Sentenza 23 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
AULA "B" IN 0 42 63 / 0 1 oggetto OPOLO ITALIA LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. EP IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N.16555/99 Dott. Francesco Ant. MAIORANO Consigliere Consigliere Cron. 3103 Dott. Guido VIDIRI Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.12.02.2001 da LE I RO rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro Acclavio, con il quale n. 24, elett.te domicilia in Roma, via Livio Andronico, presso lo studio dell'avv. Prof. Emilio Romagnoli, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
BANCA POPOLARE D I MILANO Soc. Coop. a r.l., quale incorporante la Banca Popolare 418 di Apricena, in persona del Presidente e legale rapp.te 1 p dott. Paolo Bassi, rapp.to e difeso dagli avv.ti Lucio Ippolito, del Foro di Foggia, e Guido Conti, presso il quale TI elett.te domicilia in Roma, via Gramsci, n. 20, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Foggia n. 00380/99 del 22.04/07.06.1999, R.G. n. 02965/97, notificata il 29 giugno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Maria Teresa Loiacono, in virtù di delega dell'avv. Gennaro Acclavio, per EL OR, e Lucio Ippolito per la Banca Popolare di Milano. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. EP Mapoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 0074/97 dell'11 maggio 31 luglio- 1997 il Pretore di Foggia, sez. distaccata di Trinitapoli, rigettava la domanda proposta da OR EG contro la Banca Popolare di Apricena, poi incorporata dalla Banca Popolare di Milano, soc. coop. a r.1. (in appresso Banca), quest'ultima costituitasi in luogo della prima Banca in corso del giudizio di primo grado, diretta al 2 riconoscimento della nullità e illegittimità e comunque la inefficacia del licenziamento intimatogli il 09 maggio 1985 perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo, con tutte le conseguenze di cui agli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970, e risarcimento danni patrimoniale e non. Il Tribunale di Foggia rigettava l'appello del EG;
spese del secondo grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: oltre il riconoscimento da parte del EG di aver falsificato una distinta dalla quale aveva fatto apparire di aver consegnato cinque effetti cambiari all'Ufficiale Giudiziario della Pretura, dalla documentazione agli atti e dalla istruttoria pretorile era risultato, ed era stato anche ammesso dal dipendente, che il EG si era appropriato di due assegni per l'importo di lire 19.600.000, dei quali aveva omesso di compilare la distinta, emessi dal cliente IO TI, depositati da quest'ultimo in Banca a copertura di ricevute bancarie ed effetti a carico della propria ditta, e che lo stesso EG aveva consegnato all'Ufficiale Giudiziario a parziale copertura dei titoli di cui alla distinta falsa, cosìinesistenti - comportandosi per giustificare l'ammanco rilevato dagli ispettori in sede di prima ispezione;
lo stesso EG 3 aveva ammesso l'ammanco, di cui aveva assunto la copertura con impari sacrificio economico" con versamenti anche " successivi alla seconda ispezione, donde la consapevolezza della effettività di esso, sicché l'affermazione che non si erano in concreto verificati ammanchi in danno della Banca non aveva riscontro agli atti;
tali comportamenti, alcuni costituenti reato e comunque contestati con comunicazione del 10 aprile 1985, erano di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario, sicché doveva escludere ogni sproporzione nel provvedimento di licenziamento adottato. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il EG con unico, articolato, motivo di censura. La Banca Popolare di Milano SOC. coop. a r.l. si è con controricorso, illustrato anche dacostituita successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso EG OR denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 C.C., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti: il Tribunale aveva omesso di considerare che il EG aveva ammesso la falsificazione della distinta fin dalla mattina della seconda ispezione, giustificandola con il tentativo di p 4 prendere tempo per la ricerca dell'errore che evidenziasse dell'ammanco, e che la Banca non aveval'inesistenza contestato al cassiere l'appropriazione dei due assegni di IO, né lo aveva licenziato per tale motivo;
dunque il Tribunale, ponendo licenziamento la a base del falsificazione della distinta, era andato oltre l'effettivo addebito mossogli, e cioè la esistenza degli ammanchi, e non aveva valutato l'intero comportamento sotto il profilo soggettivo (motivi e intensità dell'elemento intenzionale); d'altronde, che fosse necessario prendere tempo era dimostrato dal fatto che dopo due anni, da parte di ben tre consulenti, gli ammanchi non erano stati nemmeno riscontrati nella loro realtà storica;
di fatto, l'accertamento degli effetti mancanti poteva benissimo essere compiuta in pochi giorni con la verifica delle contabili della sede di lavoro, e la stessa omessa contabilizzazione della somma di lire tre milioni nella operazione di tal NN EP era irrilevante, perché lo stesso NO aveva ammesso di sussisteva l'appropriazione aver ricevuto la somma;
non degli assegni del IO, che, peraltro, dovevano essere tre e non due, perché le corrispondenti ricevute bancarie erano state tutte pagate con ulteriori assegni del IO, i cui importi sommati erano finanche superiori a quello delle ricevute;
le affermazioni del 5 giudice di appello sugli ammanchi non risultavano documentate, né in sentenza se ne dava spiegazione alcuna;
la consulenza di ufficio aveva, non solo, accertato la inesistenza degli ammanchi, ma la esistenza di una confusa contabilità bancaria, inidonea ad evidenziare con certezza pretese deficienze di cassa, mentre la consulenza di parte aveva accertato una assoluta confusione contabile;
la mancanza di chiarezza della consulenza di ufficio sugli ammanchi dipendeva dal comportamento aziendale nella indebita indagine sugli stessi, e dal fatto che comunque, benché non provati dalla Banca, erano stati riconosciuti, sotto la minaccia di licenziamento, dal EG, che aveva anche provveduto a ripianarne l'importo; la stessa ricostruzione contabile era evidentemente errata, tenuto conto della diversa, e non di poco, indicazione degli ammanchi nelle varie consulenze contabili, nel senso che alcuni di essi non trovavano riscontro nei titoli negoziati ed altri si riferivano a titoli negoziati in periodo diverso da quello interessato dal corrispondente ammanco e/o non ancora scaduti;
conclusivamente, gli ammanchi non erano mai esistiti, e la falsificazione della distinta, espressamente giustificata dall'incombenza del pericolo di licenziamento, privava il provvedimento espulsivo di ogni causale. 9 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Va preliminarmente rilevato che in nessuna parte degli atti alla lettura di questa Corte (sentenza impugnata, ricorso e controricorso, e memoria illustrativa) sono riportati gli esatti termini della contestazione degli addebiti di cui alla nota del 10 aprile 1985 e delle giustificazioni del EG del 15 successivo, sicché, allo stato, può argomentarsi soltanto sui fatti ritenuti per pacifici da entrambe le parti e fatti propri dal Tribunale. Val quanto dire che ogni censura sviluppata nel pur corposo ricorso per cassazione avente a fondamento la interpretazione dei fatti contestati (l'addebito al dipendente riguardava non solo e non tanto la falsificazione della distinta effetti 31.1.1985, da sempre riconosciuta dal dipendente, quanto piuttosto la esistenza del primo e del secondo ammanco") non può essere presa in considerazione, non essendo stati acquisiti in questa sede, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, gli elementi per il controllo da parte di questa Corte della logicità e razionalità del percorso interpretativo del giudice di appello. Non restano, così, che le deduzioni relative alla sussistenza di un certo disordine della organizzazione aziendale, per la quale non sarebbe a tutt'oggi possibile 7 una corretta e certa ricostruzione contabile dell'attività bancaria in connessione dei fatti di causa e l'asserita giustificazione della falsificazione della distinta da parte del EG per "il terrore del licenziamento per un soggetto con moglie e figli (malati) a carico", il tutto ai fini della insussistenza della giusta causa di licenziamento. Quanto alla prima deduzione deve osservarsi che la intera ricostruzione dei fatti operata in ricorso, in cui, fra l'altro, sono coinvolte consulenze di ufficio e di parte, dichiarazioni dei soggetti in causa e di testimoni, documenti contabili ed altro, risulta a questo Collegio assolutamente incomprensibile per il semplice motivo che è estranea alle finalità del giudizio di legittimità la (intera) rilettura e la conseguente (ri) valutazione degli atti di causa. Sta di fatto che niente di tutto questo emerge dalla sentenza impugnata, nella quale, invece, si danno relativiper acquisiti gli accertamenti all'appropriazione da parte del EG dei due assegni negoziati in Banca da un cliente - omettendo anche la distinta del loro versamento - acompilazione della copertura di ricevute bancarie ed effetti a carico della propria azienda (con residuo in contanti) e alla consegna dei detti assegni all'Ufficiale giudiziario a parziale copertura dei titoli (inesistenti) di cui alla allegata 8 2 distinta falsificata per averne l'attestazione di esito pagato. La valutazione del giudice di appello circa la sussistenza della gravità del comportamento del dipendente (cassiere) tale da ledere il rapporto fiduciario, elemento necessario ed essenziale alla collaborazione, non risulta censurata in questa sede, se non attraverso una inammissibile, e per molti versi improponibile, prospettazione di un fatto diverso da quello accertato. Né rilevante appare la seconda deduzione. Il Tribunale, nella ricostruzione dei fatti che afferma contestati al EG, riconduce ad un unico, composito comportamento del dipendente l'ammanco e la falsificazione della distinta, il tutto ai fini della (apparente) regolarità della contabilità di cassa, E dunque, non risulta nella medesima sentenza, né se ne allega oggi l'esistenza, alcun elemento che riconduce la manifestata ipotesi difalsificazione ad una licenziamento, ma piuttosto ad un aggravante tentativo di sottrarre ogni irregolarità al controllo in atto della contabilità di cassa. Il ricorso, pertanto, va rigettato;
per il principio della soccombenza il EG va condannato al rimborso in favore della Banca delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
2 9 C o r t e rigetta il ricorso;
condanna la OR al rimborso in favore della Banca EG Popolare di Milano delle spese del giudizio di cassazione in lire 37.000 , oltre a lire 3.000.000 (tre milioni) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanni Mazzarella EP Ianniruberto знаватись Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 MAR. 2001 oggi, IL CA I A 0 D 3 1 S , 3 S . 5 O A T L T . R L , A O N A ' B S L E I 3 L P E 7 D S - D I 8 A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A M I D G I A E G A , E O D O L T R E T I T T A S R N I I L E G L D S E E E R O D 10