Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7591 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 7 5 9 1 /0 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Dott. Giovanni PRESTIPINO R.G. 21 2/01 Cron. 16732Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 10/12/02 Dott. Pasquale PICONE Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE NT, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE VOLPE, rappresentato e difeso dall'avvocato VIRGILIO DI LONARDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SIL TRE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE SANZIO 5, presso lo studio dell'avvocato MARGHERITA VENETUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSA 2002 ANNA CUTOLO, giusta delega in atti, e da ultimo 5343 -1- Lau d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente avverso la sentenza n. 215/01 del Tribunale di MELFI, depositata il 20/06/01 - R.G.N. 456/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Lucianoudienza del 10/12/02 dal VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso depositato il 4 agosto 2000 la soc. Sil Tre s.r.l. proponeva opposizione avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Melfi nei confronti dell'ex dipendente, sig. IO IE, avverso il precetto da costui intimatole il 2 agosto 2000 per la somma di £.137.175.277 in ordine a sentenza 19 aprile 2000 dello stesso giudice del lavoro che la aveva condannata a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a pagargli le retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre accessori e spese. Con sentenza in data 23 maggio /20 giugno 2001, il giudice adito dichiarava inefficace il precetto rilevando che l'eccezione concernente la necessità di detrarre dal risarcimento l' 'aliunde perceptum' doveva essere disattesa perché attinente al merito della controversia e non proponibile al giudice dell'opposizione a precetto;
- fondata era invece l'eccezione di illiquidità del credito in quanto dalla condanna al versamento [...] della retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione e, ancora, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo>> non erano evincibili, neppure dal corpo della sentenza che si pretendeva costituire il titolo esecutivo, l'ammontare della somma dovuta né i parametri da adottare per il calcolo di essa;
nel precetto il creditore aveva genericamente indicato in £.104.366.210 l'importo delle retribuzioni globali maturate dal licenziamento fino al giugno 2000, il trattamento di fine rapporto, gli interessi e la rivalutazione (senza 2173201.doc 3 specificazione delle singole voci di credito) e in £.29.287.800 la somma dovuta per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità. Per la cassazione di questa sentenza ricorre IO IE con unico motivo. Resiste con controricorso la Società. MOTIVI DELLA DECISIONE. Denunciando contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.)>>, il ricorrente contesta il giudizio del Tribunale circa la illiquidità del credito, risultante dal titolo esecutivo giudiziale, in quando, come nel caso di specie, alla determinazione del credito si sarebbe potuti pervenire per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi risultanti anche dai dati assunti dal giudice come certi ed oggettivamente già determinati e pertanto già acquisiti al processo. Nel corso del giudizio, il lavoratore aveva assolto all'onere probatorio circa l'ammontare della retribuzione, avendo prodotto la busta paga e il c.c.n.l. di riferimento: da una attenta lettura della sentenza sarebbe risultato che tali dati erano stati acquisiti. Nel giudizio di opposizione, il lavoratore aveva depositato il prospetto analitico delle singole voci costituenti la retribuzione globale di fatto ed esplicitato il calcolo numerico svolto sulla base di quanto disposto nella sentenza di primo grado. Ingiustificata era la condanna alle spese del lavoratore. Il ricorso è inammissibile. じ 42173201.doc Indubbiamente, nel caso in esame, si verte in materia di opposizione all'esecuzione. Come è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' ''an' dell'azione esecutiva (in particolare quando risulti contestata l'esistenza o la validità del titolo), la opposizione agli atti esecutivi attiene al 'quomodo' del procedimento, investendo la legittimità dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero di tutti i successivi atti esecutivi (cfr. Cass. 20 gennaio 1999, n.485; 23 luglio 1997, n.6871; 19 giugno 1993, n.6845; 28 gennaio 1987, n.801; 29 luglio 1986, n.4848). Nel caso in esame, essendo in contestazione l'idoneità della pronuncia giudiziale a individuare un credito liquido e quindi a costituire titolo esecutivo, non contestandosi, per contro, la mera regolarità formale del titolo in forza del quale è stato intimato il precetto o di quest'ultimo atto, non v'è dubbio che l'opposizione proposta non concerne gli atti del procedimento, ma il diritto stesso ad agire in executivis' e deve, quindi, qualificarsi come opposizione all'esecuzione, ai sensi degli artt.615 e seg. c.p.c.. Ne consegue che la sentenza sull'opposizione all'esecuzione resa in primo grado dal Tribunale sarebbe stata appellabile, secondo i principi generali del processo civile in materia di impugnazioni, e non immediatamente ricorribile per cassazione, come è disposto, invece, dall'art.618, comma secondo, c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost., per la sentenza resa in primo grado su opposizione agli atti esecutivi. i V 2173201.doc 5 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Le spese di questo giudizio debbono far carico al ricorrente per il principio della soccombenza (art.385 c.p.c.). P. T. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese in € 10,00, oltre a €.1.300,00# per onorario. Così deciso in Roma, addì 10 dicembre 2002. AL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORĘ. Vinyl Lavalle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1.5 MAG, 2003 PREMAR CANCELLIERE 2173201.doc