Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3681 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' SEZIONE PRIMA0 3 6 8 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16946/99 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron.7737 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere 1238 Dott. MA ADAMO Consigliere Rep. Ud. 19/12/2000 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOCIETA' COOPERATIVA CARS a r.l. in liquidazione coatta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE amministrativa, in persona del Liquidatore, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO dal Sig....ILSOLE.240XE 3000 EMANUELE 154, presso l'avvocato IU DE CHIRICO, per diritti L. il_ 14 MARE2001E che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN FRANCO VIALE, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente CANCELLERIA
contro
IU RR di AB RR & C. Sas;
intimato 2000 avverso la sentenza n. 1148/99 del Tribunale di GENOVA, 2463 Sezione Fallimentare, depositata il 18/05/99; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Società Cooperativa C.A.R.S. a r.1., in liqui- dazione coatta amministrativa, creditrice di MA Fer- intimò a quest'ultimo (atto di precetto notificato il 12.09.1995) il pagamento della somma di lire 43.518.227 oltre accessori e procedette poi a pignora- mento, nelle forme dell'espropriazione presso terzi, dei crediti che il RR vantava nei confronti della S.a.s. EP RR di MA RR e & .. in qua- lità di socio della stessa. Mancata la dichiarazione del terzo, si procedette all'istruzione della causa, nella contumacia della 50- cietà. All'esito, il Pretore di Genova accertò l'obbligo del terzo pignorato di corrispondere al RR la somma di lire 59.297.158 a titolo di utili, secondo le risultanze del rendiconto relativo all'esercizio 1995, e rigettò l'eccezione di compensazione legale con il maggior credito della società verso il socio, propo- sta dallo stesso debitore, con la motivazione che 2 "detta compensazione si sarebbe verificata in tempo successivo al pignoramento, con conseguente inopponibi- lità ai sensi dell'art. 2917 c.c.". Il RR e la società RR e . proposero appello deducendo l'erroneità in diritto della sentenza sia per la ritenuta pignorabilità di un credito, del quale avrebbe dovuto, invece, ritenersi l'insussistenza al momento del pignoramento, sia per il mancato acco- glimento dell'eccezione di compensazione. Il Tribunale, giudice del gravame, con sentenza emessa il 18.05.1999, accolse il gravame stesso e, ri- formando la decisione del Pretore, dichiarò insussi- stente l'obbligo della società, terzo pignorato, di corrispondere al debitore MA RR la somma di lire 59.297.158 che, sulla base del rendiconto di eser- cizio, risultava spettante allo stesso а titolo di utili per l'esercizio 1995. Considerò il Tribunale: a) che a norma dell'art. 2262 C.C. il diritto agli utili, esigibile dopo l'approvazione del rendiconto, sorge nel primo giorno successivo al termine del periodo cui il rendiconto si riferisce, nel caso di specie non prima del 1°.1.1996, sicché prima di quella data tale diritto non esiste va, onde nessun credito per tale titolo, neppure con- dizionato Ӧ futuro, poteva essere oggetto di pignora- 3 mento alla data (2.11.1995) in cui esso era stato eseguito. b) che da ciò restava, conseguentemente, superata l'eccezione di compensazione, alla disamina della quale non doveva, dunque, procedersi, seppur l'infondatezza dell'eccezione discendeva da ciò che "I'operatività delle partite di dare-avere nell'ambito del rendiconto, conduce ad un saldo finale (nel caso di specie, in pareggio), senza possibilità, per costan- te giurisprudenza, di ritenere estinte per compensazio- ne le contrapposte obbligazioni". ي Avverso tale sentenza la Soc. Coop. CARS a r.
1. ha proposto ricorso. Gli intimati, MA RR e la Soc. RR in non hanno svolto attività difensiva di sorta. a. S., Motivi della decisione La ricorrente ha svolto due motivi di ricorso. Con il primo motivo ha denunciato la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2262 C.C. Deduce che il tribunale abbia confuso tra "esistenza di utili", da una parte, e "diritto di percepire utili", ovvero, "esigibilità degli utili" dall'altra, giacché sulla ba- se della norma suindicata avrebbe dovuto ritenersi, correttamente, che il rendiconto non svolge che una funzione semplicemente ricognitiva degli utili, i giornalmentequali si formano e vengono ad esistenza 4 in capo al socio. E nel caso di specie, il rendi- conto della S.a. s. RR aveva evidenziato, per l'anno 1995, un utile di lire 62.000.000 incondiziona- tamente divisibile tra i soci. Con il secondo motivo è denunciata la "violazione e falsa applicazione degli artt. 543, 552 e 553 c.p.c.". La ricorrente deduce, sul punto, che l'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui aveva ri- tenuto "mancante l'oggetto del pignoramento, ossia il credito del socio agli utili, neppur condizionato o fu- turo", si rendeva manifesta alla luce del principio di diritto (è richiamata la sentenza n. 9027 del 1987 di questa Corte) secondo il quale "l'esigibilità del cre- dito non è condizione della sua pignorabilità poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posi- zione giuridica attiva dell'esecutato, cosicché l'espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati, ma su- scettibili di una capacità satisfativa futura concreta- mente prospettabile nel momento dell'assegnazione. Con la conseguenza che ben può essere assegnato un credito ora per allora, quando un rapporto già esista e sia ta- le da creare una concreta aspettativa che la Somma do- 5 vuta per le relative prestazioni, diverrà esigibile, una volta verificatesi le condizioni rese note al terzo pignorato " Tutto ciò premesso, la ricorrente deduce che avendo il rendiconto in questione evidenziato un utile pari a lire 62.000.000 ed essendosi verificata, con l'approvazione del rendiconto stesso, la condizione le- gittimante il diritto alla percezione degli utili, ri- sultava del tutto legittimo il decreto del Pretore che aveva dichiarato l'obbligo della società RR e , 5 terzo pignorato, di corrispondere al debitore MA RR la somma di lire 59.297.158 dovuta a titolo di utili per l'anno 1995. La Corte osserva quanto segue. Le enunciazioni in diritto della ricorrente, nell'uno e nell'altro dei motivi di ricorso, sono in- dubbiamente fondate al punto tale da dimostrare l'erroneità della sentenza nell'affermazione decisiva che " al momento in cui il pignoramento veniva esegui- to il credito pignorato non esisteva, atteso che un di- ritto agli utili non esisteva prima dell'approvazione del rendiconto". Affermazione, invero, contrastante sia con il "concetto stesso dell'utile, quale 'incremento patrimoniale che si realizza attraverso e durante l'esercizio dell'attività economica in concreto svolta dalla società" sia con la definizione della corre- lativa posizione del socio in termini quanto meno di aspettativa di diritto in vista della sia pur eventuale esposizione, nel rendiconto, di utili ri- partibili, sia ancora con la stessa norma dell'art. 2270 c.C. che ammette l'esercizio, da parte del credi- tore del socio, di azioni esecutive e conservative de- stinate poi a realizzare una tutela concreta ed effet- tiva allorché, con l'approvazione del rendiconto, de- gli utili sarà stata accertata l'esistenza e l'entità. E tuttavia la sentenza ora impugnata è sorretta, nella sua finale dichiarazione di "insussistenza dell'obbligo della società in a.s. EP RR, ter- zo pignorato, di corrispondere al socio, debitore pi- gnorato, MA RR la somma di lire 59.297.158 dovuta a titolo di utili per l'esercizio 1995", da altra ed autonoma ratio decidendi (pag. 7 della sentenza: "per cui, anche sotto questo profilo, il credito pigno- rato è inesistente "). Ed invero, 1' inesistenza del credito pigno- rato è stata ritenuta anche sulla base del ri- lievo costituente, peraltro, uno specifico accerta- mento di fatto che il rendiconto della società in- cludeva partite di "dare" (l'ammontare degli utili) ed altre di "avere" (crediti della società verso il 7 socio), che "non era possibile escludere né ri- tenere fittizie", confluenti in un saldo finale di pareggio, onde non v'erano somme che a titolo di utile fossero da attribuire al socio RR. E sul punto nessuna censura ha svolto la ricor- rente. Da ciò consegue che il ricorso dev'essere di- chiarato inammissibile. E' principio di diritto consolidato, infatti, quel- lo secondo il quale " nel caso in cui la sentenza im- . S pugnata si fondi su più ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare ed a sorreggere la pronun- cia, l'omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure re- lative alle altre, sul riflesso che queste, divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata, non potrebbero mai condurre all'annullamento della senten- za" ( v. ex multis, le sentenze n. 10555 e n. 8785 del 1994 ). Non è luogo a pronuncia sulle spese perché gli in- timati non hanno svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso addì 19 dicembre 2000 nella camera di 8 consiglio della prima sezione civile della Corte di Buffete four Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walter Celentano IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Lone of Nu Nuzzo Maries Oggl, 14 MAR. 2001 मि IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 60000 310000 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 3.6.2011 delle Entrate di Roma 2 il 109T 125.11 serie 4 al n. 31282 versate € 172,10 apposta in calce alla copia autentica 4567 3079 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 8067 12.00 178, 10 9