Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/03/2004, n. 20323
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Sentenza 17 marzo 2004

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Il divieto di applicazione della pena pecuniaria, prevista dall'art. 52, comma terzo, D.Lgs. n. 274 del 2000 per i reati di competenza del giudice di pace, ricorre soltanto qualora la recidiva sia stata ritualmente contestata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/03/2004, n. 20323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20323
    Data del deposito : 17 marzo 2004

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