CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2023, n. 5409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5409 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI TT nato a [...] il [...] TA RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AR DI RD, nel senso del rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5409 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bari, con la pronuncia indicata in epigrafe, pur riducendo la pena, ha confermato la responsabilità di OR ON e IR AM in merito alle fattispecie di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascritta al capo A di rubrica) per le quali gli stessi sono stati condannati con sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 30 ottobre 2015 (già esclusa in primo grado invece la fattispecie di cui all'art. 74 del citato d.P.R. n. 309 del 1990 ascritta al medesimo capo A). 2. Avverso la sentenza d'appello OR ON e IR AM, tramite il comune difensore, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione fondati, rispettivamente, su cinque e quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo dei ricorsi proposti negli interessi dei due imputati si deducono la violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione in merito al relativo motivo d'appello deducente l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni in ragione della detta violazione. Si evidenzia, in particolare, che il Pubblico Ministero il «17 gennaio 2003 disponeva che «"le operazioni di ascolto e registrazione, qualora si accerti la inidoneità ovvero la indisponibilità di impianti e/o postazioni presso la sala intercettazioni di questa Procura, vangano effettuate con apparecchiature in dotazione o comunque nella disponibilità del Reparto Operativo Nucleo Operativo del Comando Provinciale dei CC di Bari"». Lo stesso 17 gennaio 2003, infine, sempre per come premesso dai ricorrenti, il Pubblico Ministero «delegava per la esecuzione delle operazioni di intercettazione, gli ufficiali di P.G. del Comando Provinciale dei CC di Bari-RONO, i quali iniziavano le predette operazioni effettivamente presso la Sala Ascolto .. e già nella medesima data autorizzava il noleggio di una apparecchiatura Mod. Sid. Presso la Dotta R.enzi & Tauro s.r.l. ...». Sicché, conclude il motivo in esame, il Pubblico Ministero non avrebbe valutato ex ante l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti ubicati presso la Procura della Repubblica ma disposto il compimento delle operazioni d'intercettazione mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria senza alcuna motivazione;
nonostante ciò, la Corte territoriale (pag. 6 e s.), avrebbe rigettato lo specifico motivo d'appello, peraltro con motivazione sul punto sostanzialmente mancante. 2.2. Con il secondo motivo dei ricorsi proposti negli interessi dei due imputati si deducono la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. nonché la 2 mancanza di motivazione in merito al relativo motivo d'appello deducente la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Sul punto si evidenzia che il giudice di primo grado avrebbe condannato i due imputati per le fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro, ascritte al capo A, ritenendo invece non accertata la sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 del medesimo decreto e contestata con lo stesso capo A, così violando il principio di correlazione, sancito dall'art. 521 cod. proc. pen. Non vi sarebbe difatti nell'imputazione, nonostante il riferimento formale all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, «la benché minima traccia di uno specifico episodio di acquisto/trasporto/consegna/detenzione/ di stupefacente a carico» degli imputati. Nonostante ciò, la Corte territoriale (pag. 6 e s.) avrebbe rigettato lo specifico motivo d'appello, peraltro con motivazione sul punto sostanzialmente mancante. 2.3. Con il terzo motivo dei ricorsi proposti negli interessi dei due imputati si deducono la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancanza di motivazione in merito alla confermata responsabilità dei ricorrenti per le relative fattispecie. Ci si lamenta della circostanza per la quale i giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», avrebbero argomentato la responsabilità degli imputati dagli elementi emergenti dalle captate conversazioni e comunicazioni inspiegabilmente valorizzati sulla base di una propria e personale esegesi, totalmente sganciata dalla valutazione del dato fenomenico. Non sarebbe stato dato atto del compendio probatorio costituito da elementi documentali e dall'acquisizione di prove dichiarative che, invece, a detta dei ricorrenti, avrebbero dovuto condurre ad escludere la responsabilità degli imputati in forza dell'accertamento delle ricostruzioni alternative prospettate dalle relative difese. Trattasi della spiegazione dei rapporti e dei contatti emergenti dalle intercettazioni in termini, alternativi rispetto a quelli di cui alla sentenza di condanna, di attività imprenditoriale lecita ovvero di attività illecita, tra cui quella di riciclaggio, ma differente dalle ascritte fattispecie in materia di stupefacenti. 2.4. Con il quarto motivo dei ricorsi proposti negli interessi dei due imputati si deducono la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la mancanza o comunque la contraddittorietà della motivazione in merito all'esclusione della sussumibilità della fattispecie concreta nell'astratta ipotesi di «lieve entità», di cui al quinto comma del citato art. 73, nonostante l'assenza di sequestri e la sussistenza di dichiarazioni del collaboratore di giustizia (UB AR OT) che, con riferimento all'attività dei due imputati, avrebbero fatto riferimento al traffico di hashish e non di cocaina. 3 2.5. Con il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di OR ON si deducono l'inosservanza dell'art. 62-bis cod.. pen. nonché la mancanza della motivazione in merito al motivo d'appello avente a oggetto la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Sono state depositate conclusioni ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalla Procura generale della Repubblica nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dei ricorsi proposti negli interessi degli imputati, con il quale si deduce la violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., sub specie di difetto di motivazione solo in merito all'insufficienza o inidoneità degli impianti installati nella Procura della repubblica, è fondato, nei termini di seguito specificati, con conseguente assorbimento delle altre censure. 2. Diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, sulla specifica questione dedotta in appello la sentenza non è mancante di motivazione laddove (pag. 6 e 7.) la Corte territoriale evidenzia che i decreti del Pubblico Ministero, emessi all'esito dell'autorizzazione del G.i.p., dispongono che la polizia giudiziaria debba avvalga degli impianti e delle attrezzature della Procura o in subordine, in ipotesi di inidoneità o indisponibilità degli stessi, di apparecchiature in dotazione o comunque nella disponibilità della polizia giudiziaria, con contestuale delega per le autorizzazioni al noleggio delle apparecchiature esterne. Nella sentenza impugnata si legge difatti che «...Non è necessario che l'insufficienza o indisponibilità degli impianti siano concretamente accertati prima del provvedimento del P.M, comunque competente all'accertamento, essendo legittima la motivazione che preveda in via preventiva la possibilità alternativa di utilizzare impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, nel caso d'indisponibilità degli stessi...». Premesso quanto innanzi, il giudice d'appello evidenzia la circostanza per cui il Pubblico Ministero, nella specie, ha prospettato anche nella richiesta di autorizzazione depositata rivolta al G.i.p. la possibilità di utilizzare, in alternativa, impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica. Le deleghe al comando del R.O.N.O. e le autorizzazioni al noleggio delle apparecchiature esterne, pur avendo pari data rispetto ai detti decreti, prosegue la Corte territoriale, intervengono dopo il suddetto accertamento relativamente al quale non sarebbe richiesta una specifica motivazione che enunci caratteristiche e 4 ragioni dell'indisponibilità. Dopo l'adozione dei decreti da parte del Pubblico Ministero, peraltro, l'indisponibilità sarebbe stata in concreto accertata e, comunque, conclude il giudice d'appello, la previsione della sostituzione non può che essere riportata alle eccezionali ragioni d'urgenza. 3. Riportato l'iter logico-giuridico seguito dal giudice d'appello, occorre in diritto evidenziare, quale necessaria premessa della risposta al quesito posto dai ricorrenti, che, come chiarito Sez. U, 919 del 26/11/2003, dep. 2004, Gatto, Rv. 226487, ai fini della legittimità del decreto del Pubblico Ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del Pubblico Ministero, che ha dato causa a essa. L'onere motivazionale in oggetto, aveva già chiarito Sez. U, n. 32 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093, può anche essere assolto mediante mero richiamo, per relationem di altri atti, purché quanto richiamato prospetti idonea giustificazione per l'uso degli apparati esterni, faccia parte del medesimo procedimento e sia conoscibile dall'interessato. 4. Orbene, il quesito di diritto posto dai ricorrenti è se sia possibile sostenere - come ha sostanzialmente ritenuto la Corte territoriale - che uno dei presupposti legittimante il ricorso all'impiego degli impianti esterni nel caso di intercettazioni disposte previa autorizzazione del G.i.p., in particolare l'indisponibilità e/o inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, possa essere indicato dal Pubblico Ministero solo come eventuale o ipotetico e, quindi, non certo nella sua esistenza. 4.1. La risposta è negativa in quanto, opinando diversamente, si legittimerebbe una motivazione solamente apparente perché risolvendosi, in realtà, nella delega agli organi di Polizia giudiziaria di verificare l'impossibilità e/o l'inidoneità degli impianti e di operare di conseguenza in termini di autorizzazione in bianco, tale da rimette all'organo esecutivo la verifica dei detti presupposti, con conseguente elusione del disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 3, cod. proc. pen., che, invece attua la riserva di legge rinforzata dall'obbligo di motivazione a opera dell'autorità giudiziaria procedente, prevista nell'art. 15, comma 2, Cost. (sul punto si veda, in fattispecie per certi versi non dissimile 5 rispetto alla presente, Sez. 5, n. 32569 del 11/07/2006, Arcuri, pag. 21 e ss. non massimata, peraltro pronunciatasi in ordine a sentenza di merito citata dal giudice di primo grado proprio nella presente vicenda processuale). 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata mei confronti di ON OR e AM IR, nei termini di cui innanzi, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON OR e AM IR con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AR DI RD, nel senso del rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5409 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bari, con la pronuncia indicata in epigrafe, pur riducendo la pena, ha confermato la responsabilità di OR ON e IR AM in merito alle fattispecie di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascritta al capo A di rubrica) per le quali gli stessi sono stati condannati con sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 30 ottobre 2015 (già esclusa in primo grado invece la fattispecie di cui all'art. 74 del citato d.P.R. n. 309 del 1990 ascritta al medesimo capo A). 2. Avverso la sentenza d'appello OR ON e IR AM, tramite il comune difensore, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione fondati, rispettivamente, su cinque e quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo dei ricorsi proposti negli interessi dei due imputati si deducono la violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione in merito al relativo motivo d'appello deducente l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni in ragione della detta violazione. Si evidenzia, in particolare, che il Pubblico Ministero il «17 gennaio 2003 disponeva che «"le operazioni di ascolto e registrazione, qualora si accerti la inidoneità ovvero la indisponibilità di impianti e/o postazioni presso la sala intercettazioni di questa Procura, vangano effettuate con apparecchiature in dotazione o comunque nella disponibilità del Reparto Operativo Nucleo Operativo del Comando Provinciale dei CC di Bari"». Lo stesso 17 gennaio 2003, infine, sempre per come premesso dai ricorrenti, il Pubblico Ministero «delegava per la esecuzione delle operazioni di intercettazione, gli ufficiali di P.G. del Comando Provinciale dei CC di Bari-RONO, i quali iniziavano le predette operazioni effettivamente presso la Sala Ascolto .. e già nella medesima data autorizzava il noleggio di una apparecchiatura Mod. Sid. Presso la Dotta R.enzi & Tauro s.r.l. ...». Sicché, conclude il motivo in esame, il Pubblico Ministero non avrebbe valutato ex ante l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti ubicati presso la Procura della Repubblica ma disposto il compimento delle operazioni d'intercettazione mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria senza alcuna motivazione;
nonostante ciò, la Corte territoriale (pag. 6 e s.), avrebbe rigettato lo specifico motivo d'appello, peraltro con motivazione sul punto sostanzialmente mancante. 2.2. Con il secondo motivo dei ricorsi proposti negli interessi dei due imputati si deducono la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. nonché la 2 mancanza di motivazione in merito al relativo motivo d'appello deducente la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Sul punto si evidenzia che il giudice di primo grado avrebbe condannato i due imputati per le fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro, ascritte al capo A, ritenendo invece non accertata la sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 del medesimo decreto e contestata con lo stesso capo A, così violando il principio di correlazione, sancito dall'art. 521 cod. proc. pen. Non vi sarebbe difatti nell'imputazione, nonostante il riferimento formale all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, «la benché minima traccia di uno specifico episodio di acquisto/trasporto/consegna/detenzione/ di stupefacente a carico» degli imputati. Nonostante ciò, la Corte territoriale (pag. 6 e s.) avrebbe rigettato lo specifico motivo d'appello, peraltro con motivazione sul punto sostanzialmente mancante. 2.3. Con il terzo motivo dei ricorsi proposti negli interessi dei due imputati si deducono la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancanza di motivazione in merito alla confermata responsabilità dei ricorrenti per le relative fattispecie. Ci si lamenta della circostanza per la quale i giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», avrebbero argomentato la responsabilità degli imputati dagli elementi emergenti dalle captate conversazioni e comunicazioni inspiegabilmente valorizzati sulla base di una propria e personale esegesi, totalmente sganciata dalla valutazione del dato fenomenico. Non sarebbe stato dato atto del compendio probatorio costituito da elementi documentali e dall'acquisizione di prove dichiarative che, invece, a detta dei ricorrenti, avrebbero dovuto condurre ad escludere la responsabilità degli imputati in forza dell'accertamento delle ricostruzioni alternative prospettate dalle relative difese. Trattasi della spiegazione dei rapporti e dei contatti emergenti dalle intercettazioni in termini, alternativi rispetto a quelli di cui alla sentenza di condanna, di attività imprenditoriale lecita ovvero di attività illecita, tra cui quella di riciclaggio, ma differente dalle ascritte fattispecie in materia di stupefacenti. 2.4. Con il quarto motivo dei ricorsi proposti negli interessi dei due imputati si deducono la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la mancanza o comunque la contraddittorietà della motivazione in merito all'esclusione della sussumibilità della fattispecie concreta nell'astratta ipotesi di «lieve entità», di cui al quinto comma del citato art. 73, nonostante l'assenza di sequestri e la sussistenza di dichiarazioni del collaboratore di giustizia (UB AR OT) che, con riferimento all'attività dei due imputati, avrebbero fatto riferimento al traffico di hashish e non di cocaina. 3 2.5. Con il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di OR ON si deducono l'inosservanza dell'art. 62-bis cod.. pen. nonché la mancanza della motivazione in merito al motivo d'appello avente a oggetto la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Sono state depositate conclusioni ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalla Procura generale della Repubblica nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dei ricorsi proposti negli interessi degli imputati, con il quale si deduce la violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., sub specie di difetto di motivazione solo in merito all'insufficienza o inidoneità degli impianti installati nella Procura della repubblica, è fondato, nei termini di seguito specificati, con conseguente assorbimento delle altre censure. 2. Diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, sulla specifica questione dedotta in appello la sentenza non è mancante di motivazione laddove (pag. 6 e 7.) la Corte territoriale evidenzia che i decreti del Pubblico Ministero, emessi all'esito dell'autorizzazione del G.i.p., dispongono che la polizia giudiziaria debba avvalga degli impianti e delle attrezzature della Procura o in subordine, in ipotesi di inidoneità o indisponibilità degli stessi, di apparecchiature in dotazione o comunque nella disponibilità della polizia giudiziaria, con contestuale delega per le autorizzazioni al noleggio delle apparecchiature esterne. Nella sentenza impugnata si legge difatti che «...Non è necessario che l'insufficienza o indisponibilità degli impianti siano concretamente accertati prima del provvedimento del P.M, comunque competente all'accertamento, essendo legittima la motivazione che preveda in via preventiva la possibilità alternativa di utilizzare impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, nel caso d'indisponibilità degli stessi...». Premesso quanto innanzi, il giudice d'appello evidenzia la circostanza per cui il Pubblico Ministero, nella specie, ha prospettato anche nella richiesta di autorizzazione depositata rivolta al G.i.p. la possibilità di utilizzare, in alternativa, impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica. Le deleghe al comando del R.O.N.O. e le autorizzazioni al noleggio delle apparecchiature esterne, pur avendo pari data rispetto ai detti decreti, prosegue la Corte territoriale, intervengono dopo il suddetto accertamento relativamente al quale non sarebbe richiesta una specifica motivazione che enunci caratteristiche e 4 ragioni dell'indisponibilità. Dopo l'adozione dei decreti da parte del Pubblico Ministero, peraltro, l'indisponibilità sarebbe stata in concreto accertata e, comunque, conclude il giudice d'appello, la previsione della sostituzione non può che essere riportata alle eccezionali ragioni d'urgenza. 3. Riportato l'iter logico-giuridico seguito dal giudice d'appello, occorre in diritto evidenziare, quale necessaria premessa della risposta al quesito posto dai ricorrenti, che, come chiarito Sez. U, 919 del 26/11/2003, dep. 2004, Gatto, Rv. 226487, ai fini della legittimità del decreto del Pubblico Ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del Pubblico Ministero, che ha dato causa a essa. L'onere motivazionale in oggetto, aveva già chiarito Sez. U, n. 32 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093, può anche essere assolto mediante mero richiamo, per relationem di altri atti, purché quanto richiamato prospetti idonea giustificazione per l'uso degli apparati esterni, faccia parte del medesimo procedimento e sia conoscibile dall'interessato. 4. Orbene, il quesito di diritto posto dai ricorrenti è se sia possibile sostenere - come ha sostanzialmente ritenuto la Corte territoriale - che uno dei presupposti legittimante il ricorso all'impiego degli impianti esterni nel caso di intercettazioni disposte previa autorizzazione del G.i.p., in particolare l'indisponibilità e/o inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, possa essere indicato dal Pubblico Ministero solo come eventuale o ipotetico e, quindi, non certo nella sua esistenza. 4.1. La risposta è negativa in quanto, opinando diversamente, si legittimerebbe una motivazione solamente apparente perché risolvendosi, in realtà, nella delega agli organi di Polizia giudiziaria di verificare l'impossibilità e/o l'inidoneità degli impianti e di operare di conseguenza in termini di autorizzazione in bianco, tale da rimette all'organo esecutivo la verifica dei detti presupposti, con conseguente elusione del disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 3, cod. proc. pen., che, invece attua la riserva di legge rinforzata dall'obbligo di motivazione a opera dell'autorità giudiziaria procedente, prevista nell'art. 15, comma 2, Cost. (sul punto si veda, in fattispecie per certi versi non dissimile 5 rispetto alla presente, Sez. 5, n. 32569 del 11/07/2006, Arcuri, pag. 21 e ss. non massimata, peraltro pronunciatasi in ordine a sentenza di merito citata dal giudice di primo grado proprio nella presente vicenda processuale). 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata mei confronti di ON OR e AM IR, nei termini di cui innanzi, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON OR e AM IR con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Presidente