Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/01/2002, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO007.08/02 LA CORTE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Primo Presidente f.f. Dott. Francesco AMIRANTE R.G. N. 16437/00 -Presidente di sezione Dott. Vincenzo CARBONE Cron.1781 Rep. 219 CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Dott. Francesco Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Ud. 27/09/01 Dott. Paolo - Consigliere VITTORIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Ernesto LUPO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Consigliere Dott. Roberto PREDEN IL SOLE 24 ORE dal Sig.
1.55 Consigliere Dott. Michele VARRONE per diritti 2 2 GEN. 2002 VITRONE © Consigliere Dott. Ugo IL ER ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA CASSAZIONE UFFICIO CONZ SENTENZA Richiesta coje studi dal Sig. AGS sul ricorso proposto da: per diritti 455 AYAKS JOINT STOCK COMPANY, in persona del legale IL ER rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata €1,55 L3000 in ROMA, VIA S. MERCADANTE 32, presso lo studio degli CANCELLERIA avvocati VALERIO DI GRAVIO, CARMELO ALESSIO, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato ALDO OH676654 FRIGNANI, giusta procura speciale del Notaio dott. DH676655 Josè Ventura Nieto depositata in data 16 2001 Valencia, 425 agosto 2000, in atti;
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- ricorrente -
contro
AEROFLOT RUSSIAN INTERNATIONAL AIRLINES - JOINT STOCK COMPANY, SOCIETA' DI DIRITTO RUSSO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUERRERI, FRANCESCO CANEPA, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 616/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 06/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
uditi gli Avvocati Carmelo ALESSIO, Francesco CANEPA, Giuseppe GUERRERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso. -2- a SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 22 marzo 1997 la società AY Joint Stock Company, con sede in Russia nella città di Mosca, convenne, davanti al Tribunale di Torino, la società FL Russian International Airlines Joint Stock Company, anch'essa con sede in Mosca, per la condanna al risarcimento del danno patrimo= niale, che assumeva di avere subito per la precipitazione, nei pressi dell'aeroporto Caselle, di un proprio aereo Antonov, causata da colpa dei piloti della convenuta, dalla quale l'aereo era utilizzato in base a un accordo da essa istante con la mede-= sima concluso. Quest'ultima, costituitasi in giudizio, eccepì pregiudizialmente il difetto di giuri- sdizione del Giudice italiano, affermando che la causa era di competenza dell'Au= torità giudiziaria russa perché, avendo l'attrice preteso il risarcimento del danno per violazione dell'accordo con essa concluso, era applicabile - in base all'art.3 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, richiamato dall'art.57 della legge 31 maggio 1995 n.218, per il quale l'obbligazione contrattuale è regolata dalla leg- ge scelta dalle parti - l'art.9 di tale accordo, secondo cui tutte le controversie tra le parti dovevano risolversi "in conformità della legislazione vigente nello Stato 0 russo". Il Tribunale, con sentenza del 22 aprile 1999, in accoglimento di tale eccezione, dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice italiano. La soccombente propose impugnazione, sostenendo che la giurisdizione appartene- va all'Autorità giudiziaria italiana, sia perché con la citazione introduttiva del pro= 1. 0 cesso aveva domandato la condanna della convenuta al risarcimento del danno per responsabilità estracontrattuale, ai sensi dell'art.2049 del codice civile, e per l'art.5 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva in Italia con + la legge 21 giugno 1971 n.804, 305), richiamato dal 2° comma dell'art.3 della legge n.218 del 1995, "in materia di delitti o quasi delitti", il convenuto può essere citato davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;
sia perché la "FL" aveva una residenza secondaria in Italia e, per il primo comma dello stesso art.3,"la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia". La società FL si oppose all'accoglimento del gravame e la Corte d'appello di ⚫ Torino, con sentenza del 6 aprile 2000, ha confermato la decisione di primo grado. a In particolare ha ritenuto che: a)- il comportamento della convenuta, dal quale era derivato l'evento dannoso, con' sentiva all'appellante di chiedere il risarcimento del danno, sia per illecito estracon' trattuale, sia per inadempimento dell'accordo concluso tra le due società; b)- il ristoro del pregiudizio economico era stato preteso dalla AY soltanto a tito= lo di responsabilità contrattuale, essendosi l'evento dannoso verificato nell'esecuzio= ne della prestazione (utilizzazione dell'aereo) oggetto dell'accordo del 28 settembre 1995; c) comunque, con la clausola n.9 di tale accordo, le parti avevano stabilito che le eventuali controversie tra loro insorte, si sarebbero dovute risolvere "in conformità della legislazione vigente in Russia", e la parola legislazione era interpretabile in 2 senso lato, comprensivo non solo delle norme sostanziali, ma anche di quelle proces- suali, in assenza di una inequivoca contraria volontà dei contraenti. La società AY ha proposto ricorso per cassazione con due motivi., La società Aerofol resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziandosi la violazione dell'art.5 del codice di procedura 4 civile in relazione all'art.360 n.3 dello stesso codice, si sostiene che la Corte d'ap- pello è incorsa in errore nel dichiarare con la sua sentenza la giurisdizione dell'Auto- rità giudiziaria russa e non del Giudice italiano, in quanto l'azione promossa, ai sensi dell'art.2049 cod.civ. dalla società AY, era di natura estracontrattuale e, quindi, in base alla domanda (art.5 cod. proc.cv.) avrebbe dovuto applicare i due primi commi dell'art.3 della legge n.218 del 1995, secondo i quali (1°comma) la giurisdizione ap= tiene al giudice del luogo nel quale una delle parti ha la propria residenza (la società Aerofolt aveva a Torino una sede secondaria), e, in materia di illeciti estracontrattuali (comma 2°), al giudice del luogo nel quale è avvenuto l'evento dannoso (nella specie: Torino). Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione (art.360 n.5 cod.proc.civ.), adducendosi che la Corte d'Appello ha di- 3. chiarato inammissibile l'azione estracontrattuale di risarcimento del danno promossa dalla società AY, dopo avere affermato che un unico fatto lesivo (nella specie: di= struzione dell'aereomobile) può configurare sia un inadempimento contrattuale sia un illecito estracontrattuale, e che, quindi, il danneggiato può sempre avvalersi della azione estracontrattuale, basata sul principio del neminem laedere. Si soggiunge che anche se l'AY avesse promosso una domanda di natura contrat' ⚫le, si sarebbe dovuta dichiarare la giurisdizione del Giudice italiano, ai sensi dell'art.3 9 I comma della legge n.218 del 1995, e dell'art.5 della Convenzione di Bruxelles dello anno 1968, il quale al suo primo comma stabilisce che: "Il convenuto, in materia con- trattuale, può essere citato davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita";e che non può aderirsi all'eccezione della con- venuta, secondo cui la giurisdizione italiana sarebbe stata derogata a favore di quella russa, come consentito dall'art.4 n.2 della legge n.218 del 1995, in quanto, in base ai normali canoni interpretativi, la clausola che, come quella dell'accordo concluso tra le due società, prevede la risoluzione delle controversie in conformità della vigente legi- slazione straniera, è riferibile alla sola legge sostanziale dello Stato estero. Il ricorso è fondato. Dall'esame dell'atto introduttivo del processo risulta che la società ricorrente, contra= riamente a quel che ha affermato la Corte d'appello, propose contro la convenuta una domanda di risarcimento del danno di natura estracontrattuale, avendo chiesto il risto- ro del pregiudizio economico subito dall'incidente aereo, con espresso riferimento al' 4. l'art. 2049 del codice civile (responsabilità dei padroni e dei committenti), il che è confermato dall'omesso deposito dell'accordo concluso tra le due società, non indica- cato nell'elenco dei documenti prodotti in giudizio con la citazione, e che sarebbe stato, invece, necessario esibire per la valutazione della domanda risarcitoria se basa- ta sul rapporto contrattuale. ま Essendo stata promossa l'azione estracontrattuale da fatto illecito, deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice italiano, ma in base non al primo comma dell'art.3 della legge 31 maggio 1995 n. 218 ("La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia,o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi un cui è prevista dalla legge"), per l'applicazione del quale mancano i presupposti, non risul' tando che la convenuta abbia una residenza secondaria in Italia come affermato. inve- ce, dall'attrice, bensì ai sensi del secondo comma ("La giurisdizione sussiste in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II° della Convenzione concernente la $ competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commer- ciale e protocollo firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 27 giugno 1971 n.804 e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la com= petenza per territorio"), il quale richiama la sezione seconda del titolo secondo della 5. Convenzione di Bruxelles, il cui art.5, comma 3°, prescrive che: "In materia di delitti o quasi delitti, il convenuto può essere citato davanti al giudice del luogo in cui lo l'evento dannoso è avvenuto". Ed, infatti, è proprio ai sensi di tale norma che la socie- tà AY convenne la società FL davanti al Tribunale di Torino, giudice italiano nelcui circondario si era verificato l'evento dannoso. Pertanto, deve accogliersi il ricorso, cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa al Tribunale di Torino che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. T. M. la Corte di cassazione, a sezioni unite, accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del Giudice italiano, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Torino. Roma 27 settembre 2001. Provas create Il consigliere estensore. Il presidente. (dott.F.Amirante) (dott.A. Vella) 109T 128,11 456T 20,66 IL ER TOT. 149,77 Co usifate in Cancelleria 22 GEN. 2002 CANCELLERS тын 5 7 6 0 2