promosso nei confronti di ST TI, soggetto ritenuto portatore di pericolosità sociale qualificata in quanto appartenente, tra il 2005 ed il 2014, ad un clan di 'ndrangheta attivo nella città di Reggio Calabria e condannato, con sentenza irrevocabile, alla pena di sei anni di reclusione per il delitto di associazione mafiosa. Con specifico riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale — cui si riferisce, in via esclusiva, il ricorso per cassazione presentato dal terzo interessato LO TI — la Corte di appello ha ritenuto, in accordo con quanto già stabilito dal Tribunale, che il terreno sito, in Gallico, alla particella 1357, al pari dei fabbricati che su di esso insistono, rientri, benché catastalmente intestato a PP ED, TA FI e VI TO, nella disponibilità di ST TI, il quale li ha adibiti allo svolgimento sia dell'attività ippica promossa dall'associazione «Pony Club TI», a lui riconducibile, che dell'impresa individuale di autoricambi, pure gestita dal proposto. Ha, inoltre, stimato la sproporzione tra i redditi leciti conseguiti da ST TI lungo tutto il periodo interessato dalla pericolosità sociale qualificata, così come negli anni precedenti, e respinto l'obiezione sollevata da LO TI, padre di ST, secondo cui i beni de quibus agitur sarebbero pervenuti nella disponibilità del figlio grazie alla contribuzione economica del terzo, il quale avrebbe destinato all'investimento la complessiva somma, di origine lecita, di 92.000 euro. 3. LO TI propone, nella qualità di terzo interessato e con l'assistenza dell'avv. ST Priolo, ricorso per cassazione affidato a due motivi, coAluali lamenta, costantemente, violazione di legge, che saranno, di seguito, 2 enunciati, in ossequio al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo, deduce che la Corte di appello, nel fondare la decisione sul rilievo che egli non avrebbe dimostrato di avere destinato le risorse lecitamente prodotte all'acquisto dei beni della cui confisca si discute, avrebbe offerto un'errata interpretazione dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per di più imponendogli una vera e propria probatio diabolica. La Corte reggina, prosegue il ricorrente, avrebbe indebitamente trascurato che egli ha comprovato, con opportuni riscontri documentali, di avere consegnato,ad una dei titolari del fondo, assegni in pagamento di una parte, pari a 35.000 euro, del prezzo convenuto e di avere, a tal fine, utilizzato le somme percepite a titolo di TRF nel 1994 e, quindi, grazie al reiterato accesso — nel 2004, nel 2007 e, infine, nel 2012, epoca di completamento delle strutture realizzate sul terreno — al credito bancario. Tanto, a conferma dell'avere egli posto in essere in prima persona, e non quale longa manus del figlio, l'investimento economico, effettuato il quale ha, peraltro, provveduto a trascrivere a suo nome il diritto di superficie sull'area in questione. Eccepisce, ulteriormente, che il decorso, a partire dall'acquisto del terreno, di quasi tre lustri e la fungibilità del mezzo di pagamento concorrono a precludere, di fatto, la precisa indicazione dei versamenti effettuati per far fronte all'acquisto, restando, comunque, incontestata la disponibilità delle risorse economiche occorrenti, ciò che osta alla confisca di beni che, quantunque, di fatto, detenuti dal figlio, sono stati da lui comprati grazie ad una provvista di sicura origine lecita. Con il secondo motivo, LO TI ascrive alla Corte di appello di avere operato, ai suoi danni, una non consentita inversione dell'onere probatorio, applicando canoni ermeneutici che pertengono alla figura del proposto e non anche a quello del terzo interessato di buona fede, quale egli avrebbe dovuto essere considerato, e giungendo a ritenere la fittizietà dell'intestazione del bene in spregio alla previsione dell'art. 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. In via di premessa, occorre ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso — con scelta ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015 — soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegue, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365), che ricorre anche «quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01), mentre il travisamento della prova rileva solo qualora abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo totalmente erroneo (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01). In detta prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice ovvero risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato o, comunque, non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso. 3. Il decreto impugnato è esente dai vizi denunciati dal ricorrente. La Corte di appello — in adesione alla prospettazione già mutuata dal giudice di primo grado ed in replica alle doglianze articolate da LO TI con l'atto di impugnazione — ha preso le mosse (cfr. pagg. 24-28) dall'accertata, esclusiva ed incontestata (scrive il ricorrente, a pag. 8 del libello introduttivo del presente giudizio: «Se è vero che il proposto aveva la disponibilità del bene 4 confiscato ed è vero che mai la difesa ha negato tale circostanza») disponibilità, in capo al proposto ST TI, reale dominus dell'area intestata a PP ED, TA FI e VI TO. Rilevato, ulteriormente, che il terreno in questione è stato sottoposto a costosi lavori di trasformazione, comprensivi della realizzazione di edifici e strutture sportive posti al servizio dell'associazione e dell'impresa gestiti da ST TI, ha esaminato il coinvolgimento di LO TI nella vicenda acquisitiva del terreno e di quanto su di esso edificato e realizzato, giungendo alla conclusione che nell'occasione non ci si trova al cospetto di una fattispecie di intestazione fittizia ma, piuttosto, della appropriazione, di fatto, del bene da parte del prevenuto, agevolata dall'intervento del padre, volto a schermare — corrispondendo parte del prezzo ed interessandosi dell'accatastamento — la sua partecipazione all'operazione. La Corte di appello ha tratto, in proposito, argomento dalla costante sproporzione tra le entrate lecite di LO TI (oltre che, ovviamente, di quello del proposto, che non ha presentato ricorso per cassazione, e del suo nucleo familiare) e l'investimento, che, peraltro, è stato effettuato in periodo sicuramente ricompreso nel perimetro temporale della accertata pericolosità sociale qualificata. Dato atto della produzione di copia degli assegni consegnati, in parziale pagamento del prezzo di vendita, ad una dei titolari del bene, ha disatteso le obiezioni sollevate dal terzo interessato sul rilievo che la percezione, nel 1995, di 21.532,68 euro a titolo di trattamento di fine rapporto non giustifica una capacità di risparmio tale da consentire, nel 2008, l'acquisto del bene e che del tutto indimostrata appare la destinazione al medesimo scopo delle somme, per circa 50.000 euro complessivi, ricavate dai finanziamenti erogati in suo favore tra il 2004 ed il 2012. 4. A fronte di un apparato argomentativo esente da tangibili deficit razionali e coerente con le emergenze istruttorie, il ricorrente articola considerazioni critiche che non valgono a supportare la formulata denuncia di violazione di legge. Evoca impropriamente, per un verso, l'art. 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, disposizione che attiene ai casi di intestazione fittizia, non assimilabili a quello in esame, che ha visto LO TI versare, dopo avere sottoscritto, il 19 febbraio 2008, una scrittura privata mai seguita dalla stipulazione di formale contratto, una parte del prezzo pattuito con solo una dei comproprietari del fondo, che è rimasto intestato agli originari 5 titolari e che, mai formalmente entrato in proprietà di LO TI, è invece rimasto, per molti anni, nella piena disponibilità del figlio, il quale se ne è, di fatto, stabilmente impossessato, esercitando le facoltà ed i poteri tipici del proprietario, e lo ha trasformato ed impreziosito. Per quanto attiene, invece, alla attitudine delle circostanze esposte dal terzo — a carico del quale, è bene ricordare, non opera la presunzione di illecita acquisizione che investe, al contrario, la posizione del proposto — a dimostrare che egli sopportò realmente l'onere economico derivante dall'effettivo, e mai consacrato, trasferimento della proprietà, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello si rivela tetragono alle obiezioni del ricorrente, avuto riguardo, in particolare: - all'assoluta carenza di prova, che LO TI avrebbe senz'altro potuto fornire, a dispetto del decorso di un consistente torno di tempo, in ordine al versamento, in favore dei proprietari del fondo, di somme ulteriori rispetto a quelle corrisposte a PP ED oppure all'impiego di sue autonome risorse nell'effettuazione delle opere edilizie e strutturali realizzate a servizio di attività, si rammenta, riconducibili in via esclusiva al figlio;
- alla logica implausibilità della ricostruzione, non assistita da qualsivoglia riscontro di ordine documentale o dichiarativo, che vede LO TI destinare, a distanza di tredici anni dalla sua percezione, quanto incassato all'atto del pensionamento, all'acquisto di un bene, comunque, di valore notevolmente superiore;
- all'impossibilità di individuare un collegamento tra l'ambizioso investimento immobiliare e commerciale condotto da ST TI e l'erogazione dei finanziamenti indicati dal padre, il quale è, peraltro, rimasto silente in merito alla provenienza delle risorse utilizzate per adempiere all'obbligo di restituzione delle somme ricevute e dei relativi interessi;
- alla dimensione complessiva dell'investimento, che, tenuto conto dei manufatti via via realizzati, supera i 400.000 euro (cfr. il decreto impugnato, pagg. 10-11) e che appare incompatibile con la sopportazione dei relativi esborsi da parte di LO TI, il quale deduce di avere a tal fine impiegato appena 92.000 euro. Rebus sic stantibus, vanno considerate, da un canto, la pregnanza del dato relativo alla incontrastata signoria esercitata dal proposto sul bene e, dall'altro, la fragilità della diversa ricostruzione della vicenda suggerita dal ricorrente, sorretta solo dalla stipula, con la ED, della scrittura privata e dalla consegna degli assegni alla promittente venditrice e contraddetta dai significativi elementi di ordine sia storico che logico testé enucleati. 6 Dovendosi, dunque, escludere che il decreto impugnato sia affetto dalla dedotta carenza o apparenza di motivazione, deve inferirsi, conclusivamente, che certamente insussistenti sono le condizioni per attivare il potere censorio del giudice di legittimità, circoscritto, per espressa scelta del legislatore, nei limiti in precedenza indicati. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/01/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22299 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 24 settembre 2021, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma di quello con cui il Tribunale della stessa città, il 5 febbraio 2020, aveva applicato, per la durata di due anni, a ST TI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e disposto la confisca di beni e fabbricati nella sua disponibilità, ancorché intestati a terzi, ha rigettato, per carenza di attualità della pericolosità sociale, la proposta di applicazione della misura di prevenzione e personale e confermato, invece, il provvedimento ablatorio. 2. I menzionati provvedimenti sono stati resi nell'ambito del procedimento di prevenzione promosso nei confronti di ST TI, soggetto ritenuto portatore di pericolosità sociale qualificata in quanto appartenente, tra il 2005 ed il 2014, ad un clan di 'ndrangheta attivo nella città di Reggio Calabria e condannato, con sentenza irrevocabile, alla pena di sei anni di reclusione per il delitto di associazione mafiosa. Con specifico riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale — cui si riferisce, in via esclusiva, il ricorso per cassazione presentato dal terzo interessato LO TI — la Corte di appello ha ritenuto, in accordo con quanto già stabilito dal Tribunale, che il terreno sito, in Gallico, alla particella 1357, al pari dei fabbricati che su di esso insistono, rientri, benché catastalmente intestato a PP ED, TA FI e VI TO, nella disponibilità di ST TI, il quale li ha adibiti allo svolgimento sia dell'attività ippica promossa dall'associazione «Pony Club TI», a lui riconducibile, che dell'impresa individuale di autoricambi, pure gestita dal proposto. Ha, inoltre, stimato la sproporzione tra i redditi leciti conseguiti da ST TI lungo tutto il periodo interessato dalla pericolosità sociale qualificata, così come negli anni precedenti, e respinto l'obiezione sollevata da LO TI, padre di ST, secondo cui i beni de quibus agitur sarebbero pervenuti nella disponibilità del figlio grazie alla contribuzione economica del terzo, il quale avrebbe destinato all'investimento la complessiva somma, di origine lecita, di 92.000 euro. 3. LO TI propone, nella qualità di terzo interessato e con l'assistenza dell'avv. ST Priolo, ricorso per cassazione affidato a due motivi, coAluali lamenta, costantemente, violazione di legge, che saranno, di seguito, 2 enunciati, in ossequio al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo, deduce che la Corte di appello, nel fondare la decisione sul rilievo che egli non avrebbe dimostrato di avere destinato le risorse lecitamente prodotte all'acquisto dei beni della cui confisca si discute, avrebbe offerto un'errata interpretazione dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per di più imponendogli una vera e propria probatio diabolica. La Corte reggina, prosegue il ricorrente, avrebbe indebitamente trascurato che egli ha comprovato, con opportuni riscontri documentali, di avere consegnato,ad una dei titolari del fondo, assegni in pagamento di una parte, pari a 35.000 euro, del prezzo convenuto e di avere, a tal fine, utilizzato le somme percepite a titolo di TRF nel 1994 e, quindi, grazie al reiterato accesso — nel 2004, nel 2007 e, infine, nel 2012, epoca di completamento delle strutture realizzate sul terreno — al credito bancario. Tanto, a conferma dell'avere egli posto in essere in prima persona, e non quale longa manus del figlio, l'investimento economico, effettuato il quale ha, peraltro, provveduto a trascrivere a suo nome il diritto di superficie sull'area in questione. Eccepisce, ulteriormente, che il decorso, a partire dall'acquisto del terreno, di quasi tre lustri e la fungibilità del mezzo di pagamento concorrono a precludere, di fatto, la precisa indicazione dei versamenti effettuati per far fronte all'acquisto, restando, comunque, incontestata la disponibilità delle risorse economiche occorrenti, ciò che osta alla confisca di beni che, quantunque, di fatto, detenuti dal figlio, sono stati da lui comprati grazie ad una provvista di sicura origine lecita. Con il secondo motivo, LO TI ascrive alla Corte di appello di avere operato, ai suoi danni, una non consentita inversione dell'onere probatorio, applicando canoni ermeneutici che pertengono alla figura del proposto e non anche a quello del terzo interessato di buona fede, quale egli avrebbe dovuto essere considerato, e giungendo a ritenere la fittizietà dell'intestazione del bene in spregio alla previsione dell'art. 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. In via di premessa, occorre ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso — con scelta ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015 — soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegue, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365), che ricorre anche «quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01), mentre il travisamento della prova rileva solo qualora abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo totalmente erroneo (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01). In detta prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice ovvero risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato o, comunque, non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso. 3. Il decreto impugnato è esente dai vizi denunciati dal ricorrente. La Corte di appello — in adesione alla prospettazione già mutuata dal giudice di primo grado ed in replica alle doglianze articolate da LO TI con l'atto di impugnazione — ha preso le mosse (cfr. pagg. 24-28) dall'accertata, esclusiva ed incontestata (scrive il ricorrente, a pag. 8 del libello introduttivo del presente giudizio: «Se è vero che il proposto aveva la disponibilità del bene 4 confiscato ed è vero che mai la difesa ha negato tale circostanza») disponibilità, in capo al proposto ST TI, reale dominus dell'area intestata a PP ED, TA FI e VI TO. Rilevato, ulteriormente, che il terreno in questione è stato sottoposto a costosi lavori di trasformazione, comprensivi della realizzazione di edifici e strutture sportive posti al servizio dell'associazione e dell'impresa gestiti da ST TI, ha esaminato il coinvolgimento di LO TI nella vicenda acquisitiva del terreno e di quanto su di esso edificato e realizzato, giungendo alla conclusione che nell'occasione non ci si trova al cospetto di una fattispecie di intestazione fittizia ma, piuttosto, della appropriazione, di fatto, del bene da parte del prevenuto, agevolata dall'intervento del padre, volto a schermare — corrispondendo parte del prezzo ed interessandosi dell'accatastamento — la sua partecipazione all'operazione. La Corte di appello ha tratto, in proposito, argomento dalla costante sproporzione tra le entrate lecite di LO TI (oltre che, ovviamente, di quello del proposto, che non ha presentato ricorso per cassazione, e del suo nucleo familiare) e l'investimento, che, peraltro, è stato effettuato in periodo sicuramente ricompreso nel perimetro temporale della accertata pericolosità sociale qualificata. Dato atto della produzione di copia degli assegni consegnati, in parziale pagamento del prezzo di vendita, ad una dei titolari del bene, ha disatteso le obiezioni sollevate dal terzo interessato sul rilievo che la percezione, nel 1995, di 21.532,68 euro a titolo di trattamento di fine rapporto non giustifica una capacità di risparmio tale da consentire, nel 2008, l'acquisto del bene e che del tutto indimostrata appare la destinazione al medesimo scopo delle somme, per circa 50.000 euro complessivi, ricavate dai finanziamenti erogati in suo favore tra il 2004 ed il 2012. 4. A fronte di un apparato argomentativo esente da tangibili deficit razionali e coerente con le emergenze istruttorie, il ricorrente articola considerazioni critiche che non valgono a supportare la formulata denuncia di violazione di legge. Evoca impropriamente, per un verso, l'art. 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, disposizione che attiene ai casi di intestazione fittizia, non assimilabili a quello in esame, che ha visto LO TI versare, dopo avere sottoscritto, il 19 febbraio 2008, una scrittura privata mai seguita dalla stipulazione di formale contratto, una parte del prezzo pattuito con solo una dei comproprietari del fondo, che è rimasto intestato agli originari 5 titolari e che, mai formalmente entrato in proprietà di LO TI, è invece rimasto, per molti anni, nella piena disponibilità del figlio, il quale se ne è, di fatto, stabilmente impossessato, esercitando le facoltà ed i poteri tipici del proprietario, e lo ha trasformato ed impreziosito. Per quanto attiene, invece, alla attitudine delle circostanze esposte dal terzo — a carico del quale, è bene ricordare, non opera la presunzione di illecita acquisizione che investe, al contrario, la posizione del proposto — a dimostrare che egli sopportò realmente l'onere economico derivante dall'effettivo, e mai consacrato, trasferimento della proprietà, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello si rivela tetragono alle obiezioni del ricorrente, avuto riguardo, in particolare: - all'assoluta carenza di prova, che LO TI avrebbe senz'altro potuto fornire, a dispetto del decorso di un consistente torno di tempo, in ordine al versamento, in favore dei proprietari del fondo, di somme ulteriori rispetto a quelle corrisposte a PP ED oppure all'impiego di sue autonome risorse nell'effettuazione delle opere edilizie e strutturali realizzate a servizio di attività, si rammenta, riconducibili in via esclusiva al figlio;
- alla logica implausibilità della ricostruzione, non assistita da qualsivoglia riscontro di ordine documentale o dichiarativo, che vede LO TI destinare, a distanza di tredici anni dalla sua percezione, quanto incassato all'atto del pensionamento, all'acquisto di un bene, comunque, di valore notevolmente superiore;
- all'impossibilità di individuare un collegamento tra l'ambizioso investimento immobiliare e commerciale condotto da ST TI e l'erogazione dei finanziamenti indicati dal padre, il quale è, peraltro, rimasto silente in merito alla provenienza delle risorse utilizzate per adempiere all'obbligo di restituzione delle somme ricevute e dei relativi interessi;
- alla dimensione complessiva dell'investimento, che, tenuto conto dei manufatti via via realizzati, supera i 400.000 euro (cfr. il decreto impugnato, pagg. 10-11) e che appare incompatibile con la sopportazione dei relativi esborsi da parte di LO TI, il quale deduce di avere a tal fine impiegato appena 92.000 euro. Rebus sic stantibus, vanno considerate, da un canto, la pregnanza del dato relativo alla incontrastata signoria esercitata dal proposto sul bene e, dall'altro, la fragilità della diversa ricostruzione della vicenda suggerita dal ricorrente, sorretta solo dalla stipula, con la ED, della scrittura privata e dalla consegna degli assegni alla promittente venditrice e contraddetta dai significativi elementi di ordine sia storico che logico testé enucleati. 6 Dovendosi, dunque, escludere che il decreto impugnato sia affetto dalla dedotta carenza o apparenza di motivazione, deve inferirsi, conclusivamente, che certamente insussistenti sono le condizioni per attivare il potere censorio del giudice di legittimità, circoscritto, per espressa scelta del legislatore, nei limiti in precedenza indicati. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/01/2023.