Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6751 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL PO.06751/02 Aula 'B' REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - R.G.N. 6401/99 Cron.13211 Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 11/10/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 33 SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NO IR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato BUZZI ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega2001 3869 in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 434/98 del Tribunale di COSENZA, depositata il 26/03/98 R.G.N. 507/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato TESTA per delega MARESCA;
udito l'Avvocato BUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Cosenza, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da NO RO nei confronti della Società Ferrovie dello Stato per la condanna al pagamento della indennità sostitutiva di sei giorni prima della cessazione deldi ferie maturate rapporto per prepensionamento. Riteneva il Tribunale che dagli atti di causa risultava effet- tivamente che il lavoratore non aveva fruito dei giorni di riposo per i quali chiedeva l'indennità sostitutiva, che tra la data della domanda era intercorso un periodo di tempo sufficiente alla fruizione di fatto dei giorni non goduti, che, ove il lavoratore chieda a questo titolo il pagamento della indennità, è al datore di lavoro che incombe la prova che le ferie non sono state godute per fatto imputabile al lavoratore;
non invece, come ritenuto dall'appellante società, doveva ritenersi il contrario ovvero che sia il lavoratore a dover provare che le ferie non erano state fruite per fatto imputabile al datore di lavoro, anche perché l'assegnazione del periodo feriale rientra nei poteri organizzatori dell'imprenditore. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la Società 3 Ferrovie censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la società ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, in relazione all'art. 52, 9° comma del c.c.n.l. dei ferrovieri del 1990/1992, ritenendo che tale disposizione deve considerarsi comprensiva di due regole delle quali l'una prevede il diritto alle ferie annuali, per il caso di risoluzione o sospensione del rapporto, in misura proporzionale al tempo lavorato, l'altra prevede il diritto ad un ulteriore periodo feriale, sino al completamento di quello annualmente stabilito, fruibile solo se possa essere goduto prima della data della risoluzione о sospensione: con la } conseguenza che, in quest'ultimo caso, ove la fruizione non sia possibile, non હૈ dovuta l'indennità sostitutiva delle ferie: come nella specie, essendo stato il lavoratore assente per malattia nel periodo antecedente il prepensio- namento. Ritiene la Corte che il motivo di ricorso debba considerarsi privo di ogni fondamento. La lettera della disposizione contrattuale esclude infatti che il Tribunale sia incorso nello errore denunciato, ovvero che la norma del contratto contenga un rinvio o ricezione del regime legale e un diverso regime contrattuale, posto che nella stessa norma non vi è alcun indice di una deroga al regime legale, in particolare all'obbligo del pagamento della indennità sostitutiva ove, come di regola avviene, il periodo feriale, causa la risoluzione del rapporto, non possa di fatto essere fruito. Senza poi dimenticare, ove l'interpre- tazione della ricorrente fosse ancorata alla eventuale impossibilità di fruire dell'intero periodo feriale, che il Tribunale ha accertato che tra il prepensionamento e la cessazione del rapporto è intercorso un periodo sufficiente a che le ferie venissero interamente godute dallo intimato. Per i motivi che precedono la Corte rigetta il ricorso, le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la Società ricorrente alle spese di questo giudizio in £ 12 88 oltre a £.
4.000.000 per onorari. Con attribuzione all'evv. Buzzi antisTaTarix- Così deciso in Roma 1'11 ottobre 2001 il Presidente: II Cons. estensore: C IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria 19 MAG. 2002 ce Oggi, M E IL CANCELLIERE R Ph l P U O N I Z E L D L A L E G G E 1 - 8 - 1 7 3 N . 5 3 3 T . ' I I O A E I A D R I T N E R 1 0 S L T S L D O S S A A S G N I A T , T O A S P D O E E E S R , G E R I D N E M T E P S D A L O I A O D S , L O T B I E 1 0