Sentenza 7 novembre 2017
Massime • 1
In tema di reati tributari, la mancanza nel capo di imputazione di una specifica e analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente il fatto che il capo di imputazione fosse corredato di prospetti contenenti gli importi riferiti a ciascuna prestazione fatturata, nonchè i nominativi della società emittente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2017, n. 20858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20858 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2017 |
Testo completo
2 0 858- 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 07/11/2017 ALDO CAVALLO Presidente - Sent. n. sez. 2917/2017 - Rel. Consigliere - GASTONE ANDREAZZA REGISTRO GENERALE LUCA SEMERARO N.4878/2017 EMANUELA GAI ALESSANDRO MARIA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR GE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/06/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. NI LO ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 17/06/2016 che, dichiarando non doversi procedere quanto alle annualità del 2006 e 2007 per intervenuta prescrizione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000 perché, quale legale rappresentante della "Immofin Tosco Ligure S.r.l.", esercente l'attività di trasporto su strada, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta 2008 e 2009 elementi passivi fittizi, utilizzando fatture per operazioni inesistenti in quanto soggettivamente false perché relative a prestazioni di servizi di autotrasporto apparentemente effettuate dalla Immofin Tosco Ligure S.r.l., ma in realtà effettuate da altri soggetti.
2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 429 lett. c) cod. proc. pen. per avere la Corte d'Appello omesso di dichiarare, come invocato in entrambi i giudizi di merito, la nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità e indeterminatezza del capo d'imputazione, mancante, in particolare;
della specifica indicazione delle fatture contestate stante il riferimento ai soli importi;
la relativa censura è stata infatti disattesa attraverso il richiamo alla presenza, negli atti, delle fatture stesse, non potendo tuttavia farsi legittimo riferimento al fascicolo del P.M. cui il giudice non ha accesso.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione con riguardo all'elemento oggettivo e soggettivo del reato per avere la Corte omesso di trattare specificamente la censura avanzata dalla difesa circa l'insussistenza nella specie degli elementi sintomatici dell'appalto illecito di manodopera essendosi limitata ad indicare apoditticamente l'irrilevanza della circostanza che i sub vettori lavorassero anche per altre imprese e la non coincidenza, non argomentata, dei presupposti per la configurabilità dell'appalto di manodopera pertinente nella fattispecie in esame con quelli previsti dalla d.lgs. n. 276 del 2003. Lamenta inoltre la mancanza di motivazione sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del dolo essendosi la sentenza limitata a richiamare genericamente le considerazioni effettuate dal Giudice di primo grado.
4. Successivamente, con memoria in data 6/11/2017, ha dedotto la intervenuta prescrizione relativamente al reato riferito al periodo di imposta 2008. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha già chiarito infatti che la mancanza, nel capo di imputazione, di una specifica ed analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione (Sez. 3, n. 6102 del 15/01/2014, dep. 10/02/2014, Lai, Rv. 258905). Nella specie, il capo d'imputazione relativo appare corredato di prospetti, segnatamente relativi agli anni dal 2006 al 2009, contenenti gli importi riferiti a ciascuna prestazione fatturata nonché i nominativi delle società emittenti;
ne consegue, sulla base del principio appena ricordato, che nessuna indeterminatezza dell'addebito mosso può essere seriamente invocata. Va aggiunto che, come risultante dalla sentenza impugnata, negli atti del processo sono stati versate tutte le fatture relative anche da qui discendendo la manifesta infondatezza della censura giacché, come anche in tal caso stabilito da questa Corte, ai fini della completezza dell'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicché è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, dep. 01/03/2017, Ioghà e altro, Rv. 269455).
2. Il secondo motivo è inammissibile atteso che, a dispetto della formale invocazione della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con esso si intende in realtà contrastare la valutazione del compendio probatorio effettuata dalla Corte territoriale richiedendo a questa Corte una diversa lettura dello stesso. La illiceità sul piano penale-tributario della condotta contestata muove dal presupposto della inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate in ragione della circostanza che le imprese indicate come subappaltori della Immofin ebbero in realtà ad operare come meri somministratori di manodopera;
di qui dunque la conclusione secondo cui l'avvenuta annotazione nella contabilità della Immofin degli importi delle fatture emesse da tali soggetti e il successivo loro inserimento nelle relative dichiarazioni quali componenti negativi di reddito avrebbe comportato il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali. Tale essendo dunque la prospettiva (di essenziale e al tempo stesso sufficiente esposizione, in dichiarazione, di componenti difformi dalla realtà) sulla quale misurare, negli stretti limiti cognitivi devoluti per legge a questa Corte, e fuoriuscendo da essa, dunque, la ricognizione dei criteri di illiceità dell'appalto di manodopera, la tenuta della sentenza impugnata, nessun deficit argomentativo appare rilevabile : la Corte felsinea ha sottolineato, in termini niente affatto illogici, il significativo dato della coincidenza di importo tra i pagamenti effettuati dalla Immofin alle varie ditte ei pagamenti da queste effettuati ai dipendenti a titolo di retribuzione, l'impiego di mezzi noleggiati da società amministrate, di fatto o di diritto, dal NI, e l'avvenuta anticipazione dei costi di carburante e dei pedaggi da parte della stessa Immofin salva la compensazione con i crediti vantati dalle ditte interposte, da ciò traendo la congruente conclusione in ordine appunto alla estraneità delle ditte emittenti rispetto alla attività di trasporto fatturata. Parimenti la sentenza ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo facendo riferimento alla consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'Iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima (Sez. 3, n. 19012 del 11/02/2015, dep. 07/05/2015, Spinelli e altro, Rv. 263745) e rapportando nella specie tale consapevolezza, a fronte del contesto fattuale -operativo già descritto, in capo all'imputato che, del resto, al di là di una generale notazione di dissenso, non ha saputo svolgere censure specifiche di sorta all'argomentazione sul punto della sentenza.
3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò derivando, per costante indirizzo di questa Corte (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, dep.21/12/2000, D.L., Rv. 217266), la non rilevabilità della prescrizione maturata con riguardo al periodo di imposta 2008 successivamente alla data di pronuncia della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Gastone Andreazza DEPOSITATA IN CANCELLERIA AL 11 MAG 2018 CANCELLIERE Luana Mariani