Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/06/2002, n. 7981
CASS
Sentenza 3 giugno 2002

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Le controversie promosse da ex dipendenti in quiescenza nei confronti di enti pubblici eroganti un trattamento integrativo in aggiunta alla pensione (come avviene, per es., per i dipendenti dell'INPS e dell'INAIL), che abbiano per oggetto la riliquidazione di tale trattamento integrativo con l'inclusione nello stesso di competenze retributive non conteggiate, sono devolute alla giurisdizione non della Corte dei Conti (non essendo in discussione un rapporto di previdenziale diverso da quello di lavoro), ma a quella del giudice che è designato dalla legge a conoscere le controversie relative al rapporto di pubblico impiego (quindi, a quella del giudice amministrativo per periodi antecedenti al 30 giugno 1998 - art. 45, comma diciassettesimo, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), essendo le stesse relative a prestazioni che, in quanto corrisposte da un fondo costituito dal medesimo ente pubblico (datore di lavoro) per mezzo dell'accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, ineriscono strettamente al pregresso rapporto di pubblico impiego.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/06/2002, n. 7981
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7981
    Data del deposito : 3 giugno 2002

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