Sentenza 8 gennaio 2009
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la restrizione dello "status libertatis" debba protrarsi per altro reato più grave, l'imputato non ha interesse ad ottenere un provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di fase della custodia cautelare in ordine al reato meno grave, salvo che prospetti l'esistenza di un interesse concreto ed attuale all'adozione di tale pronuncia.
Commentario • 1
- 1. Corbi MariagabriellaCorbi Mariagabriella · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2009, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/01/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 27
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 021234/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SALAFIA NUNZIO, N. IL 12/12/1950;
avverso ORDINANZA del 05/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORTESE Arturo;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO
Il ricorrente impugna per Cassazione la ordinanza di cui in epigrafe, che ne ha respinto l'appello proposto avverso la reiezione della richiesta di scarcerazione dei termini massimi di fase. Deduce che:
- illegittimamente si è fatto riferimento al "raddoppio" dei termini di cui all'art. 304 c.p.p., comma 6, posto che il decorso del termine di fase era stato dedotto con riguardo alla fase del dibattimento, laddove la regressione del procedimento si era verificata verso la fase delle indagini preliminari;
- illegittimamente si è negato l'interesse a una pronuncia favorevole relativamente ai reati minori nel presupposto del mantenimento dello stato di restrizione per la fattispecie più grave.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, in quanto:
- legittimamente si è fatto riferimento al "raddoppio" dei termini di cui all'art. 304 c.p.p., comma 6, inerenti alla fase del dibattimento, posto che è in relazione a tale fase che, a seguito della regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, era stato dedotto (una volta che il processo era ritornato alla fase dibattimentale) il decorso dei termini;
- legittimamente si è negato l'interesse a una pronuncia relativamente ai reati minori, nel presupposto del mantenimento dello stato di restrizione per la fattispecie più grave (cfr. Cass.30.06.1997, Ferrara;
13.11.1996, Meli;
22.01.1992, Valentini); ne' in ricorso è stato prospettata in concreto l'esistenza di un interesse "attuale" a tale pronuncia.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009