Sentenza 6 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di indennità di fine rapporto, il confronto tra la disciplina legale e quella convenzionale, agli effetti previsti dall'art. 1419 cod. civ., impone la considerazione unitaria, nell'unico istituto dell'indennità stessa, di tutte le disposizioni che incidono sia sulla determinazione della base di calcolo sia sulla previsione delle varie maggiorazioni aggiuntive, dato che anche queste, sebbene collegate a specifiche previsioni di attribuzione, concorrono ugualmente a comporre quell'unica liquidazione alla quale deve contrapporsi la valutazione, parimenti unitaria, derivante dalla integrale applicazione della norma di legge. Tale principio è tuttavia applicabile solo se, all'esito dell'operazione di ermeneutica contrattuale, che deve compiere il giudice del merito, si giunga a qualificare la maggiorazione aggiuntiva come componente del trattamento di fine rapporto, mentre l'individuazione di un titolo diverso e autonomo conduce alla conseguenza che il datore di lavoro deve corrispondere sia il trattamento di fine rapporto (calcolato ai sensi di legge), che l'erogazione aggiuntiva, senza decurtazioni di sorta (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all'istituto delle quattro mensilità aggiuntive previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti elettrici dell'ENEL, aveva, con motivazione sufficientemente e logicamente argomentata, ritenuto che l'erogazione aggiuntiva corrisposta ai sensi dell'art. 43 del citato CCNL fosse istituto non ricollegato in via generale alla risoluzione del rapporto, ma collegato a casi particolari individuati dal medesimo art. 43, ed aveva in tali casi rinvenuto il titolo autonomo necessario per ricondurre l'erogazione stessa nell'ambito delle previsioni dell'art. 4, comma quinto, della legge n. 297 del 1982, che fa salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro aventi natura e funzioni diverse da quelle dell'indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate).
Commentari • 2
- 1. Lavoro, azione di mero accertamento, prescrizione, indennità di fine rapportoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2007
- 2. Quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore con valore di rinuncia o transazioneAccesso limitatoPierangela Dagna · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2002, n. 17418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17418 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENEL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANGIORGIO, giusta procura speciale atto notar LIVIO COLIZZI di ROMA del 2 marzo 2000, rep. n. 28261;
- ricorrente -
contro
SA BE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BERSANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3946/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 17/04/99 R.G.N. 540/98;
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Milano, il sig. BE ES, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'ENEL dal 1^ giugno 1959 al 29 febbraio 1996 e di aver sempre prestato lavoro straordinario, lamentava che l'ENEL non avesse computato nell'indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982 lo straordinario continuativo, chiedendo la condanna dell'Ente al pagamento delle differenze dovute. L'ENEL resisteva alla domanda eccependo, tra l'altro, di aver comunque corrisposto all'atto della cessazione del rapporto una somma integrativa rispetto al trattamento legale, corrispondente a 4 mensilità, complessivamente superiore a quanto richiesto dal ricorrente.
Il Pretore rigettava il ricorso ritenendo che il trattamento globale di cui aveva goduto il lavoratore, fosse più favorevole di quello legale e assorbiva la minore pretesa del ricorrente. Avverso la sentenza di primo grado il ES proponeva appello al Tribunale di Milano che lo accoglieva rilevando che la funzione delle quattro mensilità aggiuntive non si prospettava nella disciplina contrattuale come istituto di integrazione dell'indennità di anzianità, ma quale concreto incentivo all'esodo e come strumento volto ad agevolare il lavoratore in particolari situazioni del rapporto, sicché doveva escludersi la computabilità, quale trattamento di miglior favore per la cessazione del rapporto, delle quattro mensilità in questione.
Per la cassazione della sentenza impugnata l'ENEL propone ricorso fondandolo su un unico motivo.
Il sig. ES resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, 10 comma, 1363 e 1371 C.C. in relazione agli artt. 43 e 44 del CCCNL dei dipendenti elettrici dell'ENEL;
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 5 10 comma della legge 29 maggio 1982 n. 297; omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, l'ENEL censura la sentenza impugnata per non aver dato rilievo, nell'interpretare la norma contrattuale collettiva, alla comune intenzione delle parti stipulanti ne' all'interpretazione sistematica del complesso delle norme contrattuali ne' al criterio dell'equo contemperamento degli interessi delle parti, osservava in proposito che l'art. 43 del CCNL, che dispone in merito alla corresponsione delle quattro mensilità aggiuntive, considera un numero ed una pregnanza di casi talmente vasta da avere una applicazione praticamente generalizzata, essendo del tutto eccezionali e quindi di scarso peso ai fini della ricostruzione dell'istituto, le ipotesi per le quali l'erogazione non era prevista (licenziamento disciplinare, dimissioni precoci) e che il confronto tra la disciplina legale e quella convenzionale imponeva la considerazione unitaria, nell'unico istituto dell'indennità di fine rapporto, di tutte le disposizioni che incidono sia sulla determinazione della base di calcolo sia sulla previsione delle varie maggiorazioni aggiuntive, dato che anche queste, sebbene collegate a specifiche previsioni di attribuzione, concorrono ugualmente a comportare quell'unica liquidazione alla quale deve contrapporsi la valutazione, parimenti unitaria, derivante dalla integrale applicazione della norma di legge.
Sotto altro profilo l'ENEL denunzia la assoluta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata che si limita a richiamare una pronuncia di questa Corte di Cassazione.
Il ricorso è infondato.
In più occasioni la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in tema d'indennità di fine rapporto, il confronto tra la disciplina legale e quella convenzionale, agli effetti previsti dall'art. 1419 C.C., impone la considerazione unitaria - nell'unico istituto dell'indennità stessa - di tutte le disposizioni che incidono sia sulla determinazione della base di calcolo, sia sulla previsione delle varie maggiorazioni aggiuntive, dato che anche queste, sebbene collegate a specifiche previsioni di attribuzione, concorrono egualmente a comportare quell'unica liquidazione alla quale deve contrapporsi la valutazione, parimenti unitaria, derivante dall'integrale applicazione della norma di legge (Cass. 1^ febbraio 1994 n. 988; 7 maggio 1991 n. 5068). Ma ha avuto anche modo di precisare che l'anzidetto principio è applicabile soltanto se, all'esito dell'operazione di ermeneutica contrattuale che deve compiere il giudice del merito, si giunge a qualificare la maggiorazione aggiuntiva come componente del trattamento di fine rapporto, mentre l'individuazione di un titolo diverso e autonomo conduce alla conseguenza che il datore di lavoro deve corrispondere sia il trattamento di fine rapporto (calcolato ai sensi di legge) che l'erogazione aggiuntiva, senza decurtazioni di sorta (cfr. Cass. 4 giugno 1994 n. 5418; 1^ febbraio 1994 n. 988). In proposito è opportuno richiamare l'art. 4 comma 5, della legge 297/1982 il quale prevede che restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse da quelle dell'indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate. Con tale previsione il legislatore ha inteso precisare che gli aspetti inderogabili della disciplina sono attinenti solo al "titolo" del trattamento di fine rapporto, sussistendo la possibilità del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore, in occasione della cessazione del rapporto erogazioni aggiuntive, distinte dal trattamento di fine rapporto ed a diverso titolo, rispetto al quale si collocano a latere.
A quest'ultima conclusione è giunto il Tribunale di Milano - con giudizio non sindacabile in sede di legittimità perché, pur nella sua sinteticità, è correttamente motivato ed immune da errori di diritto - allorché afferma che l'indennità aggiuntiva corrisposta al ricorrente ai sensi dell'art. 43 del contratto collettivo non era istituto ricollegato in via generale alla risoluzione del rapporto con i dipendenti dell'ENEL, ma alle particolari condizioni previste nel numero 9 del suddetto articolo - ricollegabili, nel caso in esame, alle dimissioni del lavoratore - e proprio per la loro specificità non potevano essere prese in considerazione come trattamento di miglior favore.
Esaminando la disciplina contrattuale, il Tribunale ha rilevato che la funzione delle 4 mensilità aggiuntive non si prospettava come integrativa dell'indennità di anzianità ma nelle varie ipotesi come concreto incentivo all'esodo e come strumento volto ad agevolare il lavoratore in particolari condizioni del rapporto (lavoratori che cessando per limiti di età non avrebbero avuto diritto, secondo le disposizioni contrattuali, all'indennità di preavviso ed altre situazioni poi venute meno). Il Tribunale ha quindi rilevato che si trattava di un beneficio non riguardante in generale tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto ma che esso era ricollegato, in base a specifiche funzioni a casi particolari: individuando così il titolo autonomo necessario per ricondurre l'erogazione aggiuntive nell'ambito delle previsioni del menzionato comma 5 dell'art. 4 L. 297/82. D'altra parte l'ente ricorrente, sostenendo che il Tribunale
aveva interpretato la norma contrattuale senza dare rilievo alla comune intenzione delle parti stipulanti ne' all'interpretazione sistematica del complesso delle norme contrattuali ha richiamato l'art. 44 del contratto collettivo di cui, peraltro non è stato riportato il testo nel ricorso, venendo così meno al principio di autosufficienza del ricorso stesso che consente al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione delle doglianze e di verificare se esse sono decisive ai fini della soluzione della controversia, senza dover ricorrere al contenuto degli altri atti del processo. Riguardo al richiamo alla "dichiarazione a verbale", la stessa si limita a dettare il criterio di calcolo dell'erogazione aggiuntiva e non è logicamente suscettibile di influenzare il giudizio circa l'esistenza del titolo autonomo.
Nè sussistono vizi della motivazione, perché la decisione è sufficientemente e logicamente argomentata con la considerazione che l'intenzione delle parti era stata di assicurare l'erogazione aggiuntiva soltanto in funzione della particolare situazione, prevista dalla norma contrattuale, in cui si trovavano i dipendenti. A tal proposito l'osservazione che l'erogazione interessava la gran parte del personale dell'Enel non ha rilevanza trattandosi pur sempre di una norma che non riguardava la generalità dei dipendenti e dalla quale erano esclusi non soltanto i lavoratori licenziati ma anche tutti i dimissionari che non avevano raggiunto una anzianità contributiva di almeno trentacinque anni o i sessanta anni di età (55 se donne) indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata, per i quali non può certo parlarsi di ipotesi eccezionali. Il ricorso deve quindi essere rigettato con condanna dell'ENEL soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'ENEL al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 23,00 oltre euro 1.500 per onorario.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2002