Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (art. 24 legge 8 novembre 2000, n. 328), in quanto tale sussidio, destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana, non rientra nella nozione di reddito di cui all'art. 3 co. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217.
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Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato? Il patrocinio a spese dello Stato (c.d. "gratuito patrocinio") serve per garantire la difesa in giudizio a chi ha un basso reddito e non può sostenere le spese del processo. Esso consente di farsi assistere e rappresentare da un avvocato senza dover pagare le spese legali e le altre spese processuali. Tali spese, infatti, vengono pagate dallo Stato o esentate con la prenotazione a debito. Per ottenere questo beneficio è necessario presentare una domanda all'Autorità competente, la quale deciderà se ammettere o meno il richiedente in base ai suoi requisiti reddituali. Quali requisiti sono richiesti? Il patrocinio a spese dello Stato può essere …
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Sez. IV Ud. 24 novembre 2021 (dep. 17 dicembre 2021) n. 46159 L'ISEE è un criterio non valido per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il D.P.R. n. 115 del 2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata; pertanto, l'omessa indicazione di redditi non presenti nell'ISEE può condurre alla commissione del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, oltre che, in caso di sforamento dei limiti per l'ammissione, alla revoca del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione allo Stato delle somme ingiustamente percepite. (massima non ufficiale). 1. Il caso. 2. L'individuazione …
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Indennità di accompagnamento a favore degli invalidi è esclusa dalla nozione di reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76: non si tratta infatti di "redditi" in senso proprio quanto piuttosto un'erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone impegnate nell'assistenza all'invalido ovvero di un sussidio destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire all'invalido condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Il discrimine tra entrate patrimoniali rilevanti ovvero non rilevanti nell'accezione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, sta non già …
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L'indennità di accompagnamento ha natura di sussidio e non rientra nella nozione di reddito contemplata per valutare l' ammissione al gratuito patrocinio Si era visto negare l' ammissione al gratuito patrocinio dello Stato. Il ricorso presentato dall'indagato contro tale diniego era stato respinto dal Giudice per le indagini preliminari. L'uomo si era quindi rivolto alla Suprema Corte di Cassazione. Tra le sue doglianze, lamentava la violazione di legge da parte del Giudice nel considerare valutabile ai fini della determinazione del reddito l'indennità di accompagnamento. L'art. 76, comma 3 , d.P.R. n. 115/2002, impone di tener conto, per la determinazione dei limiti di reddito, anche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 31591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31591 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 01/07/2002
1. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 936
3. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFREDO M. LOMBARDI - Consigliere - N. 42209/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL Anna, n a Polla il 13.7.1961, res. in Battipaglia via P. Manfredi, avverso l'ordinanza in data 25.6.2001 del Tribunale di Salerno, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall'istante avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale, in data 31.10.2000, che ha respinto la richiesta della predetta GL di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti la sentenza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha rigettato il ricorso proposto dalla GL avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale che aveva respinto la richiesta, formulata dalla predetta, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'ordinanza, condividendo l'interpretazione del G.I.P., ha affermato che, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della L. n. 217/90 e successive modificazioni, concorrono a formare la base di calcolo, rilevante ai fini della disposizione citata, anche le fonti di reddito che sfuggono all'imponibile IRPEF, quali, nella loro interezza, le pensioni di invalidità percepite dalla GL e dal coniuge della medesima.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'istante, che lo denuncia per violazione ed errata interpretazione del citato art. 3 della L. n. 217/90, osservando che erroneamente i giudici di merito hanno tenuto conto dell'indennità di accompagnamento percepita dalla GL e dal coniuge, ai fini del calcolo del reddito della prima, in quanto la predetta indennità costituisce una prestazione del tutto peculiare, che non è in alcun modo computabile agli effetti della determinazione del reddito del richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorso è fondato.
L'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato in favore dei soggetti affetti da invalidità totale, che risultino non autosufficienti, già prevista dall'art. 1 della L. 11.2.1980 n. 18 ed attualmente dall'art. 24 della L.
8.11.2000 n. 328 e successive disposizioni di attuazione, non rientra in alcuna delle categorie di reddito prevista dall'art. 6 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, ne' è concettualmente assimilabile alle fonti di entrata previste dalla disposizione citata, trattandosi di un sussidio erogato dallo Stato, che non determina affatto un incremento patrimoniale del beneficiario dello stesso.
Esso è, infatti, destinato, come più volte evidenziato sia dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. lav. 18.2.1987 n. 1780; 5.6.1991 n. 6383; 27.4.1992 n. 5003) che dalle quella delle giurisdizioni contabile (Corte dei Conti, sez. 3^, 31.3.1994 n. 71141; 12.8.1992 n. 68357) ed amministrativa (T.A.R. Trento 27.5.1993 n. 179), a far fronte agli impegni di spesa indispensabili per porre il disabile in grado di soddisfare, in qualche misura, le esigenze di accompagnamento e di assistenza che la predetta condizione necessariamente comporta, consentendo a tale soggetto condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana. Pertanto, ai fini della determinazione dei limiti di reddito previsti dall'art. 3, comma primo, della L. n. 217/90 e successive modificazioni, non può tenersi conto degli importi percepiti a titolo di indennità di accompagnamento, non rientrando tali indennità nella nozione di reddito, agli effetti previsti dal terzo comma del medesimo articolo.
Peraltro, si deve rilevare, che, sia pure in relazione ad una diversa ipotesi, ma con evidenti analogie con quella in esame, questa Corte aveva già affermato che nel computo dei redditi da calcolarsi, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, non possono farsi rientrare le somme corrispondenti a detrazioni degli obblighi deducibili (nella specie assegni periodici corrisposti al coniuge), ai sensi dell'art. 10 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, trattandosi di somme che il soggetto è tenuto ad erogare per obbligo di legge (sez. 6^, 199700728, Armas M, riv. 208110).
Orbene, poiché la ordinanza impugnata non ha precisato l'ammontare delle somme percepite dalla ricorrente e dal coniuge della medesima a titolo di indennità di accompagnamento, detraendole dal calcolo del reddito computabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n.217/90, tale provvedimento deve essere annullato con rinvio al medesimo Tribunale per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 luglio 2002. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2002