Sentenza 22 giugno 2016
Massime • 1
Spetta al P.M. che abbia omesso di notificare alla persona offesa l'avviso della richiesta di archiviazione dimostrare l'intempestività del ricorso per cassazione, proposto dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, qualora detta tardività non risulti dagli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2016, n. 45544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45544 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2016 |
Testo completo
45 5 44/ 1 6 le REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 889/2016 PIERO SAVANI -Presidente REGISTRO GENERALE N.5445/2016 SERGIO GORJAN ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI -Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR RI ER nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento c/ ON DO nato il [...] a [...] avverso il decreto del 26/09/2014 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Aldo Policastro, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. 1. Con decreto pronunciato il 26 settembre 2014 il Giudice per le indagini Preliminari presso il Catanzaro, su richiesta del P.M., ha disposto l'archiviazione nei confronti di AG DO in relazione al reato di cui all'art. 479 c.p. nel procedimento instaurato a seguito di querela sporta in data 10.2.2011 dalla sig.ra RE RI RE, la quale aveva richiesto espressamente di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione.
2. Con atto sottoscritto dal loro difensore ha proposto ricorso per cassazione la sig.ra RE, la quale ha dedotto la violazione degli artt. 408, 409 e 410, 127 comma 5° c.p.p., per essere il procedimento stato archiviato senza che della richiesta di archiviazione fosse stato dato avviso alla persona offesa, come formalmente richiesto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Emerge dall'esame degli atti processuali attività consentita a questa Corte quando viene dedotta la violazione di una norma processuale che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro, nonostante l'espressa richiesta formulata dalla persona offe-sa con l'istanza datata 19.2.2011 e depositata in data 20.7.2011 prot. N. 2059, non ha dato comunicazione alla medesima della richiesta di archiviazione presentata al Giudice delle Indagini Preliminari. Tale omesso avviso ha determinato la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso "de plano", il quale è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni, decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. (Sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014 - dep. 28/11/2014, P.O. in proc. c/ Ignoti, Rv. 261172) Dal momento che, nel caso di specie, non si evince dall'esame degli atti quando la ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, deve applicarsi il principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo cui spetta al P.M., che abbia omesso di notificare alla persona offesa l'avviso della richiesta di archiviazione, dedurre e dimostrare l'eventuale intempestività del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione proposto dalla persona offesa, il cui termine di proposizione decorre a far data dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del procedimento (Sez. 3, n. 24063 del 13/05/2010 - dep. 23/06/2010, P.O. in proc. L., Rv. 247795). Non avendo la pubblica accusa assolto tale onere probatorio, il ricorso, oltre che fondato, deve ritenersi tempestivo. Deve, dunque, annullarsi senza rinvio provvedimento impugnato nei termini di cui in dispositivo e disporsi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della 2 Repubblica di Catanzaro per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016 Il Presidente Il consigliere estensore dr. dr. Andrea Fidanzia Piero SAVANI Pinet PORTATA IN CANCELLERIA add 28 OTT 2016 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 3