Sentenza 22 dicembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di appropriazione indebita la condotta del conduttore di un appartamento che asporti dall'immobile oggetto di locazione i relativi arredi, senza che, ai fini della sussistenza dell'illecito, sia necessaria la formale richiesta di restituzione da parte del locatore ma essendo sufficiente che a detti beni sia stata data dall'agente una diversa destinazione rispetto a quella originaria.
Commentari • 3
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La conduttrice, che è stata autorizzata alla sostituzione del mobilio originario con altro nuovo acquistato a sue spese, non commette il reato di appropriazione indebita se non rispetta l'impegno a consegnare i nuovi mobili al locatore a fine contratto. riferimenti normativi: art. 646 c.p. precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., sez. II, Sentenza n. 24857 del 21/04/2017 Per approfondire si consiglia il volume: Manuale delle locazioni commerciali e abitative 1. La vicenda La conduttrice di un immobile, sulla base di apposta clausola contrattuale, veniva autorizzata alla sostituzione degli arredi preesistenti con altri a propria scelta; in particolare, con la detta pattuizione, la …
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Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 3938 del 20 giugno 2016, si è occupato di un interessante caso di “appropriazione indebita”, connesso alla stipula di un contratto di locazione (art. 1571 del c.c.) e di comodato gratuito (art. 1803 del c.c.). Nel caso esaminato dal Tribunale, un soggetto era stato accusato del reato di “appropriazione indebita”, di cui all'art. 646 del c.p., in quanto “per procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava di un armadio a quattro ante, di cui aveva il possesso, in quanto sito in via (…) Genova, immobile di proprietà di Ca.Ma. e locato al Ro. con comodato gratuito di alcuni arredi”. In sostanza, l'imputato aveva concluso con il proprietario …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2011, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 22/12/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 3062
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 23557/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ACCOSTA ADRIANO N. IL 15/04/1954;
avverso la sentenza n. 5561/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso l'inammissibiltà del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11 marzo 2011, la Corte d'Appello di Milano, 4^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio, appellata da Accosta Adriano, con la quale questi era stato dichiarato colpevole di appropriazione indebita di mobili costituenti l'arredamento dell'appartamento di Kaiser Rino, dei quali aveva il possesso quale conduttore dell'immobile ed era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di otto mesi di reclusione e ottocento euro di multa nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della testimonianza della persona offesa, che dava conto dell'avvenuta asportazione del mobilio, condotta (peraltro non contestata dall'imputato) dalla quale desumeva l'intendimento di risolvere di fatto il rapporto di locazione e di appropriarsi di tali beni, con interversione del titolo di possesso, intendimento confortato dal comportamento successivo non avendo l'Accosta provveduto alla restituzione ovvero fornito indicazioni sulla loro sistemazione. La pena era stata quantificata in misura congrua. La condanna generica al risarcimento dei danni era giustificata stante il nesso di causalità fra la condotta illecita e il pregiudizio economico per la persona offesa costituita parte civile. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione di legge nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato previsto e punito dall'art. 646 c.p. anche per travisamento del fatto per non avere la persona offesa maturato il diritto alla restituzione dei beni in assenza di legittima risoluzione del contratto di locazione, di formale atto di riconsegna dell'immobile o di provvedimento esecutivo di rilascio dello stesso da parte dell'autorità giudiziaria, di diffide tese alla restituzione dei beni. L'asportazione del mobilio non integra un comportamento concludente in relazione alla risoluzione del contratto di locazione;
- violazione di legge nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento in ordine all'interversione del possesso quale elemento essenziale per integrazione del reato di appropriazione indebita, in relazione allo specifico motivo di appello relativo alla mancanza di prova della volontà di appropriarsi del mobilio, rimasto privo di risposta da parte della Corte di appello;
- violazione di legge per l'omessa corretta applicazione delle norme in materia di determinazione della pena che, in quanto quantificata in misura superiore al minimo edittale, doveva essere giustificata con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.;
- violazione di legge nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile in particolare in ordine alì esistenza di nesso di causalità tra il fatto e il pregiudizio lamentato. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi due motivi di ricorso sono infondati
Ed invero il godimento del conduttore di un immobile - e quindi il possesso del medesimo, inteso nel più ampio contenuto che acquista rilevanza per la legge penale - è limitato dalle clausole contrattuali relative allo uso della cosa ed alle sue modalità. La disponibilità dei mobili costituenti arredamento del bene locato da parte del conduttore non eccede i limiti segnati dalla) uso;
ma se lo stesso conduttore sottrae tali mobili distogliendoli dalla loro originaria destinazione, si viene a costituire una nuova situazione giuridica, creata invito domino, da cui deriva una interversione del titolo del possesso, indipendentemente dalla formale cessazione del rapporto di locazione. Non occorreva pertanto da parte del locatore la previa richiesta di restituzione ovvero una diffida in tal senso, la volontà di interversione del titolo del possesso essendo stata manifestata dalla diversa destinazione assegnata dall'imputato ai beni costituenti arredamento dell'immobile.
2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la Corte territoriale, attraverso il richiamo alla negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali per come risultanti dal certificato penale, ha dato giustificazione della scelta adottata sul punto, senza che peraltro il ricorrente ne abbia in maniera specifica criticato la congruità.
3. Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato. Avendo la Corte territoriale confermato la condanna generica al risarcimento dei danni, ha limitato la sua valutazione alla sussistenza del nesso di causalità (potenziale, avendo rimesso al giudice civile competente l'accertamento in concreto) tra la condotta di appropriazione accertata e il danno conseguente per la parte civile.
4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012