Sentenza 17 marzo 2004
Massime • 1
Il divieto di applicazione della pena pecuniaria, prevista dall'art. 52, comma terzo, D.Lgs. n. 274 del 2000 per i reati di competenza del giudice di pace, ricorre soltanto qualora la recidiva sia stata ritualmente contestata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/03/2004, n. 20323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20323 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 17/03/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 415
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 18670/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento;
avverso la sentenza del Tribunale di Trento, in composizione monocratica, in data 17 gennaio 2002;
nei confronti di:
PE RI, n. in Roma il 13.06.1946.
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Veneziano Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Non comparso il difensore dell'imputata;
OSSERVA
1. Il 17 gennaio 2002 il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, condannava RI PE alla pena di 1.291 euro per imputazione di cui all'art. 186 C. d. S..
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento, denunziando il vizio di violazione di legge. Richiamato il nuovo trattamento sanzionatorio indotto dall'art. 52 del D. Lgs.vo n. 274/2000, deduce che non avrebbe potuto essere irrogata la pena pecuniaria, essendo l'imputata recidiva reiterata infraquinquennale;
e che, in ogni caso, quand'anche "si volesse ritenere che fosse demandata alla scelta del giudice... la decisione di applicare la sola pena pecuniaria, tale opzione risulta del tutto immotivata e comunque in palese contrasto con le emergenze del certificato penale che si allega".
3. La proposta doglianza non può condividersi.
Ben è vero, difatti, che, ai sensi dell'art. 52.3 del citato D. Lgs.vo, "nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti". Ma l'applicazione della norma presuppone che tale recidiva sia stata effettivamente contestata all'imputato e costituisca così compendio dell'addebito nei suoi confronti compiutamente e ritualmente formulato, sicché anche in riferimento a tanto egli sia stato posto in grado di interloquire e difendersi.
Nella specie, invece, tenuto conto anche della facoltatività della recidiva, è stata contestata solo la "recidiva art. 99 n. 1 c.p.":
se il "n. 1" è riferito al comma, il riferimento è alla recidiva semplice;
se è riferito alla elencazione del secondo comma, il riferimento è alla recidiva semplice specifica;
la recidiva reiterata infraquinquennale è indicata, invece, dal secondo comma, n. 2, di tale norma. Non costituendo, quindi, tale ultimo tipo di recidiva oggetto di contestazione, della stessa non poteva tenersi conto ai fini della applicazione della norma sopra richiamata.
4. Il proposto ricorso va, dunque, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2004