Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 1
Nell'ipotesi di condanna del lavoratore a restituire al datore di lavoro importi retributivi indebitamente percepiti, dal relativo calcolo ben può essere esclusa la ritenuta di acconto eventualmente versata all'amministrazione finanziaria dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, potendo quest'ultimo richiederne il rimborso alla medesima amministrazione, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973.
Commentario • 1
- 1. RetribuzioneMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. LE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.T.M. AZIENDA TORINESE MOBILITÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO DURAZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1426/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 22/03/99 R.G.N. 1668/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. IC DE LUCA;
udito l'Avvocato VESCI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Torino confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 15 luglio 1997, appellata dall'Azienda torinese mobilità (ATM), che - per quel che ancora interessa - aveva incluso il compenso per lavoro straordinario prestato in modo continuativo, tra l'altro, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (istituito dalla l. n. 297 del 1982), dovuto dall'Azienda al proprio dipendente IC
GR.
Osservava, infatti, il giudice d'appello:
- "da una. valutazione globale del materiale probatorio in atti risulta che i compensi per lavoro straordinario sono connotati da sufficiente continuità";
- come tali, rientrano nella base di computo del trattamento di fine rapporto (TFR) a norma della contrattazione collettiva nazionale, alla quale spetta la "competenza esclusiva" in materia di TFR, appunto;
- ne' può derogare "in peius" ancorché si consideri accordo aziendale, il c.d. "Nuovo testo unico economico" del 12 marzo 1993, che, peraltro, ribadisce la "competenza" prospettata e, "per quanto concerne gli istituti di contrattazione nazionale", ne recepisce integralmente il contenuto (art. 10 e 24 del testo unico). Avverso la sentenza d'appello, l'Azienda soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L'intimato resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., 2120 c.c., come modificato dalla legge n. 297 del 1982, art. 5 ter d.l. n. 702 del 1978, conv. in l. n. 3 del 1979, 1 l. n. 270 del 1988) nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere incluso il compenso per lavoro straordinario, prestato in modo continuativo, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (istituito dalla l. n. 297 del 1982), sebbene ne fosse escluso, espressamente, dal "testo unico economico", che aveva formato oggetto di specifico accordo aziendale sottoscritto il 12 marzo 1993 dall'Azienda e dalle organizzazioni sindacali locali.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
1.2. Il principio di onnicomprensività della retribuzione - da porre a base nel calcolo del trattamento di fine rapporto (a norma del comma 2 dell'art. 2120 c.c., come novellato dalla legge n. 297 del 1982, istitutiva di quel trattamento) - include la retribuzione per il lavoro straordinario non occasionale, a meno che la contrattazione collettiva - la cui interpretazione, tuttavia, compete al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità se rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale ed immune da vizi logici - apporti deroga al principio, alla quale è legittimata, in modo chiaro ed univoco. (in tal senso vedi, per tutte, Cass. n. 4251/2001, 11815, 398/98 e, con specifico riferimento agli autoferrotranvieri, 5935/96, 2630/94, 413/94, 11 347/93). Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata - che ha incluso il compenso per lavoro straordinario continuativo (ben più che non occasionale) nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, all'esito dell'interpretazione, rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale ed immune da vizi logici, di tutta la contrattazione collettiva applicabile alla dedotta fattispecie - non merita le censure che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso.
Parimenti va rigettato, tuttavia, anche il secondo motivo.
2.1. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2033 c.c., 23 DPR n. 600 del 1973 e 38 DPR n. 602 del 1973) nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura, infatti, la sentenza impugnata per avere condannato lo stesso lavoratore a restituire quanto indebitamente percepito a titolo di quattordicesima mensilità - siccome richiesto dall'Azienda in via riconvenzionale - calcolandone tuttavia l'importo "al netto" della ritenuta d'acconto, sebbene questa fosse stata dall'Azienda versata all'amministrazione finanziaria (ai sensi dell'art. 23 DPR 600/73) per conto del dipendente - il quale, peraltro, ne aveva disposto computandola all'atto del conguaglio - senza essere legittimata a chiederne il rimborso.
Anche il motivo di ricorso in esame - come è già stato anticipato - dev'essere rigettato perché inammissibile - in quanto investe una statutizione non contenuta nella sentenza impugnata - e, comunque, palesemente infondato.
2.2. In caso di tributo pagato tramite sostituto d'imposta, la facoltà di presentare istanza di rimborso dell'indebito spetta (ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602) - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze 5927/2001, 1433, 9940/2000) - sia al sostituto che al sostituito. Coerentemente, il lavoratore può essere condannato a restituire quanto, indebitamente percepito dal datore di lavoro - "al netto" della ritenuta d'acconto, siccome lo riceve - potendo il sostituto d'imposta (quale, appunto, lo stesso datore di lavoro) - che ha versato all'amministrazione finanziaria, a titolo di ritenuta, l'imposta divenuta indebita come il suo presupposto (la mensilità di retribuzione sulla quale era stata versata, appunto) - richiederne il rimborso alla stessa amministrazione.
3. Il ricorso, pertanto, dev'essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 11.62, oltre euro 2.000 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2002